Commento:
In una controversia bancaria, l’appellante (cliente) chiedeva alla Corte d’appello di dichiarare l’improcedibilità della domanda avanzata dalla cessionaria del credito opposta in quanto, come si evince dal verbale, la stessa si è rifiuta di “entrare in mediazione”. Il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato improcedibile l’opposizione del cliente al decreto ingiuntivo con cui la cessionaria del credito aveva intimato il pagamento delle rate del mutuo non onorate in quanto l'attore si era costituito oltre il termine dei dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c. La cessionaria appellata richiedeva alla Corte d’Appello la conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza.
La Corte esamina l'eccezione in rito, sollevata nel giudizio di appello dall'appellante, di improcedibilità della domanda monitoria, in ragione del fatto che pur avendo [la cessionaria del credito] introdotto la mediazione dinanzi all'organismo a ciò abilitato, si sarebbe poi di fatto rifiutata di mediare, come risulterebbe dal verbale prodotto. Secondo il cliente appellante l'aver troncato in partenza le trattative equivarrebbe al rifiuto di mediare.
La Corte rileva che, dopo l'ordinanza istruttoria, l'appellata cessionaria ha notificato alla controparte l'istanza di mediazione convocandola presso un organismo accreditato e il rifiuto di mediare - inteso nel senso solo di dare inizio ai successivi incontri finalizzati al raggiungimento di un accordo per la risoluzione stragiudiziale della controversia - è dipeso unicamente dal fatto che vi era tra le parti un’enorme distanza di posizioni. Tale rifiuto non viene dunque ritenuto immotivato dalla Corte: a fronte dell’affermazione del cliente di nulla dovere alla banca, non c'era alcun punto in comune per poter intraprendere una seria trattativa. Nessuna improcedibilità viene ravvisata.
Nel merito l’opposizione viene ritenuta infondata e l’appellante condannato a rifondere le spese all’appellata e a pagare il doppio del contributo unificato.°