Mediazione e art. 1965 c.c.

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Avv. Micaela  Sedea

Qual è la natura giuridica dell’accordo di conciliazione, quali norme del nostro codice civile sono astrattamente applicabili e quali sono le conseguenze che ne derivano?

A cura del Mediatore Avv. Micaela Sedea da Padova.
Letto 2632 dal 21/01/2023

1. L’accordo di conciliazione quale transazione ex art. 1965 c.c. 
 
In materia di mediazione – considerato che la legislazione comunitaria ha indicato solamente gli obiettivi da perseguire lasciando agli Stati membri libertà nella attuazione dei medesimi – viene spontaneo domandarsi a quale istituto interno sia assimilabile tale procedimento e, quindi, quale sia la natura giuridica dell’accordo di mediazione.
Partendo dalla relazione illustrativa del decreto legislativo n. 28/2010 dottrina e giurisprudenza riconducono l’accordo di conciliazione alla transazione ex art. 1965 c.c. considerato il comune carattere di composizione della lite in sede stragiudiziale.
L’essenza della mediazione, infatti, al pari della transazione (che l’art 1965 c.c. definisce come il contratto con il quale la parti facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti) è quella di creare un’alternativa al processo ed una risoluzione ad una controversia anche attraverso l’introduzione di altri e diversi rapporti. Potremmo dire che la mediazione è una sorta di “transazione assistita”, nella quale alle parti si affianca la figura del mediatore in veste di facilitatore della comunicazione e che è destinata a concludersi con un accordo che, sostanzialmente, ha i medesimi effetti della transazione: forza di legge tra le parti e trascrivibilità.
Si dovrà, quindi, ritenere che all’accordo di mediazione si applichino tutte le norme del Capo XXV del codice civile (artt. da 1965 a 1976 c.c.) e, di conseguenza, che non possa essere annullato l’accordo per errore di diritto (art. 1969 c.c.) e che qualora si volesse impugnare in sede giudiziale un accordo positivo di mediazione in quanto raggiunto senza aver avuto debita contezza di documentazione ciò sarà possibile solo se tali documenti sono stati occultati dalla controparte. Recita, infatti, l’art. 1975 c.c. che: “La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parteLa transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto”.
 
2. Le pronunce della giurisprudenza di merito
La posizione assunta dalla dottrina in merito alla natura transattiva dell’accordo di conciliazione è stata fatta propria dalla giurisprudenza. Ed infatti, secondo quanto statuito dal Tribunale Como, 02/02/2012: “Le domande in tema di usucapione rientrano nell'ambito della mediazione obbligatoria costituendo domande relative a "controversie in materia di diritti reali" (art. 5, comma I, D. Lgs. n. 28/2010). Non è condivisibile l'opinione per cui, in caso di azione di usucapione, la mediazione non sarebbe esigibile non potendo le parti ottenere, tramite l'accordo conciliativo, il medesimo risultato giuridico ottenibile con la sentenza. L'accordo di mediazione, in primis, ha ad oggetto il diritto reale, e non il fatto attributivo di esso, ossia l'avvenuta usucapione. Pertanto, la parte che si vede trasferito il bene lo acquista a titolo derivativo in quanto lo strumento utilizzato per la traslazione è il verbale di mediazione e non a titolo originario come invece nel caso di accertata usucapione mediante sentenza. Ciò, inoltre, vuol dire che l'accordo di mediazione con cui si attribuisce un diritto reale è trascrivibile ai sensi dell'art. 2643, n. 13, c.c., in relazione all'art.11 del D. Lgs. n. 28/2010, perché in esso non vi è altro che una transazione. Del resto, occorre prendere atto della scelta adottata dal legislatore nell'art. 11 del citato decreto e interpretarla in modo da favorire l'applicazione del procedimento di mediazione in funzione deflattiva del contenzioso giudiziario” ed ancora Tribunale di Milano sentenza 13.07.2020 “L'accordo di mediazione tra gli eredi in materia di divisione ereditaria nel quale le parti hanno raggiunto un’intesa per definire tutte le questioni controverse relative alla successione del de cuius integra una ipotesi di transazione divisoria che non è rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c. (diversa dalla ipotesi di divisione transattiva che è rescindibile ex art. 764 co. 1 cc). Ciò si verifica laddove le parti abbiano voluto transigere tutte le molteplici questioni (ad esempio, la questione dell'indegnità a succedere di una parte, la remissione delle querele dall'altra per addivenire alla divisione dei beni ereditari, ecc..). e la divisione dei beni ereditari risulta concordata dalle parti a prescindere dalla corrispondenza dei lotti alle quote ereditarie, come si evince dal testo dell'accordo che non riporta, né le quote spettanti ai coeredi, né il valore delle attribuzioni patrimoniali. Proprio l'inesistenza di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali dell'accordo di divisione e le quote dei condividenti, fa sì che l'atto sia qualificabile come una transazione divisoria e non come una divisione transattiva. Inoltre l'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti per la successiva scoperta di un testamento non può essere impugnato e annullato ex art. 1975 c.c., salvo il caso in cui sia stato occultato dall'altra parte”.
 
3. Osservazioni conclusive 
A questo punto è evidente che se giuridicamente possiamo sussumere l’accordo di mediazione nella fattispecie della transazione, dobbiamo ritenere che siano ad essa applicabili le norme codicistiche relative a quest’ultimo contratto.
Un interessante conseguenza di quanto detto è che, qualora si volesse impugnare in sede giudiziale un accordo positivo di mediazione per la sopravvenuta scoperta di nuovi e diversi documenti rispetto a quelli noti all'epoca della mediazione, ciò sarebbe possibile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 1975 c.c. ovvero se tali documenti erano noti all'altra parte e dalla stessa sono stati occultati. 
Recita, infatti, la citata norma: “La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall'altra parte.
La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto”.
Quindi l'accordo di mediazione potrà essere impugnato presso il tribunale competente solo se è stato raggiunto senza aver avuto debita contezza di documentazione relativa alla fattispecie concreta e ciò per effetto della condotta omissiva di una delle parti. 
 

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Chi è l'autore
Avv. Micaela  Sedea Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.





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