Le spese di mediazione non possono essere rifuse dalla controparte poiché costituiscono credito d’imposta.

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Avv. Maria A. Crissantu

Tribunale di Venezia, Giudice Estensore Dott. Diego Novello - sentenza n. 1517 del 25.08.2022.

A cura del Mediatore Avv. Maria A. Crissantu da Olbia-Tempio.
Letto 1238 dal 23/01/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una richiesta di corresponsione di una somma di denaro, a seguito di separazione dei coniugi e di scioglimento della comunione legale tra loro.
Inoltre, parte attrice chiedeva anche la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la parte invitata ha partecipato al procedimento di mediazione.
Ma a prescindere da ciò, il Giudice ha sottolineato che la somma corrisposta per la procedura di mediazione non è ripetibile in quanto costituisce credito di imposta ai sensi dell' art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 secondo il quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all' indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.
Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto meritevole di accoglimento e, pertanto, ha respinto la richiesta di refusione delle spese della procedura di mediazione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE (già SECONDA SEZIONE)
 
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., dott. Diego Novello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile inscritta al n. 1941/2016 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato in data 26.02.2016 - B.XXXXX C.XXXX M.XX,  - attrice -
contro - B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX, - convenuto -

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice B.XXXXX C.XXXX M.XX: “Nel merito: - per tutte le ragioni espresse in parte narrativa, accertato che la comunione tra i signori B.XXXXX M.XX C.XXXX e B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX si è sciolta a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 55 del 6.5.2015 pubblicata in data 11.5.2015, accertato che il signor B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX ha prelevato dal patrimonio comune per scopi personali la somma di 166.189,75, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa; - condannare il signor B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX a reintegrare la comunione mediante corresponsione della somma di € 166.189,75 o la diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli prelievi al saldo; - conseguentemente, disporsi la divisione della comunione sulle suddette somme e condannare il signor B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX a pagare alla signora B.XXXXX M.XX C.XXXX la somma di € 83.094,86 o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; Sempre nel merito: - accertata l'esatta consistenza del restante patrimonio comune, ivi compresi tutti i beni, frutti e proventi di cui all'art. 177 c.c. come meglio specificato in parte premessa degli atti dimessi in causa, procedersi alla divisione del patrimonio comune, condannando il signor B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX a pagare alla signora B.XXXXX M.XX C.XXXX l'importo che sarà accertato in corso di causa come dovuto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; Ancora nel merito: - per le ragioni descritte in parte narrativa, condannarsi il signor B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX a pagare alla signora B.XXXXX M.XX C.XXXX la somma di 109,90 quale rimborso delle spese dalla medesima sostenute nel procedimento di mediazione obbligatoria oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia; In ogni caso: - con vittoria di compensi, rimborso forfettario legge professionale, i.v.a. e c.p.a. di legge. In via Istruttoria: - si insiste perchè, come richiesto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. e ribadito all'udienza del 26.3.2019, sia ordinato a Banca Popolare di S.p.a. la produzione in giudizio degli estratti del CONTO corrente intestato al signor B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX dalla sua data di apertura o comunque dalla data del 16.7.2014 sino al 20.10.2014”.
Per parte convenuta B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX: “In via principale nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice come da eccezione del 23 marzo 2019 per giudicato esterno intervenuto con la sentenza n. 507/2018. In via riconvenzionale, per i motivi di cui in narrativa, atta ad accertare gli attivi e passivi, nulla escluso, quali i frutti, in ordine al patrimonio dei coniugi e delle società oggetto di causa, nonché si chiede di accertare e valutare i lavori eseguiti da parte del B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX sull'immobile silo in C - V., via XX da XXXXXXXXXX, civ. 38 ad uso residenziale alfg. 39 mapp. 625 sub. 27 per la somma estimativa di Euro 82.871, 45, in favore del S.XXXX B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX e per l'effetto condannare la signora B.XXXXX C.XXXX M.XX a corrispondere la somma che verrà accertata in giudizio, oltre ad interessi, e rivalutazione monetaria: - Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali ed accessori di legge. In via Istruttoria: Si insiste per l'accoglimento dei mezzi istruttori così come risultanti dalla memoria ex art. 183, comma VI, secondo termine”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva innanzi l'intestato Tribunale l'ex marito, sig. B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX, per ivi sentir pronunciare nei suoi confronti la condanna alla restituzione di somme dal medesimo asseritamente sottratte in modo indebito alla comunione dei beni e successivamente, pure la condanna al pagamento della quota dei beni comuni alla medesima dovuta all'esito della dichiarata divisione giudiziale.
Il convenuto si costituiva in data 29.5.2016 depositando comparsa di costituzione e risposta con cui egli rassegnava le conclusioni sopra riportate sia in via pregiudiziale che nel merito nonché in via riconvenzionale.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 17.06.2016, il patrocinio attoreo contestava la tardività della domanda riconvenzionale ex adverso formulata dal convenuto oltre che, nel merito, l'intervenuta prescrizione delle rivendicazioni di questi; il convenuto, dal canto suo, chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento con quello avente ad oggetto la separazione personale dei medesimi coniugi invocando il criterio della connessione.
Il Giudice, constatata l'insussistenza dell'invocata connessione oggettiva con il giudizio di separazione rubricato al n. R.G. 2626/2014 al tempo pendente tra le parti, respingeva la domanda di riunione formulata dal convenuto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.12.2016, il Giudice dichiarava, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., la decadenza di parte convenuta dalla domanda riconvenzionale svolta in atti per tardività del deposito della comparsa di costituzione e risposta; rigettate inoltre le domande istruttorie formulate dal signor B.XXXXX M.XXXXXXX, la causa veniva, quindi, istruita a mezzo di CTU contabile e tramite accoglimento delle richieste attorce di ottenimento di vari ordini di esibizione di documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c.
Espletata la CTU dall'ing. M.XXX V.XXX e depositato l'elaborato peritale, acquisiti in causa i documenti esibiti dai terzi intimati, all'udienza del 18.6.2019 venivano precisate dalle parti le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
 
La domanda giudiziale formulata dalla sig.ra B.XXXXX C.XXXX M.XX, all'esito degli accertamenti tecnico contabili disposti in corso di causa, è risultata fondata e va accolta nelle modalità qui di seguito indicate.
Prima di entrare nel merito della controversia, è necessario scrutinare la fondatezza dell'eccezione preliminare di parte convenuta che ha invocato il rigetto delle domande attoree per intervenuto giudicato esterno, e ciò - secondo la prospettazione di parte convenuta - in forza della pubblicazione della sentenza n. 507/2019 (prodotta agli atti del presente giudizio dal patrono del convenuto) con cui il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX e B.XXXXX C.XXXX M.XX.
Tale eccezione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al fine del corretto inquadramento della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, va ricordato come le parti oggi in causa, in data 24.06.2001, avessero contratto matrimonio in Chioggia, optando per la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale della famiglia e che, essendo insorti tra loro contrasti insanabili che avevano inevitabilmente comportato il venir meno dell’affectio coniugalis, non riuscendo a trovare un accordo, l'attrice si fosse determinata a depositare ricorso per separazione giudiziale appunto presso l'intestato Tribunale.
In forza del radicamento della procedura di separazione, in data 16.7.2014 le parti comparivano innanzi al Presidente Francesco Fontana del Tribunale di Venezia, il quale, fallito il tentativo di conciliazione, regolamentava in via temporanea ed urgente, con provvedimento notificato dalla cancelleria il successivo 29.07.2014, l'affidamento e il mantenimento della figlia minore A.XXXXXX, autorizzando i coniugi a vivere separati di tetto e mensa.
Ora, l'esame dei contenuti della citata sentenza n. 50772018, resa - come detto all'esito del giudizio R.G. n. 2626/2014, consente di appurare come il procedimento de quo sia stato definito con sentenza che ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolamentando al contempo i rapporti tra i genitori e la figlia minore ma nulla ha disposto (né d'altronde avrebbe potuto fare ratione materiae) con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e , in particolare, in ordine alla divisione dei beni comuni.
Ne poteva essere altrimenti, visto e considerato che (come peraltro già rilevato dal Giudice precedente titolare del fascicolo che aveva rigettato, con decisone sul punto resa a verbale dell'udienza del 17.06.2016, l'istanza di riunione con il presente procedimento per carenza di connessione oggettiva) il giudizio di separazione non può avere ad oggetto questioni attinenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi diverse e ulteriori rispetto alle statuizioni normativamente collegate alla pronuncia della separazione (così Cass. civ., n. 9915/2007), così come peraltro ribadito anche dalla giurisprudenza di merito secondo cui nell’ambito del procedimento avente ad oggetto la separazione dei coniugi soggetto al rito camerale e di competenza collegiale - è pacificamente esclusa la possibilità del simultaneus processus con azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione in genere e di condanna al pagamento di somme, soggette al rito ordinario, di competenza monocratica e non legate da vincolo di connessione rispetto alla domanda di separazione.
Ciò perché l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione con le domande di restituzione, assegnazione somme e di accertamento, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla prima" (così Tribunale P.XXXXX, sez. I., sentenza 23.01.2019, n. 109).
Nessun giudicato, pertanto, si è formato sul punto specifico come conseguenza del deposito della sentenza n. 507/2018 resa dal Tribunale di Venezia.
Ciò chiarito in via preliminare, si può passare a prendere in esame sia la domanda principale dell'attrice che quella svolta in via riconvenzionale dal convenuto: con riferimento a quest'ultima parte attrice ne ha eccepito l'intervenuta decadenza in seguito alla tardiva costituzione in giudizio del B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX.
Tale eccezione è assolutamente fondata e va quindi accolta in quanto, in effetti, la comparsa di costituzione è stata depositata telematicamente dal patrono del convenuto in data 29.5.2016 e, considerato che la data d'udienza indicata nella citazione era il 17.6.2016, il termine per la tempestiva costituzione al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di cui al II comma dell'art. 167 c.p.c. doveva intendersi il giorno 28.5.2016 (e non quindi il giorno successivo).
Ne consegue che non essendosi parte convenuta costituita entro il 28.5.2016 ma solo successivamente, la domanda riconvenzionale svolta in atti nei confronti dell'attrice deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
A nulla del resto varrebbe neppure l'obiezione secondo cui, essendo il giorno 28.5.2016 un sabato, la scadenza avrebbe dovuto essere ritenuta prorogabile al lunedì successivo con conseguente tempestività della comparsa depositata nella giornata di domenica: come fa correttamente notare l'attrice, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza a cui questo Giudice ritiene di doversi conformare, la proroga prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c. (ma che per identità di ratio e presupposti è integralmente applicabile anche al comma 5), è destinata ad operare limitatamente ai termini processuali a decorrenza successiva e non già anche con riferimento a quelli da computarsi a ritroso, con la conseguenza che in quest'ultimo caso - se la scadenza coincide con un sabato - non subirà alcuno slittamento (Cass, civ, sent. n. 19041/2003; Tribunale di Treviso, ord. del 5 agosto 2008, G.I. dott. XXXXXXX).
La ratio di tale interpretazione, infatti, prende spunto dal VI comma dell'art. 155 cpc, ove si afferma che "resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata di sabato, che ad ogni effetto è considerata giornata lavorativa": e ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso in esame, la costituzione in giudizio è stata effettuata in via telematica e, pertanto, era da considerarsi a tutti gli effetti nella assoluta disponibilità temporale dei procuratori delle parti.
Ciò chiarito, volendo ora passare alla trattazione del merito della controversia, va innanzitutto evidenziato che ai sensi dell'art. 191 cod. civ., cosi come novellato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati: tale dettato normativo, in forza dell'art. 3 della legge medesima, deve essere applicato anche alla causa di separazione RG 2626/2014, in quanto ancora pendente tra le parti alla data di entrata in vigore della citata norma (id est: il 20.5.2015).
Ne consegue, quindi, che, volendo applicare i principi summenzionati al caso di specie, il momento saliente in cui si è verificato lo scioglimento della comunione (con ogni conseguenza di legge di cui si dirà nel prosieguo) corrisponde necessariamente, se non a quello di emissione del provvedimento presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati (come detto reso in data 17.7.2014), quantomeno a quello della notifica alle parti del provvedimento stesso, vale a dire il 29.7.2014.
Sulla base di tali premesse, va detto come all'esito dell'esame delle prove documentali prodotte dalle parti e dell'istruttoria effettuata in corso di causa sia emersa la fondatezza delle rivendicazioni di parte attorea mentre le richieste di parte convenuta siano rimaste allo stato di mere allegazioni di parte, sprovviste di adeguato supporto probatorio.
Nello specifico, quanto ai prelievi bancari indicati dal sig. B.XXXXX T.XXX come effettuati dalla propria ex moglie, non è stato da questi adeguatamente provato che detti prelievi siano stati eseguiti proprio dalla signora B.XXXXX M.XX C.XXXX, in quanto, in presenza di adeguata contestazione di controparte sulla riconducibilità delle evidenziate operazioni all'attrice così come contenuta nella prima memoria ex art. 183, VI comma cpc, la semplice indicazione "prelievo M.XX" scritta a mano (peraltro con tutta probabilità dal convenuto stesso) sull'estratto conto bancario, in assenza di altre prove specifiche, non può di certo essere ritenuta sufficiente a costituire di per sé prova sul punto. E comunque, in ogni caso, quand'anche fosse dimostrato che gli importi fossero stati prelevati dall'attrice, stante l'entità degli stessi non è affatto detto che dette somme non siano state utilizzate per far fronte alle necessità della famiglia e della figlia minore A.XXXXXX ma per scopi personali e comunque estranei ai bisogni della famiglia. 
Per contro, l'attrice ha avuto modo di comprovare documentalmente (si vedano ad esempio i docc.ti 3 e 17 del fascicolo attoreo nonché gli allegati alla CTU) come l'odierno convenuto, all'indomani della pronuncia dei provvedimenti di cui al III comma dell'art. 708 c.p.c. c del successivo allontanamento coatto dall'abitazione familiare, abbia posto in essere una serie di operazioni volte di fatto a sottrarre beni alla comunione legale in danno della ex moglie (arrivando finanche a depauperare sensibilmente il conto corrente cointestato acceso presso MPS), senza provvedere successivamente alla loro reintegrazione.
Peraltro parte convenuta, in nessuno dei propri scritti difensivi atti, non ha mai negato di aver sottratto alla comunione gli importi indicati dall'attrice, presenti sia sul conto corrente cointestato presso banca E.XXXXXXXXXXX che sul conto corrente cointestato presso banca Antonveneta (poi MPS), per cui il fatto storico dell'avvenuta sottrazione di somme di denaro comuni con varie operazioni bancarie di prelievo, investimento e disinvestimento, oltre che provato documentalmente sulla base dei documenti testé richiamati, può dunque ritenersi accertata anche ex art. 115, co. I, c.p.c. in forza del principio di non contestazione.
Una volta provata la fondatezza delle rivendicazioni attoree, è sul quantum delle stesse che, nell'ipotesi in esame, è necessario soffermarsi maggiormente.
Parte attrice, infatti, ha prodotto documentazione che costituisce di sicuro principio di prova utile a valutare il contegno del convenuto, ma solo all'esito delle difese di costui nonché della CTU svolta dall'ing. V.XXX e pure sulla base di quanto acquisito in causa a seguito dell'adempimento degli ordini di esibizione è stata fornita in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo al Giudice la prova della reale situazione intercorsa tra le parti, consentendogli quindi di provvedere al calcolo preciso degli importi da reintegrare a carico del sig. B.XXXXX T.XXX e a favore della B.XXXXX M.XX.
Dal punto di vista meramente procedimentale occorre premettere che il quesito peritale era stato posto al CTU al fine di accertare e valutare sia alcuni elementi necessari alla ricostruzione delle movimentazioni bancarie effettuate dalle parti sia il valore delle quote della società S. T.XXXXXXX srl interamente intestate al convenuto, lasciando alla fine al Giudice l'incombenza di valutare i dati valorizzati dalla relazione peritale alla luce anche delle altre prove documentali già acquisite in corso di causa. Tale operazione di supervalutazione degli elementi probatori del giudizio esperita dal Giudicante nella sua veste di peritus peritorum ha consentito, nel caso in esame, di adeguatamente verificare gli importi da porre a carico del B.XXXXX T.XXX a reintegra del patrimonio comune per procedere poi alla successiva divisione del medesimo, integrandolo anche del valore dell'impresa acquisita dopo il matrimonio cosi, come stimato dal CTU.
All'esito di questo percorso di ricostruzione fattuale e giuridica, è risultato provato documentalmente che il signor B.XXXXX M.XXXXXXX ha sottratto beni alla comunione legale senza provvedere alla loro reintegrazione, compiendo le operazioni che si andranno ad elencare pedissequamente qui di seguito. Per quanto riguarda in primo luogo Banca E.XXXXXXXXXXX, dall'estratto conto di detto Istituto di credito (prodotto sub. doc. Il fase, attoreo) risulta comprovato che, in data 03.09.2014, subito dopo aver chiesto il rimborso dei titoli comuni (si veda il doc. n. 3), il sig. B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX ha prelevato dal conto comune la somma di euro 120.000,00 poi investiti in azioni S.XXX a suo nome, come avallato dalla situazione strumenti finanziari aggiornata al 31 giugno 2015 della Banca E.XXXXXXXXXXX allegata alla CTU (all. n. 1).
Sempre dall'esame del medesimo estratto conto del 03.11.2014, risulta che in data 10.09.2014 il convenuto abbia anche prelevato la somma ulteriore di euro 15.000,00 investendola in altre azioni S.XXX, anche queste a suo nome. Ne consegue che il totale dell'importo prelevato dal conto comune ammonta complessivamente ad euro 135.000,00, fatto storico peraltro mai fatto oggetto di specifica contestazione dal B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX.
All'uopo va necessariamente precisato che, con riferimento a tali operazioni di disinvestimento e successivo prelievo effettuate dal convenuto, l'importo da tenere in considerazione per disporre la reintegra al patrimonio comune, a differenza di quanto indicato sul punto nella CTU, sia - come già rilevato - di euro 135.000,00 (e non la minor somma di euro 122.504,32), in quanto dalla documentazione prodotta dall'attrice in atti, alla data del 30 giugno 2014 risultava una posizione di investimenti intestata ai signori B.XXXXX C.XXXX M.XX e B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX per complessivi euro 135.903,19, di cui euro 122.504,32 riferiti al dossier amministrativo n. 052.0---ed euro 13.398,87 riferiti a J.XXXXXXX F.XX S.XX n. 244.
Sempre ai fini della corretta quantificazione del patrimonio comune relativamente al c/c n. 010/0000964-1 acceso presso la medesima Banca E.XXXXXXXXXXX, deve tenersi conto di ulteriori somme che, anche se escluse dal CTU nella propria relazione per impossibilità dello stesso di esprimere una compiuta valutazione sul punto, devono in realtà essere considerati come investimenti personali del B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX, il quale peraltro nulla ha mai contestato sul punto come invece era suo onere specifico.
Scendendo nel dettaglio delle menzionate operazioni, si tratta a ben considerare di una sottoscrizione di investimenti S.XXX effettuata dal convenuto in data 12.12.2013 rispettivamente per gli importi di euro 7.000,00 e di euro 5.000,00, con addebito sul conto corrente dianzi indicato: a riguardo giova ripetere nuovamente come tale impiego di somme di denaro debba essere considerato alla stregua di un investimento personale del B.XXXXX M.XXXXXXX, in quanto il dossier titoli cointestato fornito da Banca Euromobiliarc non presenta corrispondenti variazioni incrementati ve nel medesimo periodo. 
Vanno poi conteggiati ai medesimi fini restitutori anche gli interessi passivi addebitati sul c/c n. 0-1 per euro 191,03 al 30.9.2013; euro 294,85 al 31.12.2013; euro 351,38 al 31.3.2014; euro 363,14 al 30.06.2014 ed infine euro 128,58 al 02.08.2014: nel caso di specie, trattasi di interessi passivi addebitati sul conto summenzionato a causa del bonifico di euro 50.000,00 effettuato dal convenuto su M di cui si dirà infra, che deve ritenersi prelievo personale del medesimo, essendo tale somma stata utilizzata per l'acquisto di un contratto assicurativo (C.XXXXXXXX) solamente a lui intestato e già riscattato. Per quanto riguarda poi la posizione relativa alla Banca A (oggi M.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), risulta comprovato dal doc. 5 fase, attoreo come in data 20.10.2014 il convenuto abbia disposto un bonifico dell'importo di euro 3.004,00 dal conto corrente n. 4670.63 cointestato con la propria ex moglie per il pagamento dei compensi professionali del proprio legale di fiducia nonché il medesimo abbia effettuato in data 20.10.2014 due prelievi sempre dallo stesso conto cointestato rispettivamente per l'importo di euro 4.161,00 e di euro 5.404,00 depositati in data 22.10.2014 sul c/c B.XX n. 178035 al medesimo esclusivamente intestato, come è risultato dalla documentazione fornita dall'istituto di C.XXXXX menzionato in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Detti importi, cosi come riconosciuto anche dal CTU, rientrano nel patrimonio comune allo stesso modo del saldo presente sul conto corrente pari ad euro 144,03 e degli ulteriori prelievi effettuati dal B.XXXXX M.XXXXXXX a titolo personale prima dell'intervenuta separazione dei beni.
In particolaren risulta dall'esame del doc. 6. fase, convenuto come, in data 03/05.06.2014, quest'ultimo abbia pagato le spese del funerale del padre mediante assegno n.  ----- dell'importo di euro 3.000,00 tratto sul conto corrente comune presso B.XXXXXXXXXXXXXXX mentre in data 02.12.2013, utilizzando l' assegno n. 86 dell'importo di 15.000,00 tratto sulla medesima Banca, abbia versato fondi nella società S.XX T.XXXXXXX S.r.l. di cui era ed è titolare (si veda a proposito il doc. 16).
Da ultimo non resta che rilevare come in data 29.7.2013 veniva effettuato dal B.XXXXX M.XXXXXXX un bonifico dal conto corrente acceso presso Banca E.XXXXXXXXXXX su quello di A.XXXXXXXXX per l'importo di euro 50.000,00, poi utilizzati in data 02.08.2013 dal convenuto mediante assegno n.  (doc. n. Il, 13 e 17 fase, attoreo) per effettuare un pagamento a favore di C.XXXXXXXX S.p.a.: risulta, infatti, dalla documentazione prodotta ex art. 210 c.p.c. da quest'ultima, come alla data sopra indicata il convenuto abbia stipulato a proprio nome un contratto assicurativo denominato "C.XXXXXXXX Collection P.X", contraddistinto dal n. 0, con premio unico iniziale di euro 50.000,00, contratto poi cessato a seguito di richiesta di riscatto totale del 16.03.2017 effettuata ad opera del convenuto.
Anche di tutte queste somme dovrà quindi tenersi conto ai fini della reintegrazione della comunione, visto e considerato che il B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX non ha mai provveduto a denegare questa ricostruzione dei fatti, fornendo adeguati clementi a supporto di ipotesi interpretative contrastanti o quantomeno alternative a quella attorea.
Da ultimo, sempre in sede di quantificazione del patrimonio comune, si dovrà altresì necessariamente tener conto anche dei beni elencati dall'art. 177 cod. civ. e - nello specifico - delle quote della società a responsabilità limitata di cui il signor B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX è socio unico. Come risulta incontestato e comprovato dalla documentazione agli atti, in data 27.06.2002 (e pertanto successivamente alla celebrazione del matrimonio avvenuta nell'anno 2001), il convenuto ha acquistato le quote della società S.XX T.XXXXXXX S.r.l. (p.i. XXXXXXXXXXX), società di cui poi è divenuto socio unico in data 25.01.2006 (come risulta dal doc. 10).
Ed invero - come ha chiarito la giurisprudenza maggioritaria richiamata pedissequamente dal patrocinio attoreo, a cui questo Giudice intende conformarsi, "le quote di s.r.l. acquistate dal singolo coniuge in regime di comunione legale rientrano nella comunione, in virtù dell'ampio tenore dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c., per cui la dizione "acquisti" si estende anche oltre la categoria dei diritti reali, ed in quanto le quote di s.r.l. costituiscono un "bene" (esprimente una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro), nonché in conformità della "ratio" delle norme sulla comunione, che è quella di realizzare pienamente, anche sul piano dei rapporti patrimoniali, la dimensione comunitaria della vita familiare. [..]" (ex multis Trib. Milano, sent. 19.03.2007, n. 3390). Il Ctu ing, V.XXX, a pagina 6-7 della sua perizia, ha provveduto ad effettuare la stima prevista nel quesito, indicando il valore delle quote della S.XX T.XXXXXXX S.r.l. in euro 54.301,13, importo arrotondato per difetto in euro 54.300,00, di cui si dovrà tenere conto ai fini della corretta quantificazione del patrimonio comune. A ciò si deve aggiungere il saldo del CONTO corrente aperto dal convenuto presso Banca Popolare di Ravenna S.p.a., ora B.XXXXXXXX S.p.a., pari alla data del 30.9.2014 ad euro 500,00, come da estratto prodotto dall'istituto a seguito di ordine di esibizione, sulla base della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, di quella acquisita dagli Istituti di credito in ottemperanza agli ordini di esibizione nonché delle argomentazione e valutazioni espresse nella CTU elaborata dall'ing V.XXX ed integrata dalle osservazioni del CTP di parte attrice, risulta alla fine comprovato come l'ammontare delle somme sottratte (rectius: dovute) dal convenuto al patrimonio comune sia pari alla somma complessiva di euro 169.831,02, risultante dalla sommatoria delle seguenti poste, evidenziate compiutamente alle pagine 9/10 della comparsa conclusionale attorea, somma a cui va aggiunta la valutazione delle quote aziendali e il saldo del c/c acceso presso la Banca di R; A) c/c Banca E.XXXXXXXXXXX n.  saldo attivo rideterminato al 02.08.2014 in euro 143, 62 e non - come indicato in CTU - nel saldo negativo di euro - 63.185,26, e ciò alla luce delle  RG n. 1941/2016 considerazioni (di cui si è detto supra) svolte relativamente al bonifico di euro 50.000,00 effettuato su M dal convenuto il 29.7.2013 e poi impiegato per l'acquisto di contratto assicurativo C.XXXXXXXX già riscattato, della sottoscrizione S1CAV del 12.12.2013 per euro 12.000,00 e del calcolo degli interessi debitori (cfr. osservazioni alla CTU effettuata dal C.X, dott. C.XXXXXX); B) c/c Banca E.XXXXXXXXXXX - conto deposito n. con saldo attivo al 02.08.2014 pari euro 135.000,00 (e non come indicato dal Ctu in euro 122.504, 32 considerato che questi non ha considerato le somme investite relative ai titoli risultanti dalla documentazione fornita da Banca E.XXXXXXXXXXX per euro 13.398,87); C) c/c MPS (già A.XXXXXXXXX c/c) - saldo attivo al 02.08.2014 pari ad euro 34.974,23 (e non come indicato nell'elaborato peritale pari ad euro 16.974,23, in quanto il CTU non ha tenuto conto dei prelievi a mezzo assegni n.  utilizzati a titolo personale dal B.XXXXX M.XXXXXXX per far fronte alle spese funerarie del padre e per effettuare dei versamenti a favore della S.XX T.XXXXXXX S.r.l.); D) S.XX T.XXXXXXX S.r.l. - valore quote pari ad euro 54.301,13; E) saldo c/c Banca Popolare di Ravenna (ora B.XXXXXXXX S.p.a.) intestato a B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX e pari a euro 500,00.
In conclusione, essendo stato provato che il signor B.XXXXX M.XXXXXXX ha sottratto beni alla comunione legale e che tali operazioni contabili siano state condotte dal convenuto per scopi esclusivamente personali e non nell'interesse della famiglia, senza provvedere alla loro reintegrazione ai sensi dell'art. 192 cod. civ., il medesimo convenuto è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune avendole evidentemente utilizzate per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'articolo 186 cod. civ.
Il convenuto andrà condannato a reintegrare il patrimonio con la somma complessiva di euro 169.831,02, e, per l'effetto, all'esito della divisione del ricostituito patrimonio comune, dovrà corrispondere direttamente alla sig.ra B.XXXXX M.XX C.XXXX la giusta metà del medesimo, pari ad euro 84.915,51, importo a cui dovrà aggiungere pure l'ulteriore somma complessiva di euro 27.400,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo quale importo derivante dalla divisione a metà del valore delle quote della S. T.XXXXXXX srl e del saldo del c/c acceso presso B.X B.XXX spa.
Da ultimo, sempre nel merito, non è accoglibile e va pertanto respinta la richiesta proposta dall'attrice di condanna del convenuto alla refusione delle spese della procedura di mediazione per l'importo di euro 109,90: anche a voler prescindere dal fatto che il B.XXXXX T.XXX ha comunque aderito alla domanda esperita dalla B.XXXXX M.XX sostenendo di vantare un credito nei confronti dell'ex moglie originatosi dall'avvenuta ristrutturazione della Casa coniugale (posizione che peraltro/  non è stata scrutinata nel presente giudizio unicamente per la tardività della proposizione della relativa domanda riconvenzionale ma che ben poteva portare ad una legittima contrapposizione tra le parti) va in ogni caso rilevato che - come correttamente argomentato dalla difesa del convenuto - detta somma non sia allo stato ripetibile, in quanto costituente credito di imposta ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 a norma del quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese e competenze di lite del presente giudizio, tenuto conto della soccombenza pressoché integrale di parte convenuta, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, calcolate nei medi tariffari ai sensi dell'art. 91 c.p.c., cosi come liquidate in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014) e successive integrazioni.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori di liquidazione previsti nello scaglione "da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00", nelle seguenti misure, considerata l'effettività dell'attività svolta: Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.550, 00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 3.400,00 per la fase istruttoria che ha contemplato solo il deposito di memorie ex art. 183, VI comma epe e lo svolgimento di CTU tecnico contabile, trattandosi di causa prettamente documentale (misura così ridotta rispetto all'importo di Euro 5.400,00); Euro 2.000,00 per la fase decisionale (misura così ridotta rispetto all'importo di Euro 4.050,00 considerato, peraltro, il deposito solo della conclusionale), per un totale complessivo di Euro 9.380,00. Vanno poste a carico del convenuto anche le spese per le anticipazioni per complessivi euro 670,98 così come indicate nella nota attorea, mentre le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti, nella quota del 50% ciascuna, avendo la consulenza giovato ad ambedue le posizioni processuali.

P.Q.M.
 
il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa RG 7070/2016, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- rigetta l'eccezione preliminare del convenuto;
- accertato l'intervenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi a far data dal 29.07.2014 e verificato che il sig. B.XXXXX MT.XXX ha prelevato dal patrimonio comune per scopi personali la somma complessiva di euro 169.831,02, quale sommatoria degli importi evidenziati nella parte motiva della presente sentenza;
- per l'effetto, ordinarsi al convenuto di provvedere alla reintegra del patrimonio comune mediante corresponsione della somma sopra indicata, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dai singoli prelievi al saldo effettivo e, all'esito del suddetto calcolo, disporsi la divisione dell' importo risultante, condannando il sig. B.XXXXX T.XXX M.XXXXXXX a corrispondere alla sig.ra B.XXXXX M.XX C.XXXX la quota parte a lei spettante pari alla metà di detto importo rivalutato;
- sempre nel merito, ordinarsi pure la divisione del restante patrimonio comune, consistente nel valore delle quote della società S. T.XXXXXXX srl, così come accertato dal CTU e pari a complessivi euro 54.801,13 e al saldo del c/c acceso presso la B.XXXXXXXX S. P. A, pari ad euro 500,00, condannando, per l'effetto, il convenuto a corrispondere all'attrice la quota parte della metà di detto importo, pari ad euro 27.400,56, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta la domanda attorea di refusione delle spese della procedura di mediazione;
- rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale da B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX;
- dichiara tenuto e condanna il convenuto B.XXXXX M.XXXXXXX T.XXX a rimborsare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a parte attrice le spese da questa anticipate per euro 670,98 nonché le spese legali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.380,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende;
- pone definitivamente a carico delle parti, nella quota del 50% ciascuna, le spese di CTU, salva in ogni caso la solidarietà esterna a favore del consulente d' ufficio.

Così deciso in Venezia, 23.08.2022
 

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Chi è l'autore
Avv. Maria A. Crissantu Mediatore Avv. Maria A. Crissantu
Sono iscritta dal 2000 all'Albo degli Avvocati di Milano, dove conduco il mio studio legale da più di vent'anni. Attualmente la mia attività professionale si divide tra Lombardia e Sardegna.
L’esperienza acquisita nella città meneghina mi ha consentito di focalizzare l’attenzione sulle innumerevoli criticità che caratterizzano la fase processuale che troppo spesso viene percepita dalle parti come inadeguata a risolvere i conflitti, nonché eccessivamente onerosa sul piano economico.
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