Commento:
Il Giudice del Tribunale di Roma. Dott. Massimo Moriconi, si è pronunciato in un procedimento che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione con una interessantissima ordinanza.
Nel caso di specie, l’Autorità giudiziaria ha ritenuto probabile la possibilità delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo e per tale ragione ha disposto la mediazione demandata, assegnando alle parti termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione e fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento della composizione bonaria della vertenza e co accordo amichevole.
Il Giudice ha innanzitutto sottolineato i vantaggi della mediazione, anche da un punto di vista economico e fiscale ex artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
Inoltre, ha precisato che va sfatata e contrastata l’opinione comune secondo la quale la Pubblica Amministrazione sia restia ad intervenire negli ambiti conciliativi e ancor di più a raggiungere un accordo bonario.
Infatti, anche la Pubblica Amministrazione è obbligata a partecipare al procedimento di mediazione demandata, non fermandosi alla sessione informativa e presentandosi personalmente, senza che possa essere considerata una valida giustificazione la negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione e ad un tentativo serio e fattivo di accordo.
Ciò anche nel caso in cui questo atteggiamento derivi dal timore di incorrere nel danno erariale a seguito della conciliazione.
La Pubblica Amministrazione ha i medesimi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.
A tal proposito, è opportuno procedimentalizzare, a monte, la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia. Ciò significa che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa i margini ed il confine entro i quali poter condurre le trattative; con conseguente esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base di un provvedimento giudiziale, non espone il funzionario a responsabilità erariale.
Al contrario, la Pubblica Amministrazione, in caso di mancata comparizione nella mediazione delegata, può invece incorrere in conseguenze sanzionatorie ex art. 96, 3 comma, c.p.c.
Nel caso di specie, l’Autorità giudiziaria ha ritenuto probabile la possibilità delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo e per tale ragione ha disposto la mediazione demandata, assegnando alle parti termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione e fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento della composizione bonaria della vertenza e co accordo amichevole.
Il Giudice ha innanzitutto sottolineato i vantaggi della mediazione, anche da un punto di vista economico e fiscale ex artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
Inoltre, ha precisato che va sfatata e contrastata l’opinione comune secondo la quale la Pubblica Amministrazione sia restia ad intervenire negli ambiti conciliativi e ancor di più a raggiungere un accordo bonario.
Infatti, anche la Pubblica Amministrazione è obbligata a partecipare al procedimento di mediazione demandata, non fermandosi alla sessione informativa e presentandosi personalmente, senza che possa essere considerata una valida giustificazione la negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione e ad un tentativo serio e fattivo di accordo.
Ciò anche nel caso in cui questo atteggiamento derivi dal timore di incorrere nel danno erariale a seguito della conciliazione.
La Pubblica Amministrazione ha i medesimi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.
A tal proposito, è opportuno procedimentalizzare, a monte, la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia. Ciò significa che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa i margini ed il confine entro i quali poter condurre le trattative; con conseguente esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base di un provvedimento giudiziale, non espone il funzionario a responsabilità erariale.
Al contrario, la Pubblica Amministrazione, in caso di mancata comparizione nella mediazione delegata, può invece incorrere in conseguenze sanzionatorie ex art. 96, 3 comma, c.p.c.