Commento:
1. La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 può trovare applicazione anche con riguardo alle controversie relative alla domanda di equa riparazione in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili e, quindi, possibili oggetto di transazioni e conciliazioni.
2. Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 primo comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272 della Corte Costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l'effetto della istanza di mediazione d'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l'applicazione del sesto comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa.
Mediatore Avv. Francesco Memmi
Metodo alternativo di risoluzione delle controversie presso Mediatore stragiudiziale ADR
socio presso studio legale MEMMI
Formaper - azienda speciale CCIAA di Milano
C.C.M. Corporate Consulting Management S.A. - Lussemburgo
Commissione Europea DG Impresa in Lussemburgo - Affari Legali
Formazione
SDA Bocconi
Collegio Europeo di Parma
Università degli Studi di Parma