Riformata la sentenza che aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda per l’assenza personale della parte (rappresentata dal difensore con ampia procura sostanziale)

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Avv. Francesco  Massobrio

Corte d’Appello di Milano, 28.02.2025, sentenza n. 566, consigliere relatore Serena Baccolini

A cura del Mediatore Avv. Francesco Massobrio da Genova.
Letto 241 dal 17/10/2025

La creditrice Banca X otteneva DI dal Tribunale di Busto Arsizio per la somma di Euro 832.428,99 nei confronti del debitore Y. Il tribunale concedeva termine per esperire il procedimento di mediazione invitando la parte a partecipare personalmente alla procedura. Alla successiva udienza, rilevava d'ufficio l’improcedibilità della domanda monitoria per la mancata partecipazione personale del legale rappresentante di parte opposta (la Banca) alla procedura di mediazione obbligatoria e revocava il DI a spese compensate. Alla predetta mediazione aveva partecipato il difensore “senza che fosse presente né il legale rappresentante della società né altro soggetto appartenente all'organizzazione aziendale, in grado di avere contezza della controversia e delle eventuali utilità derivanti da una possibile transazione”.
 Tale sentenza veniva appellata avanti alla Corte d’appello di Milano dall’opponente Y il quale riproponeva le difese del primo grado (i.            l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo, ii.      la mancata comunicazione di decadenza del beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo iii. la nullità della notifica del decreto ingiuntivo). La Banca X proponeva appello incidentale eccependo in primis la carenza di interesse (l’appello presuppone la soccombenza) e richiedendo la conferma del DI. Per quanto riguarda l’improcedibilità, la difesa della Banca lamenta l’erroneità della decisione secondo cui il tentativo di conciliazione non sarebbe stato esperito. Tale motivo viene ritenuto fondato dalla Corte d’appello e la condizione di procedibilità soddisfatta pur non avendo la creditrice opposta presenziato personalmente al primo e unico incontro. Richiamando i precedenti della Corte di Cassazione e tenuto conto del testo dell’art. 8, comma 4, d.l.gs. 28/2010 ratione temporis applicabile (prima della riforma recata dall'art. 7 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la Corte rileva che nessuna disposizione di legge in tema di mediazione introduce chiaramente e univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto (che ben può identificarsi nello stesso professionista che ne ha assunto la difesa tecnica). Il testo ampio della procura sostanziale - distinta dalla procura alle liti - consente alla Corte di affermare che la banca era adeguatamente rappresentata nella procedura di mediazione. Altre argomentazioni addotte dalla Corte a supporto della procedibilità della domanda riguardano:
-la controversia aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, tale che l'eventuale accordo non avrebbe richiesto alcuna particolare forma ex art. 1350 cod. civ. né adempimenti pubblicitari ai fini costitutivi o dell'opponibilità ai terzi (per la sottoscrizione autenticata dal Notaio si rinvia all'art. 1392 cod. civ.).
-la disciplina prevista dall'art. 11 D.Lgs. 28/2010, nella versione all'epoca vigente, in base alla quale, laddove l'accordo conciliativo fosse stato raggiunto, il testo dell'accordo ben avrebbe potuto essere allegato al verbale, redatto e il mediatore avrebbe dovuto certificare l'autografia delle sottoscrizioni (o la loro impossibilità di sottoscrivere).
Nel merito l’appello principale viene rigettato e quello incidentale viene accolto con condanna del debitore al pagamento della ingente somma più spese legali e ulteriore somma a titolo di contributo unificato.°
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Francesco  Massobrio Mediatore Avv. Francesco Massobrio
Sono Avvocato dal 2006 e, dopo aver avuto varie esperienze in mediazione come parte, mi sono interessato a tale istituto in qualità di mediatore. Lo ritengo uno strumento fondamentale che, se correttamente utilizzato, permette di risolvere i conflitti tra le parti con reciproca soddisfazione.
Posso mettere a disposizione dei soggetti che decidessero di rivolgersi a me, oltre alle competenze maturate negli anni di professione in varie materie (tra cui divisioni ereditarie, successioni, risarcime...
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