LA PORTATA GIURIDICA INNOVATIVA DELLA MEDIAZIONE DELEGATA
Il Legislatore con il ben noto D. Lgs. n. 28/2010 ha previsto oltre ai due modelli di mediazione “facoltativa” e “obbligatoria” anche un terzo modello: la mediazione delegatao sollecitata dal Giudice.
L’Art. 5, 2°c. dispone che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporrel'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Una norma dalla portata “devastante”. In poche righe, l’intero sistema “classico” di giustizia viene stravolto. Un secolare sistema nel quale il Giudice compone in decisione, secondo diritto, le controversie che coinvolgono i diritti, applicando la volontà della legge alla fattispecie litigiosa. Il Giudice decide ed esplica il proprio potere attraverso la sentenza.
L’Art. 5, 2°c. dispone che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporrel'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Una norma dalla portata “devastante”. In poche righe, l’intero sistema “classico” di giustizia viene stravolto. Un secolare sistema nel quale il Giudice compone in decisione, secondo diritto, le controversie che coinvolgono i diritti, applicando la volontà della legge alla fattispecie litigiosa. Il Giudice decide ed esplica il proprio potere attraverso la sentenza.
LA FUNZIONE DEL GIUDICE NELLA MEDIAZIONE DELEGATA
Con la mediazione delegata, invece, il Giudice cambia ruolo ed assume le vesti, anche, di elemento propulsore di soluzioni conciliative. Virtuosamente, il legislatore incentiva il ritorno dal conflitto giudiziario alla controversia umana, così, da raggiungere, con il soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte, la reale e duratura risoluzione del conflitto. L’accordo con imprimatur giurisprudenziale e con valore giuridico, frutto dell’esito positivo della mediazione delegata, ben si presenta come un neo istituto capace di brillare di luce propria accanto alla vasta codicistica civile diretta per quasi tutta la sua totalità ad “imporre accordi”. Concordo nel ritenere che, “se la decisione del Giudice ha la finalità a breve termine di porre fine all’incertezza, di ricostruire un ordine, a lungo termine dovrebbe esplicare un’altra funzione, quella di contribuire alla realizzazione della pace sociale che compone il senso di giustizia” (Dalla Decisione alla partecipazione – ed. 2017 - Maria Antonietta Foddai).
Il Giudice, anche con la mediazione delegata, svolge la sua tipica attività giudiziaria che si esplica in un potere decisorio (quello di invitare le parti in mediazione), assunto autonomamente ed in qualsiasi fase del giudizio. E già così basterebbe per parlare di svolta nella giustizia processuale e sostanziale. Ma ciò che non appare è ancora più importante, vale a dire: un Giudice che anticipa un Suo giudizio in merito ad un eventuale possibile accordo delle parti. E’ naturale che questa nuova evoluzione del concetto di giustizia possa creare stupore e perplessità negli operatori del diritto (mediatori compresi). Ogni grande cambiamento è preceduto da un momento di confusione.
E ciò, ancorché la giurisprudenza di merito, già da subito, abbia dato un contributo possente e determinante allo sviluppo del D. Lgs 28/2010. Una giurisprudenza che già dal luglio 2011 (Trib. Varese sez.I) disponeva che: “il Giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione…Quando la causa interessi due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole… posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse pubblico”. Le magiche parole (in primisper un mediatore) di quest’ordinanza (risalente, tra l’altro, nel tempo, quasi coetanea dello stesso D.Lgs. che istituzionalizzò la procedura di mediazione), dà la misura di quanto la giurisprudenza di merito abbia contribuito allo sviluppo ed all’evoluzione della mediazione (vedasi sul sito 101mediatori la raccolta giurisprudenziale curata, attentamente, dal Mediatore Dott. Salvatore Saba).
Il Giudice, anche con la mediazione delegata, svolge la sua tipica attività giudiziaria che si esplica in un potere decisorio (quello di invitare le parti in mediazione), assunto autonomamente ed in qualsiasi fase del giudizio. E già così basterebbe per parlare di svolta nella giustizia processuale e sostanziale. Ma ciò che non appare è ancora più importante, vale a dire: un Giudice che anticipa un Suo giudizio in merito ad un eventuale possibile accordo delle parti. E’ naturale che questa nuova evoluzione del concetto di giustizia possa creare stupore e perplessità negli operatori del diritto (mediatori compresi). Ogni grande cambiamento è preceduto da un momento di confusione.
E ciò, ancorché la giurisprudenza di merito, già da subito, abbia dato un contributo possente e determinante allo sviluppo del D. Lgs 28/2010. Una giurisprudenza che già dal luglio 2011 (Trib. Varese sez.I) disponeva che: “il Giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione…Quando la causa interessi due litiganti legati da un pregresso rapporto di origine familiare destinato a proiettarsi nel tempo in modo durevole… posto che la mediazione, diversamente dalla statuizione giurisdizionale, può guardare anche all’interesse pubblico”. Le magiche parole (in primisper un mediatore) di quest’ordinanza (risalente, tra l’altro, nel tempo, quasi coetanea dello stesso D.Lgs. che istituzionalizzò la procedura di mediazione), dà la misura di quanto la giurisprudenza di merito abbia contribuito allo sviluppo ed all’evoluzione della mediazione (vedasi sul sito 101mediatori la raccolta giurisprudenziale curata, attentamente, dal Mediatore Dott. Salvatore Saba).
LA SINERGIA TRA GIUDICE E MEDIATORE
IL RUOLO DELL’AVVOCATO
La rivoluzione innescata dalla mediazione delegata attua una concreta e fattiva sinergia tra Giudice e Mediatore, trasformando, non solo l’attività del Giudice e mantenendo fermi, per ognuno, i propri ruoli e le proprie competenze ma, potenziando anche l’intervento degli avvocati nella realizzazione ed ideazione di soluzioni dirette al componimento della controversia. L’Avvocato, presente necessariamente in ogni fase della procedura, diventa inevitabilmente“trait d’union” tra Giudice e Mediatore, rafforzando così la loro sinergia che connota e caratterizza la mediazione delegata con tutte le valenze positive che ne conseguono. Il legislatore è riuscito a creare, in nome di un più ampio spazio conciliativo possibile, una collaborazione/cooperazione tra il Giudice ed il Mediatore dai risvolti inimmaginabili sino a ieri e di cui tanto si scriverà presso gli Organismi di Mediazione. Il tutto sta avvenendo in un già perimetrato normativo inedito e virtuoso che fornisce un continuo interscambio di informazioni tra gli stessi.
Il Giudice ed il Mediatore si parlano!
Il Giudice ed il Mediatore si parlano!
E come comunicano?Il Giudice attraverso l’ordinanza individua i punti salienti del conflitto, che a suo aprioristico parere sono suscettibili di esitazione concordata; il mediatore a seguire si adopera in quelle che sono le sue funzioni proprie: presentare questo nuovo “mezzo” (questa volta sotto forma di inedita parentesi processuale), far acquisire loro la consapevolezza che trattasi dell’unica strada ove la meta coincide esclusivamente con la loro volontà. Il Mediatore, per il tramite dei verbali di mediazione, riferisce al Giudice l’attività svolta, formalizza le proposte formulate dalle parti o formula, ove ritenuto opportuno, una sua proposta. Il mediatore rimane completamente libero di usare le modalità ritenute più idonee nella gestione del conflitto, e quindi dell’intero percorso mediativo. Con la particolarità che questa volta il percorso è facilitato e arricchito da un vero e proprio valore aggiunto che è dato dall’ordinanza del Giudice. La cassetta degli arnesi di cui ogni bravo mediatore deve disporre per poter attraversare le strade accidentate della volontaria e della obbligatoria, deve contenere un supporto ulteriore nella delegata consistente in un maggiore senso del dovere delle sue funzioni e un maggiore senso di responsabilità nelle sue azioni.
Quale bravo mediatore, infatti, non sente il peso derivante dall’essere stato voluto proprio da colui che per funzione risolve i conflitti con sentenze.
Pertanto è ovvio che, il Giudice, sia interessato agli sviluppi della mediazione, dato che ove non si dovesse raggiungere un accordo, avrà a sua volta a disposizione ulteriori elementi per la futura decisione. Allo stesso tempo, il mediatore ha la possibilità di sfruttare al meglio tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio e svolgere con consapevolezza il suo compito. La stessa motivazione del Giudice, che deve accompagnare l’ordinanza di delega, rappresenta non solo un aiuto per il mediatore ma soprattutto un riconoscimento del suo ruolo e delle sue competenze. Altrimenti perché mai il Giudice dovrebbe rinunciare ad emettere la Sua Sentenza?
Quale bravo mediatore, infatti, non sente il peso derivante dall’essere stato voluto proprio da colui che per funzione risolve i conflitti con sentenze.
Pertanto è ovvio che, il Giudice, sia interessato agli sviluppi della mediazione, dato che ove non si dovesse raggiungere un accordo, avrà a sua volta a disposizione ulteriori elementi per la futura decisione. Allo stesso tempo, il mediatore ha la possibilità di sfruttare al meglio tutti gli elementi emersi nel corso del giudizio e svolgere con consapevolezza il suo compito. La stessa motivazione del Giudice, che deve accompagnare l’ordinanza di delega, rappresenta non solo un aiuto per il mediatore ma soprattutto un riconoscimento del suo ruolo e delle sue competenze. Altrimenti perché mai il Giudice dovrebbe rinunciare ad emettere la Sua Sentenza?
LE PARTI NELLA MEDIAZIONE DELEGATA
Un ulteriore elemento distintivo della mediazione delegata è la carica emotiva con la quale le parti arrivano in mediazione. Avendo già vissuto all’interno del giudizio, le parti hanno già toccato con mano cosa significhi perdere il controllo sul proprio conflitto, perdere il potere di parlare, di decidere. La soluzione del LORO problema è rimesso ad un terzo. Il tutto all’interno di un meccanismo, dominato da interminabili, incomprensibili e sfinenti formalismi. Nella mediazione, alla presenza del mediatore e con l’assistenza degli avvocati, le parti “ritornano” ad essere protagoniste del destino della “loro” lite. Il Mediatore accoglie le parti, pronto ad ascoltare le loro posizioni e ad aiutarle a trovare la LORO soluzione.
IN CONCLUSIONE
La forte e diretta sinergia (parola che non a caso deriva dal greco col significato “lavorare insieme”) a cui dà vita la mediazione delegata tra i due protagonisti, Giudice e Mediatore,determina risultati irraggiungibili per qualunque altra via. Ciò in quanto, qualunque risultato produca, sarà comunque maggiore della somma dei risultati che i due protagonisti potrebbero raggiungere singolarmente.
Se la procedura, a seguito di mancato accordo, esita in Sentenza, non vi è dubbio che si tratterà di una Sentenza frutto anche dell’intero patrimonio conoscitivo emerso durante il percorso mediativo e offerto al Giudice dal Mediatore. Viceversa se l’esito è l’accordo, lo stesso avrà radici e struttura possenti e capaci di durare nel tempo in quanto frutto anche del patrimonio conoscitivo emerso all’interno della parentesi processuale e offerta al Mediatore dal Giudice.
Se la procedura, a seguito di mancato accordo, esita in Sentenza, non vi è dubbio che si tratterà di una Sentenza frutto anche dell’intero patrimonio conoscitivo emerso durante il percorso mediativo e offerto al Giudice dal Mediatore. Viceversa se l’esito è l’accordo, lo stesso avrà radici e struttura possenti e capaci di durare nel tempo in quanto frutto anche del patrimonio conoscitivo emerso all’interno della parentesi processuale e offerta al Mediatore dal Giudice.