Commento:
La notifica dell'accordo di mediazione non è necessaria se il contenuto è trascritto nel precetto. L'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario è necessaria se la contestazione investe la veridicità del contenuto.
Nella causa civile avente ad oggetto una opposizione a precetto, il sig. X non aveva dato seguito ad un accordo di mediazione in cui si era impegnato a “recintare l'abitazione onde consentire il passaggio da parte del sig. Y in sicurezza” pertanto quest’ultimo aveva posto in esecuzione il predetto accordo.
L’opponente sig. X lamentava la nullità dell'atto di precetto in quanto mancava la notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Lamentava inoltre che nell’accordo era previsto un termine per la realizzazione della recinzione, che non ancora decorso al momento della notificazione del precetto. Il sig. Y si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione, a seguito di ampia discussione, le parti dichiaravano di concordare un termine ultimo la posa della recinzione, contestualmente rinunciando - sino a tale data - parte attrice all'istanza di sospensione e parte convenuta all'esecuzione intrapresa. L parti confermavano l'avvenuto posizionamento della recinzione nonché la sua idoneità. Pur dando atto della cessazione della materia del contendere per raggiunto accordo tra le parti in corso di causa (essendo stato spontaneamente realizzato l'obbligo di fare), il giudice si pronuncia sulle spese di causa, secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale.
L'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che gli accordi di mediazione debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480 secondo comma c.p.c. (norma di carattere speciale rispetto alle norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo). In tal caso non è dunque necessaria la contestuale o separata notificazione del titolo (in tal senso l'impiego della disgiuntiva "o" nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi - notificazione e trascrizione - come alternative l'una all'altra).
Il giudice ritiene infondata anche l'ulteriore eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario per la semplice ed assorbente ragione che, nell'ipotesi in esame, tale conformità non è stata contestata in alcun modo dall'opponente, che si è anzi avvalso del testo dell'accordo per svolgere pienamente le proprie difese.
Sul tema dell’intempestività dell'esecuzione intrapresa, l’opposizione invece viene ritenuta fondata dal giudice in quanto il creditore avrebbe dovuto, prima di notificare il precetto, mettere in mora il debitore, indicandogli un termine per la realizzazione delle opere, solo scaduto il quale avrebbe dovuto azionare la procedura esecutiva.
Il giudice dunque rileva la soccombenza reciproca e dispone la compensazione delle spese.°
Nella causa civile avente ad oggetto una opposizione a precetto, il sig. X non aveva dato seguito ad un accordo di mediazione in cui si era impegnato a “recintare l'abitazione onde consentire il passaggio da parte del sig. Y in sicurezza” pertanto quest’ultimo aveva posto in esecuzione il predetto accordo.
L’opponente sig. X lamentava la nullità dell'atto di precetto in quanto mancava la notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. Lamentava inoltre che nell’accordo era previsto un termine per la realizzazione della recinzione, che non ancora decorso al momento della notificazione del precetto. Il sig. Y si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza di prima comparizione, a seguito di ampia discussione, le parti dichiaravano di concordare un termine ultimo la posa della recinzione, contestualmente rinunciando - sino a tale data - parte attrice all'istanza di sospensione e parte convenuta all'esecuzione intrapresa. L parti confermavano l'avvenuto posizionamento della recinzione nonché la sua idoneità. Pur dando atto della cessazione della materia del contendere per raggiunto accordo tra le parti in corso di causa (essendo stato spontaneamente realizzato l'obbligo di fare), il giudice si pronuncia sulle spese di causa, secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale.
L'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 prevede che gli accordi di mediazione debbano essere integralmente trascritti nel precetto ai sensi dell'art. 480 secondo comma c.p.c. (norma di carattere speciale rispetto alle norme generali relative alla notifica del titolo esecutivo). In tal caso non è dunque necessaria la contestuale o separata notificazione del titolo (in tal senso l'impiego della disgiuntiva "o" nel testo dell'art. 480 c.p.c. appare inequivocabile nel senso di valutare le due ipotesi - notificazione e trascrizione - come alternative l'una all'altra).
Il giudice ritiene infondata anche l'ulteriore eccezione relativa alla mancata attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario per la semplice ed assorbente ragione che, nell'ipotesi in esame, tale conformità non è stata contestata in alcun modo dall'opponente, che si è anzi avvalso del testo dell'accordo per svolgere pienamente le proprie difese.
Sul tema dell’intempestività dell'esecuzione intrapresa, l’opposizione invece viene ritenuta fondata dal giudice in quanto il creditore avrebbe dovuto, prima di notificare il precetto, mettere in mora il debitore, indicandogli un termine per la realizzazione delle opere, solo scaduto il quale avrebbe dovuto azionare la procedura esecutiva.
Il giudice dunque rileva la soccombenza reciproca e dispone la compensazione delle spese.°