Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 821/2022, promossa da: A.X rappresentato e difeso dall'Avv. M.XXX P.X T.XXXX del Foro di Milano; ATTORE
contro
T.XXX + altri nella qualità di eredi di C.XXXX M.X e M.XXXX M.XXX, in qualità di legale rappresentante del figlio minore M.XXXX M.XXXX, quale erede di T.XXXX; CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione ordinaria.
Conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale disattesa ogni contraria domanda, istanza od eccezione e previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare: - dichiarare che l'immobile sito in Fortunago, XXX delle XXX, identificato al catasto foglio 5 particella 99, come da visura prodotta (cfr. nostro doc 05) è stato nel continuo, pubblico e indisturbato possesso e godimento dapprima del padre dell'esponente fu A.XXXXX M.XXXXXXXX e successivamente dell'istante A.XXXX M.XXXXXXXX che ne è diventato il solo possessore; - dichiarare conseguentemente, per quanto al punto che precede, visti gli artt 1158 e segg. C.XX, l'intervenuta usucapione del bene di cui è causa come sopra identificato, in favore dell' istante dott. A.XXXX M.XXXXXXXX nato il XXXXXXXXXX a Milano, , residente in Milano, ----, nonché munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione al competente Conservatore dei RR. II, con esonero dei Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in caso di opposizione".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo.
A.XXXX M.XXXXXXXX ha agito in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, nei confronti dei convenuti generalizzati in epigrafe al fine di sentire accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria ventennale dell'immobile sito nel Comune di XXXX, via delle XXX identificato al XXX del medesimo Comune al foglio n. XXX (doc. 5, visura catastale), formalmente pervenuto in comunione ereditaria tra A.XXXXX M.XXX, T.XXXXXX M.XXXXX e C.XXX M.XXma, di fatto, posseduto unicamente dal primo, genitore e de cuius dell'attore.
A fondamento della domanda, l'attore ha allegato e dedotto di avere continuato a godere in via esclusiva dell'immobile (come il padre, prima di lui) e a provvedere alla sua gestione, sostenendo il pagamento delle utenze, tasse e tributi, nonché ogni altra pratica amministrativa inerente la conservazione e manutenzione del bene, tanto da ricevere espresso riconoscimento del diritto da parte degli stessi convenuti, invitati al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria e definito con esito positivo (doc. 4).
A. prima udienza del 18.05.2022, rilevata la mancanza di prova certa del ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale e della necessità di verificare i rapporti di parentela dedotti e l'integrità del contraddittorio, è stato disposto un mero rinvio con richiesta di documentazione integrativa.
Successivamente (ud. 30.06.2022), atteso lo smarrimento degli avvisi di ricevimento e l'indisponibilità di loro duplicati postali, è stato ordinato il rinnovo delle notificazioni nei confronti di tutte le parti convenute e disposto rinvio nel rispetto dei termini minimi di comparizione ex art. 163-bis c.p.c.
Verificata la rituale e tempestiva rinnovazione delle notifiche dell'atto di citazione, si è proceduto in contumacia dei convenuti ad acquisire la documentazione prodotta ed in assenza di ulteriori istanze è stata fissata l'udienza del 12.01.2023 per la precisazione delle conclusioni, sopra trascritte.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione.
1. Va dapprima rilevato che la documentazione integrativa prodotta consente di ritenere provato il rapporto di parentela con A.XXXXX M.XXXXXXXX (deceduto a Milano il 24.07.2020, come si ricava dal certificato anagrafico storico sub. doc. 10) e la qualità di erede universale speso dall'attore (avendo la coniuge, T.XXXXX G.XXXXXXX M.XXXXXXXXXX, rinunciato alla chiamata ereditaria), per gli effetti di cui al citato art. 1146 c.c.
L'attore ha, infatti, dichiaratamente agito anche quale successore universale del genitore A.XXXXX M.XXXX, comproprietario pro quota indivisa dell'immobile in oggetto, caduto nella comune ereditaria con gli altri due fratelli, al fine di godere della continuazione nel possesso esclusivo sul bene, per oltre vent'anni, cominciato dal padre, ai sensi dell'art. 1146, comma 1 c.c.
Risulta altresì documentalmente indiziata la caduta dell'immobile de quo nella comunione ereditaria tra A.XXXXX M.XXXXXXXX, C.XXX M.XXXXXXXX e T.XXXXXX M.XXXX a far data - quantomeno - dal 5 settembre 1975 (v. iscrizione della denunzia per causa di morte, prot. 265488 in atti dal 20.12.2000; doc. 5 visura catastale) e la qualità di eredi degli altri condividenti in capo ai convenuti citati in giudizio (v. doc. Il per la situazione storica di famiglia di T.XXXXXX M.XXXXXXXX; v. doc. 12 sulla dichiarazione sostitutiva di notorietà per il minore M.XXXX M.XXXe domanda di autorizzazione al G.XX ad accettare l'eredità, compilata e sottoscritta da M.XXXX M.XXXXXXXX, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale (v. doc. 13 per lo stato di famiglia storico di C.XXXX M.XXX). Consegue che il contraddittorio risulta integro, ai fini di una valida pronuncia sulla domanda di accertamento della usucapione di un bene comune (cfr. Cass. n. 15619/2018).
2. Ciò posto, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Come è noto, in generale, chi agisce in giudizio per sentirsi dichiarato proprietario di un bene, "affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. n. 0 975/2000); “il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale” (cfr. Cass. n. ai 6944/1999).
L'avvenuta usucapione non può tuttavia essere affermata in base al fatto che le parti convenute non co si siano costituite in giudizio: la contumacia, infatti, non implica di per sé il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei loro confronti (arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), né esime l'attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (v. Cass. n. 21251/2010).
Ora, se è vero che alla fattispecie per cui è causa - in cui l'attore ha posto a fondamento della domanda il pagamento di tasse (tassa sui rifiuti) e la gestione delle utenze (energia elettrica ed o acqua) dell'immobile di Fortunago da parte del solo de cuius e coerede A.XXXXX M.X adatta il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa”.
Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri" (cfr. Cass. n. 35067/2022), osta all' operatività della presunzione citata (che porterebbe, diversamente, al rigetto della domanda) la sussistenza di un vero e proprio accordo amichevole, allegato al verbale di mediazione n. 46/2020 (doc. 4).
Il contenuto di tale accordo - sottoscritto da tutte le parti in causa dinanzi ai tre mediatori professionali, i quali ne hanno certificato l'autografia ai sensi dell'art. Il, comma 3 del D. lgs n. 28/2010 - mette in evidenza, in modo chiaro e netto, l'animus possidendi e l'esercizio in via esclusiva del possesso ultraventennale e ininterrotto dell'immobile comune da parte del solo de cuius A.XXXXX M.XXX, continuato dall'attore dopo l'apertura della successione; esso ha, dunque, portata ricognitiva dell'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei soggetti in danno dei quali si producono i relativi effetti e valenza confessoria sugli elementi costitutivi del diritto vantato, escludendo qualsiasi contestazione sul punto.
Si tratta, secondo la preferibile giurisprudenza di merito (v. Corte App. Catanzaro, sez. I, n. 414/2022), di un negozio di accertamento espressione dell'autonomia privata delle parti, al quale legislatore - per evidenti finalità deflattive del contenzioso in materia - ha espressamente riconosciuto l'autonoma possibilità di trascrizione (art. 2643, comma 12 c.c., introdotto ad opera L. dell'art. 84 bis del D.L. 21 giugno 2012, n. 69 conv. con mod. da L. n. 98/2013), osservate le dovute formalità.
Si ritiene comunque preferibile l'accertamento giudiziale dell'usucapione laddove, come messo in luce dalla dottrina notarile che ha avuto seguito anche nella giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. F.XXXXX, n. 3305/2018), non pare che la novella normativa possa risolvere talune problematiche connesse all'accertamento "amichevole" dell'usucapione ai fini dell'opponibilità ai terzi o dell'accordo di mediazione, ai sensi dell'art. 2644 c.c.
A prescindere dal dibattito in questione, il quale non rileva in questa sede (non essendovi contezza dell'avvenuta trascrizione dal notaio dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione), il suddetto accordo - regolarmente formalizzato - ben può avere ad oggetto, come detto, il riconoscimento degli elementi costitutivi della domanda (possesso ultraventennale esclusivo, "uti dominus " e non più "uti condominus", necessario all'acquisto della proprietà per usucapione), senza che sia necessario fornire ulteriori prove a riguardo.
3. Le spese del giudizio vanno interamente compensate, essendone la ripetizione espressamente condizionata dall' attore solo " in caso di opposizione" delle parti convenute, non avverata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale in favore di A.XXXX M.XXXXXXXX (C. F: XXXXXXXXXXXXXXXX), anche per effetto della continuazione nel possesso quale successore universale di A.XXXXX M.XXXX a far data dall'apertura della successione del 24.07.2020, del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell'immobile sito nel Comune di XXX alla XXX delle XXX n. 32, piano T-1-S1, distinto al C.F. del medesimo Comune al fg. XXX cat. A/6, cl. 2, cons. 9 vani, sup. cat. 250 mq, con ogni sua accessione, comunione e pertinenza e ogni servitù, attiva e passiva;
- ordina ai conservatori dei R.XXX. competenti la trascrizione della presente sentenza, con onere a carico delle parti e ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità;
- spese del giudizio interamente compensate.
Così è deciso in Pavia, lì 17 aprile 2023
Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti