Commento:
Interessante provvedimento relativo ad un procedimento giudiziale di convalida di sfratto, proseguito con il mutamento in rito speciale ex art. 667 c.p.c.
Il Giudice del Tribunale di Gorizia ha innanzitutto rilevato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. in Legge n. 98/2013.
Successivamente, ha precisato che il mediatore può formulare una proposta tutte le volte in cui le Parti non raggiungono l’accordo, anche in assenza di una richiesta congiunta di queste ultime (ciò, quindi, a dispetto e oltrepassando il dettato di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, così come sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. l) del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, secondo il quale quando non viene raggiunto l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta). In caso contrario, il mediatore dovrà indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto utile formulare alcuna proposta.
L’interpretazione “estensiva” effettuata dal Tribunale di Gorizia trae spunto dal dettato di cui all’art. 55 del D. L. 83/2012 che modifica la Legge n. 89/2001 sull’equa riparazione del danno per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, introducendo il comma 2 quinquies che alla lettera c) non riconosce alcun indennizzo “nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, ovvero allorquando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore.
Inoltre, il Giudice ha specificato che tale proposta (lo si ribadisce, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti) costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione ed è, quindi, opportuna.
Infine, il Giudice ha sottolineato che i principali compiti del mediatore sono: 1) informare le parti circa le conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) spronare le parti a chiarire quali siano le ragioni del rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui il dichiarante non fornisca il proprio consenso e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite. *
Il Giudice del Tribunale di Gorizia ha innanzitutto rilevato che la controversia rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/2013, conv. in Legge n. 98/2013.
Successivamente, ha precisato che il mediatore può formulare una proposta tutte le volte in cui le Parti non raggiungono l’accordo, anche in assenza di una richiesta congiunta di queste ultime (ciò, quindi, a dispetto e oltrepassando il dettato di cui all’art. 11 del D. Lgs. 28/2010, così come sostituito dall'art. 84, co. 1, lett. l) del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013, secondo il quale quando non viene raggiunto l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta). In caso contrario, il mediatore dovrà indicare le ragioni per le quali non ha ritenuto utile formulare alcuna proposta.
L’interpretazione “estensiva” effettuata dal Tribunale di Gorizia trae spunto dal dettato di cui all’art. 55 del D. L. 83/2012 che modifica la Legge n. 89/2001 sull’equa riparazione del danno per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, introducendo il comma 2 quinquies che alla lettera c) non riconosce alcun indennizzo “nel caso di cui all’articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, ovvero allorquando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore.
Inoltre, il Giudice ha specificato che tale proposta (lo si ribadisce, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti) costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione ed è, quindi, opportuna.
Infine, il Giudice ha sottolineato che i principali compiti del mediatore sono: 1) informare le parti circa le conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo; 2) spronare le parti a chiarire quali siano le ragioni del rifiuto; 3) verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese in tal senso dalle parti, ad eccezione del caso in cui il dichiarante non fornisca il proprio consenso e del caso in cui la ragione del rifiuto riguardi proprio il merito della lite. *