La mediazione è esclusa nei giudizi di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata

Avv. Calogero  Andaloro

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV, 20.01.2026, sentenza n. 210

A cura del Mediatore Avv. Calogero Andaloro da Palermo.
Letto 5 dal 25/05/2026

Commento:

Il tribunale rigetta l’opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo, accogliendo tutte le argomentazioni di rito e di merito della parte convenuta (società cessionaria del credito e per essa la mandataria).
In merito alla doglianza circa il mancato esperimento della procedura di conciliazione quale condizione di procedibilità, il tribunale rileva che tale eccezione è manifestamente infondata.
L'art. 5 comma 4 D.Lgs. 28/2010 lett.e esclude la mediazione nei "procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all' esecuzione forzata".
Nel caso delle opposizioni esecutive, in quanto “gemmate” in definitiva dall' attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca lo stesso elemento della "controversia".
L' inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione - logica prima che giuridica - tra un'attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove invece nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo. °

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 3979 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024;
pendente tra
(...) ((...) E (...)
(...) ((...) elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti.

  • OPPONENTI -
E
(...) e per essa quale mandataria DO. (...) elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti.
  • OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
  1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
  2. Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti hanno impugnato il precetto notificato il 27 maggio 2024 ad istanza di
(...) con cui veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 55.774,06. Il precetto si fonda sul D.I. n.9/2015 confermato dalla sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.400/2020 successivamente appellata.
Deducono gli opponenti in via preliminare l'errata elezione di domicilio fatta dal creditore affermando che a norma dell'art.480 cpc dal momento che il precetto è stato notificato a Marcianise l'opposizione può essere proposta al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Venendo al merito eccepiscono la nullità del precetto per la errata indicazione del titolo esecutivo, il difetto di legittimazione del precettante e soprattutto la nullità della cessione perché avvenuta in assenza del consenso dei garanti.
Si è costituita (...) e per essa la mandataria (...) la quale ha chiesto il rigetto delle avverse doglianze.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata del 20 gennaio 2026 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
  1. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalla odierna opposta per indicazione erronea del titolo esecutivo e tanto sulla base del principio di strumentalità delle forme nella misura in cui se un atto raggiunge comunque il suo scopo non può esserne
pronunciata la nullità.
Manifestamente infondata altresì è l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di conciliazione quale condizione di procedibilità. Il dettato legislativo fa espressa menzione dell'esclusione (l'art. 5 comma 4 D.Lgs. 28/2010 lett.e fa riferimento ai "procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all' esecuzione forzata"). Tale - esclusione infatti può ben giustificarsi alla luce della definizione di "mediazione" fornita dalla stessa legge, quale "attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia" (art. 1) Nel caso delle opposizioni esecutive, in quanto gemmate in definitiva dall' attuazione coattiva di un diritto già accertato nel titolo, manca lo stesso elemento della "controversia"-. L' inapplicabilità della mediazione alla procedura esecutiva deriva, in sostanza, dalla inscindibile connessione - logica prima che giuridica - tra un'attività di bilanciamento di opposti interessi (operata dal mediatore) e una controversia in atto, laddove invece nessun bilanciamento appare realizzabile né ipotizzabile in presenza di un titolo che accerti una pretesa e ne consenta il soddisfacimento coattivo.
Quanto al difetto di legittimazione attiva di (...) (...) si osserva quanto segue.
La cessione del credito è il negozio attraverso il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il diritto di credito che egli vanta nei confronti del debitore (ceduto). Questa costituisce dunque una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo a causa variabile, in quanto assume di volta in volta diversa giustificazione causale, sulla base del negozio in concreto idoneo al trasferimento. Non tutti i crediti sono cedibili, infatti l'art. 1260 c.c. individua tre ipotesi di incedibilità assoluta: crediti strettamente personali (intuitu personae), intesi quali crediti nei quali rileva la persona del creditore; crediti per cui è la legge a stabilire un divieto di cessione (ad es. il divieto di cessione del credito alimentare ai sensi dell'art. 447 c.c.); crediti per cui sono le parti che volontariamente stabiliscono un divieto di cessione. Ai sensi dell'art. 1264, I comma c.c., la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata (credito relativamente incedibile) o quando gli è stata notificata (credito liberamente cedibile). Ne consegue che il diritto di credito si trasferisce per effetto del consenso delle parti, e ai sensi dell'art. 1376 c.c. gli effetti si producono al momento che le parti raggiungono l'accordo, ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificata. L'accettazione del debitore, la quale si pone come una circostanza esterna al negozio, costituisce nel caso di credito liberamente cedibile, una dichiarazione di scienza, una presa di coscienza della cessione da parte del ceduto; invece, nella diversa ipotesi di credito relativamente incedibile, l'accettazione rientra nell'ambito dell'autorizzazione privata.
L'accettazione del debitore ceduto non integra dunque un requisito di efficacia del negozio, che pur in difetto di questa resta valido ed efficace, ma la sua assenza rende inopponibile la cessione al debitore ceduto, nei confronti del quale rimarrà creditore, quindi, il cedente. Nondimeno, l'accettazione ha massima rilevanza nell'ipotesi in cui lo stesso credito abbia formato oggetto di una pluralità di cessioni a diverse persone. Ai sensi dell'art. 1265 c.c., in caso di conflitto tra più aventi causa del medesimo dante causa, prevale quello che per primo abbia notificato o abbia ricevuto l'accettazione dal debitore, comprovato con atto avente data certa, anche se il suo acquisto era temporalmente successivo a quello di altro avente causa. Soltanto nel caso della cessione che abbia ad oggetto pigioni o fitti non scaduti per un periodo superiore a tre anni, il requisito dell'opponibilità è eccezionalmente costituito dalla data della trascrizione del titolo.
In generale, la cessione del credito non ha oneri di forma, salvo quelli imposti dalla tipologia di negozio che di volta in volta va ad integrare e soprattutto salvo il caso in cui il credito ceduto non sia assistito da ipoteca, per cui, ai fini dell'annotazione a margine della stessa è necessaria la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizioni autenticate.
Giova osservare dunque che la disciplina codicistica della cessione del credito è finalizzata a renderne più semplice la circolazione: "La procedura di notifica dell'avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari". (Cfr Cass.1684/2012) E infatti, il creditore, a propria discrezione, può optare per la notificazione in Gazzetta Ufficiale ovvero in via ordinaria. L'obbligo di informativa può essere assolto dal creditore cedente (specie se i debitori interessati sono numerosi) mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e non necessariamente mediante comunicazione ad personam); successivamente l'obbligo di comunicazione di avvenuta cessione del credito deve essere assolto anche singolarmente, con riguardo a ogni debitore, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore. Ciò in quanto la notificazione non è soggetta a requisiti di forma, essendo sufficiente che assicuri la "conoscibilità" della cessione in capo al debitore ceduto: la notifica della cessione al contraente ceduto, non è soggetta a particolari discipline o formalità: la comunicazione non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente e deve contenere le informazioni sufficienti in modo che risulti assicurata al debitore ceduto la conoscenza dell'avvenuta cessione.
Giova altresì richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione che con sentenza n. 10200/2021: "Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi - e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.". L'opposta documenta la cessione. È infatti divenuta titolare di un portafoglio di crediti relativi originariamente stipulati da (...) (...).
L'avviso di cessione è stato pubblicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.130/99 e art.58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale n.151 del 15.12.2021, l'elenco dei crediti ceduti è disponibile alla pagina internet https://(...).it/listacrediticeduti.aspx ed il credito di (...)
identificato con il (...)
Passando, dunque, all'analisi della seconda doglianza, occorre ricordare come gli opponenti abbiano affermato la qualificazione della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia piuttosto che fideiussione, come testualmente indicato, e la conseguente non ricomprensione della medesima all'interno dei rapporti accessori ceduti unitamente al rapporto principale ex art. 58 co. 3 t.u.b.. Ebbene, l'art. 58 t.u.b. (Cessione di rapporti giuridici) prevede appunto, al terzo comma, che "I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione". Secondo parte della giurisprudenza le garanzie che si trasmettono ai sensi dell'art. 58 t.u.b. sono soltanto quelle tipiche (e accessorie) previste dal codice civile (ad es. fideiussione e ipoteca), tra cui non rientrano la lettera di patronage e il contratto autonomo di garanzia: la sicura autonomia del patronage
rispetto al rapporto garantito induce a ritenere che questo, al pari dell'affine Garantievertag, non si trasferisca autonomamente, vale a dire ex lege (art. 1263 c.c.), in caso di cessione del credito principale: tale effetto può scaturire unicamente da una manifestazione di consenso, per lo meno da parte del patronant (così come del garante), ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta ab origine nella stessa garanzia. Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che anche tale tipologia contrattuale sia ricompresa nei rapporti ceduti. Sul punto vale richiamare una risalente pronuncia (Cass. civ. Sez. II, 19 luglio 2002, n. 10555), secondo la quale la norma di cui all'art. 1263 c.c. trova applicazione anche per il contratto autonomo di garanzia (garanzia tipicamente non accessoria) "sicché il trasferimento di essa segue automaticamente la cessione del credito". Tale posizione, tuttavia, poi è stata anche condivisa dalla giurisprudenza di merito. Giova osservare che il combinato disposto dell'art. 1263 c.c. e 58 co. 3 t.u.b. e 4 l. 130/1999, prevede che insieme con il credito ceduto, devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui dunque anche la garanzia prestata dagli opponenti; quest'ultima, infatti, quand'anche la si qualificasse come autonoma, non potrebbe comunque ritenersi un'obbligazione del tutto diversa ed indipendente rispetto al credito garantito, in quanto, essendo una garanzia, è ontologicamente accessoria, seppur in senso lato, all'obbligazione in relazione alla quale è stata prestata. Si legga, in senso conforme, Tribunale di Milano 20.3.2018. Tale pronuncia citata, infatti, afferma il medesimo principio: "Non trovano, infine, fondamento le ulteriori contestazioni di
parte opposta in merito, rispettivamente, all'illegittimità delle operazioni di cartolarizzazione del credito tra ... e ..., e al mancato trasferimento della garanzia di ..., insieme alla cessione del credito garantito, in quanto obbligazione distinta dal debito principale. In merito al primo punto, non è stata data sufficiente prova di una presunta illegittimità della vasta operazione di cessione dei crediti; quanto al secondo aspetto, in base al combinato disposto degli artt. 1263 c.c., 58, co. 3 del TUB e 4 della L. n. 130 del 1999, insieme con il credito ceduto, sono state trasferite tutte le
garanzie, personali e reali e gli accessori, tra cui, dunque, anche la garanzia di .... Quest'ultima, infatti, pacificamente qualificata come autonoma, non può comunque ritenersi un'obbligazione del tutto diversa ed indipendente rispetto al credito garantito, in quanto, essendo una garanzia, è ontologicamente accessoria, seppur in senso lato, all'obbligazione in relazione alla quale è stata prestata". Può essere utile evidenziare che la Cass., Sez. Un., n. 3947/2010 (conforme Cass. n. 371/2018) ha stabilito che l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante. Tale circostanza ovvero la perdurante accessorietà seppure "attenuata, unitamente al tenore letterale dell'art. 58, comma 3, TUB, ha indotto altra parte della giurisprudenza a ritenere che anche il contratto autonomo di garanzia rientri nel perimetro delle "garanzie di qualsiasi tipo" cedute nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione. Ebbene, alla luce dell'ampio e omnicomprensivo disposto normativo di cui all'art. 58 co. 3 t.u.b., questo Giudice ritiene di dover aderire a tale seconda impostazione interpretativa.
  1. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 147 2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA (...) E (...) alla refusione delle spese di lite in favore di (...) e per essa della mandataria Contro (...) spese quantificate in euro 5881,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 20 gennaio 2026
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Calogero  Andaloro Mediatore Avv. Calogero Andaloro
Sin dai tempi della pratica forense mi è stato insegnato che cercare di fare raggiungere un accordo tra le parti in lite è di gran lunga preferibile che lasciarle in balìa di un contenzionso lungo che, anche solo per questo motivo nonchè per l'incertezza del risultato, le lascerà in qualche modo non soddisfatte,
Per questo credo fermamente nella mediazione per la risoluzione dei conflitti; un modo per far sì che le parti possano essere artefici in prima persona del raggiungimento della migliore...
continua