Commento:
La controversia - cui semplicemente si accenna per poi appuntare lo sguardo sui profili processual-mediativi, pur consigliando la lettura integrale della sentenza, pubblicata in calce, in quanto interessante anche nel merito - riguarda un piano finanziario e in particolare l’appello avverso un’ordinanza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2013, che aveva respinto la domanda in primo grado per nullità della stessa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’appello veniva introdotto sulla base di due articolati motivi di censura, con la riproposizione delle medesime domande; la Banca si costituiva anche in appello, chiedendone il rigetto con conferma del provvedimento impugnato. L’appello veniva poi accolto nei limiti di cui alla motivazione.
Venendo a ciò che più ci interessa, in tema di mediazione l’appellante ha dedotto di aver esperito il tentativo previsto quale condizione di procedibilità dal d.lgs. 28/2010, "il quale non ha avuto esito per mancata adesione della Banca senza alcun giustificato motivo" e conseguentemente ha richiesto l’applicazione dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010 nonché, ai sensi dell'art.13 dello stesso decreto, la ripetizione delle indennità corrisposte per avviare la mediazione.
La Corte ha invece rilevato che la partecipazione della Banca alla mediazione risultava agli atti, sottolineando che, in ogni caso, in mancanza di uno specifico motivo d'appello avente ad oggetto il comportamento della banca in mediazione, non era possibile per la Corte affrontarne l'esame. Dunque, affinchè si possa procedere al riesame della condotta in mediazione è necessario che questa costituisca un apposito motivo di impugnazione della sentenza gravata.
La Corte pertanto, ha ritenuto di dover “delibare soltanto in ordine alla richiesta dell’appellante per la condanna dell’appellata alla refusione delle spese versate per lo svolgimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale", sul cui avvenuto versamento non sussistevano contestazioni.
Richiamando il Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-spese-di-assistenza-legale-in-mediazione-sono-qualificabili-come-esborsi-ai-sensi-dell-art-91-cpc-e-sono-a-carico-del-soccombente-963.aspx), la Corte ha ricordato che il rapporto tra la mediazione e il processo civile non si limita ad una relazione ‘cronologica’, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; pertanto, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c..
La Corte, pertanto, ha liquidato in favore dell'appellante la somma di Euro 667,00 corrisposti all’Organismo quale spesa sostenuta per la mediazione.
Al contrario, in assenza di notula e di specifica richiesta, non ha ritenuto di poter liquidare il compenso professionale dell'avvocato, in quanto attività di assistenza stragiudiziale..
L’appello veniva introdotto sulla base di due articolati motivi di censura, con la riproposizione delle medesime domande; la Banca si costituiva anche in appello, chiedendone il rigetto con conferma del provvedimento impugnato. L’appello veniva poi accolto nei limiti di cui alla motivazione.
Venendo a ciò che più ci interessa, in tema di mediazione l’appellante ha dedotto di aver esperito il tentativo previsto quale condizione di procedibilità dal d.lgs. 28/2010, "il quale non ha avuto esito per mancata adesione della Banca senza alcun giustificato motivo" e conseguentemente ha richiesto l’applicazione dell'art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010 nonché, ai sensi dell'art.13 dello stesso decreto, la ripetizione delle indennità corrisposte per avviare la mediazione.
La Corte ha invece rilevato che la partecipazione della Banca alla mediazione risultava agli atti, sottolineando che, in ogni caso, in mancanza di uno specifico motivo d'appello avente ad oggetto il comportamento della banca in mediazione, non era possibile per la Corte affrontarne l'esame. Dunque, affinchè si possa procedere al riesame della condotta in mediazione è necessario che questa costituisca un apposito motivo di impugnazione della sentenza gravata.
La Corte pertanto, ha ritenuto di dover “delibare soltanto in ordine alla richiesta dell’appellante per la condanna dell’appellata alla refusione delle spese versate per lo svolgimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale", sul cui avvenuto versamento non sussistevano contestazioni.
Richiamando il Tribunale di Trieste, sentenza 11.03.2021 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/le-spese-di-assistenza-legale-in-mediazione-sono-qualificabili-come-esborsi-ai-sensi-dell-art-91-cpc-e-sono-a-carico-del-soccombente-963.aspx), la Corte ha ricordato che il rapporto tra la mediazione e il processo civile non si limita ad una relazione ‘cronologica’, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; pertanto, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c..
La Corte, pertanto, ha liquidato in favore dell'appellante la somma di Euro 667,00 corrisposti all’Organismo quale spesa sostenuta per la mediazione.
Al contrario, in assenza di notula e di specifica richiesta, non ha ritenuto di poter liquidare il compenso professionale dell'avvocato, in quanto attività di assistenza stragiudiziale..