La relazione evidenzia l’evoluzione dello stato di benessere del Paese in base a dodici indicatori BES, monitorati dall’Istat nei suoi rapporti annuali. L’efficienza della giustizia civile è la “condizione essenziale per il corretto funzionamento del sistema economico e per assicurare un adeguato e duraturo livello di fiducia dei cittadini nelle istituzioni”
collega il benessere del Paese anche alla giustizia efficiente, misurata sulla durata dei processi civili.
DEFINIZIONE: durata media effettiva in giorni dei procedimenti di cognizione civile ordinaria definiti nei tribunali.
Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa.
Per ciascun anno, l’indice misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno dinanzi ai tribunali ordinari.
Il dato tiene conto di tutte le controversie rilevate nel registro SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale) che si articola in quattro ruoli o macro-materie: “Civile ordinario”, “Controversie in materia di lavoro e previdenza”, “Procedimenti speciali e sommari” e “Volontaria giurisdizione”.
La macro-materia “Lavoro e previdenza” è a sua volta composta da due sotto-macro-materie ‘Lavoro’ e ‘Previdenza’.
Nella macro-materia “Civile ordinario” sono compresi i procedimenti di contenzioso ordinario, le cui voci più rilevanti per incidenza sono separazioni e divorzi, contratti, responsabilità extra contrattuale, stato della persona e diritti della personalità, diritti reali. Nella macro-materia “Procedimenti speciali e sommari” sono inclusi i procedimenti di ingiunzione, che rappresentano la quota preponderante (71 per cento in termini di iscrizioni nel 2020), e i procedimenti per convalida di sfratto.
La durata di un singolo procedimento è calcolata come differenza tra la data di iscrizione del procedimento e la data in cui viene emessa la sentenza o il provvedimento di definizione.
L’indice complessivo è calcolato sommando la durata di tutti i procedimenti che sono giunti a conclusione nell’anno di riferimento e dividendola per il numero dei procedimenti definiti.
L’indice non è alimentato da tutti i procedimenti avviati nello stesso anno (c.d. analisi per generazione), bensì utilizza i procedimenti definiti nel corso dell’anno di rilevazione e che hanno avuto, verosimilmente, inizio in anni differenti (c.d. analisi per contemporanei).
I dati definitivi del 2021 mostrano un aumento marginale della durata media effettiva in giorni (1,7 per cento a/a), sebbene in valore assoluto l’indicatore risulti sostanzialmente in linea con i livelli osservati prima dell’insorgere della pandemia. L’anzianità dei procedimenti pendenti, per il 2021, è stimata in lieve crescita (4,3 giorni a/a); tale variazione cumulata con quella del 2020 (+35 giorni a/a) ha annullato i miglioramenti conseguiti nel triennio 2017-2019 e potrebbe condizionare negativamente il dato della durata media effettiva nei prossimi anni.
In questo documento si fornisce per la prima volta la previsione tendenziale di un ulteriore indicatore di efficienza di giustizia civile: il disposition time (DT)11; calcolato su un insieme di materie conformi, per quanto possibile, all’aggregato definito nel Piano Nazionale di Riforma e Resilienza (DT ai fini BES-PNRR12). Per tale indicatore, si prevede complessivamente un calo significativo nel periodo 2022-2024; la riduzione al 2024 è stimata pari a 115 giorni rispetto al livello del 2021 quando il DT ai fini BES-PNRR era pari a 588 giorni.
Il disposition time fornisce una stima del tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando lo stock di pendenze alla fine periodo di riferimento, per esempio l’anno, con il flusso dei procedimenti definiti nello stesso intervallo di tempo.
La somma dell’effetto durata e dell’effetto quantità risulta essere pari a: (durata della materia X al tempo t * peso percentuale di procedimenti della materia X al tempo t) -(durata della materia X al tempo t-1 * peso percentuale di procedimenti della materia X al tempo t-1). Questo effetto complessivo esprime il contributo in giorni (positivo o negativo) alla variazione assoluta in giorni dell’indicatore aggregato.
Il target negoziato con la Commissione europea, riferito complessivamente sia alle riforme che agli interventi organizzativi, è la diminuzione, entro il 30 giugno 2026, del disposition time, calcolato a livello nazionale su tutti i tre gradi di giudizio, del 40 per cento rispetto ai valori del 2019 (baseline).
Il disposition time a fini PNRR considera solo i “Procedimenti contenziosi” secondo la classificazione proposta dalla Commissione europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej). Non include separazioni e divorzi consensuali, “Procedimenti speciali e sommari” e “Volontaria giurisdizione”.
Si vedano
https://temi.camera.it/leg19/temi/19_tl18_benessere_equo_e_sostenibile.html
https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr/documenti
C. Morelli, Sostenibilità della Giustizia: l’efficienza forse c’è; forse non c’è, in https://www.altalex.com/documents/news/2023/06/05/sostenibilita-giustizia-efficienza-forse-si-forse-no?utm_source=Eloqua&utm_content=WKIT_NSL_Altalex-00051966&utm_campaign=WKIT_NSL_AltalexFreeEngagedOnly04.06.2023_LFM&utm_econtactid=CWOLT000025289309&utm_medium=email_newsletter&utm_crmid=