La recente novella legislativa (L. n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge c.d. “del fare” n.69/2013) con cui è stata resa nuovamente obbligatoria la mediazione civile, ha introdotto una importante novità in tema di competenza territoriale degli organismi di mediazione.
Recita sul punto la norma che “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza”.
L’evoluzione normativa non è di poco momento se si considera la precedente previsione che proprio nelle intenzione del legislatore era rimasta deliberatamente neutrale sul punto per “… evitare una impropria giurisdizionalizzazione della sequenza che avrebbe alimentato contrasti e imposto criteri per la risoluzione dei conflitti… ed in modo che le parti saranno così libere di investire, concordemente o singolarmente, l’organismo ritenuto maggiormente affidabile” (Relazione al d.lgs. 28/2010).
Spinto dalle innumerevoli critiche (relative al fenomeno del forum shopping) e con una norma in odor di incostituzionalità, il legislatore deve aver pensato bene di risolvere la questione stabilendo che l’istanza “è depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
Bene, si direbbe, ma quale organismo è competente alla luce dei criteri di competenza previsti dall’ordinamento, e, più precisamente, fondati sul criterio del valore, della materia e del territorio?
L’interpretazione più consona sarebbe quella per cui l’organismo da adire è scelto in relazione alla competenza del giudice di pace, tribunale e corte di appello.
Sicché in mancanza dell’organismo competente (ad esempio, se manca quello ricompreso nel territorio di competenza del G.d.P.) spetterà alla parte istante adire quello ricompreso nella competenza del giudice superiore (nell’esempio, il Tribunale).
Ed ancora, cosa accade se la parte deposita una istanza presso l’organismo incompetente e questo non se ne avvede?
Si può ipotizzare una responsabilità per l’organismo che ha colpevolmente ignorato di essere incompetente?