Contrario a buona fede il comportamento dell’avvocato che si oppone alla richiesta di rinvio e che si rifiuta di precisare il contenuto generico dell’istanza di mediazione

Avv. Francesca  Brugi

Corte d’appello di Trieste, Sez. I, 09.06.2025, sentenza n. 191

A cura del Mediatore Avv. Francesca Brugi da Bologna.
Letto 6 dal 25/05/2026

Commento:

In una controversia condominiale un proprietario di alcune unità immobiliari in Monfalcone impugnava la delibera condominiale avanti al Tribunale di Gorizia a suo dire nulla e/o annullabile sotto diversi aspetti. In rito, per la nullità e/o l'annullamento delle suddette delibere, il ricorrente chiedeva la condanna dei convenuti condòmini - in difetto di nomina di amministratore -
al pagamento della sanzione di cui all'art. 12 bis, co. 3 D.Lgs. 28/2010, avendo gli
stessi omesso, senza giustificato motivo e quindi in violazione dell'art. 8, co. 4 dello stesso D.Lgs.,
di partecipare personalmente alla procedura di mediazione obbligatoria, cui aveva partecipato, in
loro luogo, l'avv. Tizio, privo, secondo l’attore, di conoscenza dei fatti e del potere di conciliare.
Si costituivano i condomini convenuti, contestando il ricorso avversario, di cui chiedevano
il rigetto. Sul tema della mediazione, i convenuti rilevavano che non avevano potuto partecipare all’incontro fissato all'indomani del loro rientro dalle ferie, e che il loro avvocato aveva richiesto un rinvio che era stato negato dall’avvocato dell’istante (comportamento contrario a buona fede). Il legale sarebbe stato delegato con pieni poteri.
Il tribunale dichiara la nullità della delibera e rigettava le altre domande.
Avverso tale sentenza proponevano appello i convenuti in primo grado e si costituiva l’appellato resistendo al gravame e proponendo appello incidentale, lamentando anche la violazione degli artt. 8 e 12 bis D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione in relazione al rigetto della domanda di condanna alla sanzione prevista dall’art. 12 bis.
La Corte respinge l’appello principale e ritiene fondato il secondo motivo dell'appello incidentale.
La doglianza in merito alla mediazione viene respinta.
L'art. 12 bis, co. 3 D.Lgs. 28/2010 dispone che, nelle ipotesi in cui la mediazione costituisca, come
in materia condominiale, condizione di procedibilità, "con il provvedimento che definisce il
giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha
partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una
somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio
maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione". Come si ricava dalla formulazione
letterale della predetta disposizione attraverso l'utilizzo del verbo "può", quella invocata
dall'appellato è una misura sanzionatoria che non consegue automaticamente e obbligatoriamente all'omessa partecipazione, ma che è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi sulla base delle peculiarità del caso concreto (quali ad esempio le ragioni della mancata presenza) e della ratio della norma, volta -attraverso l'induzione della partecipazione personale dei soggetti – a favorire la conciliazione della controversia.
Piuttosto il giudice rileva che la conciliazione appariva comunque preclusa, e quindi anche nel caso in
cui i convenuti in mediazione fossero comparsi, dall'aprioristico atteggiamento oppositivo
dell'avvocato dell’odierno appellato (attore in primo grado), il quale
si è rifiutato di precisare le ragioni, del tutto carenti, dell'istanza di mediazione, priva dell'indicazioni delle censure mosse alle delibere impugnate, e tale quindi da impedire alle controparti di prendere posizione sulla stessa e di formulare una qualche proposta conciliativa,
si è opposto all’ aggiornamento dell'incontro, sollecitato dallo stesso mediatore al fine di consentire la partecipazione personale degli altri condomini.
 
Una tale condotta integra violazione dell'obbligo, previsto dal sesto comma dell'art. 8 D.Lgs.
28/2010, di cooperare "in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle
questioni controverse", ed è ad essa che va ascritto il fallimento della procedura di mediazione.
Non sussistono quindi, secondo il Collegio, i presupposti per condannare gli appellanti al
pagamento della somma di cui all'art. 12 bis, co. 3 D.Lgs. 28/2010.°

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Brugi Mediatore Avv. Francesca Brugi
Dopo tanti anni di esercizio della professione forense, ed ancor più di studio del diritto, mi sono convinta che il più delle volte ciò che conta maggiormente è l'aspetto umano di ogni controversia.
Per questo motivo credo che la mediazione sia lo strumento giuridico più consono a soddisfare gli interessi di tutte le parti in gioco: attraverso un cammino condiviso, ed ovviamente con l'ausilio di un mediatore, anche le parti più litigiose possono arrivare ad una soluzione comune che le soddisfi ...
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