La soluzione conciliativa in corso di causa, prevista dall’art.185 bis c.p.c., può essere perseguita anche attraverso l’ausilio di un mediatore e di un organismo dotato di serietà e professionalità.

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 Fabrizio Melis

Tribunale di Roma, Sez. XIII, Ordinanza 23.9.2013

A cura del Mediatore Fabrizio Melis da Grosseto.
Letto 9503 dal 28/09/2013

Commento:
Dopo la recente introduzione normativa dell’art.185 bis c.p.c., la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa a processo instaurato, dipende dalla esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto. La logica sottesa alla norma si fonda sull’evidenza del dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti, sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro, e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare. Una tale soluzione, se assunta senza un preconcetto antagonismo giudiziario ma con reciproca e rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe. In applicazione della norma in esame, il giudice afferma che le parti, dopo il suo invito, hanno l’opportunità di far propria la sua proposta conciliativa o di svilupparne una autonomamente, anche attraverso il ricorso alla mediazione civile, vale a dire ad un procedimento in cui le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio di un mediatore professionista e di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà. Quindi, la possibilità di demandare le parti ad un organismo di mediazione, può aversi anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice: qui, alle parti, sulla base di tale proposta, si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole (che se raggiunto, andrà deserta), ed in caso di mancato accordo, potranno, in quella sede fissare a verbale le rispettive posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c. .

Testo integrale:

R.G.. n. 77630-07
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°

ORDINANZA
 

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione all’istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice,
le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti,

non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre, come richiesto dai convenuti, la convocazione del consulente tecnico di ufficio, o la rinnovazione della consulenza, così come l’ammissione delle
prove orali, rinviando ad un eventuale prosieguo la questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall’art.185 bis (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98) della esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, trova il suo fondamento logico nell’evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.
Anche la natura ed il valore della controversia in un accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.
La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio tempus regit actum , è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. Non in questo caso, fosse altro per motivo attinente alla fase nella quale si trova la causa.
Alle parti si assegna termine fino alla data dell’udienza per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Viene infatti fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc .
Il sequestro conservativo disposto a carico di omissis va revocato, non sussistendone, allo stato degli atti, i presupposti.

P.Q.M.


• REVOCA il sequestro conservativo trascritto a favore di Omissis ed a carico di Omissis in data 14.3.2008 reg.gen.32102 e reg.part.16638 e ne ordina la cancellazione al Conservatore dei Registri

Immobiliari di Roma;

• INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce; concedendo termine fino alla data dell’udienza;
• INVITA i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza;
• RINVIA all’udienza del 30.01.2014 ore 10.00 per quanto di ragione.

Roma, lì 23.9.2013

dott.cons.Massimo Moriconi

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 185 bis c.p.c.

Il Giudice,

letti gli atti della causa,

ritenuto opportuno, considerato che talune indubbie lacune probatorie devono gravare su chi, anche se convenuto, ne è onerato per il principio di prossimità dei fatti da provare (es. cartella clinica lacunosa); mentre per altra parte sussistono carenze di prova documentale a carico dell’attrice, dovendosi quanto a quella orale, prestare la dovuta attenzione al contenuto della sentenza penale emessa nei confronti dei convenuti all’esito di un dibattimento nel quale sono stati sentiti i protagonisti (parti e testi) della vicenda;

PROPONE

il pagamento a favore di omissis ed a carico di omissis con manleva da parte della spa Fondiaria Sai, della somma di €.45.000,00 oltre ad €.12.000,00 più accessori per compensi, ed il pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Compensazione delle spese fra omissis e omissis.
Il Giudice.

aa
Chi è l'autore
 Fabrizio Melis Mediatore Fabrizio Melis
Dati anagrafici
Nato il 9 Giugno 1966 a Prato, residente dall'Agosto 1996 a Follonica in Via Romagna 24.
Coniugato con Brezzi Paola dal 1994 e padre di 3 figli.

Titolo di Studio
Diploma di Perito Meccanico conseguito nell'anno 1985

Esperienze professionali: ...
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