Dr. Massimo Moriconi 8.12.2012
Commento alla sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale in punto mediazione obbligatoria
Il Dispositivo:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia
di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costi- tuzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al se- condo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del pro- cedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole
«Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice di- spone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella par- te in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al pe- riodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del detto decreto legislativo;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell’art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giusti- zia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determina- zione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di media- zione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28),
«da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale (n.272/2012) in tema di mediazione obbligatoria.
Dalla lettura della sentenza emergono importanti principi.
In particolare la Corte ravvisa, come era stato preannunciato nel suo comunicato stampa, un difetto di delega da parte del Parlamento al Governo relativamente alla obbligatorietà del tentativo di mediazione in particolare materie.
Ma seppure la priorità logica che ha indotto la Corte ad affrontare pregiudizialmente la questione del difetto di delega, non le ha consentito di scendere ad un esame nel merito degli altri profili di incostituzionalità sollevati, tuttavia dalla sentenza del giudice delle leggi possono essere tratti ulteriori interessanti spunti di lettura.
Afferma la Corte con assoluta chiarezza che laddove il legislatore nazionale volesse oggi intervenire, con legge ordinaria, sulla disciplina della mediazione prevedendo ipotesi di obbligatorietà ciò non sarebbe affatto in contrasto con la normativa europea la quale prende in considerazione la mediazione anche nella sua forma obbligatoria, considerandola del tutto legittima, e come una delle possibilità, quella obbligatoria, in cui si può articolare la mediazione, la cui scelta, insieme a quella volontaria ed a quella invitata dal giudice, rientra nella piena e legittima discrezionalità del legislatore nazionale.
Sempre che con ciò non si precluso, come non lo precludeva l’art. 5 del decreto 28/10, l’accesso all’autorità giudiziaria.
Ne consegue che laddove il legislatore italiano reintroducesse la mediazione obbligatoria ciò sarebbe del tutto in linea con la legislazione europea, né si potrebbe sollevare con qualche fondamento giuridico questione di costituzionalità, salvo a volere contro ogni logica e ragionevolezza ritenere che la nostra Carta Costituzionale sia confliggente ed incompatibile con siffatta normativa europea (sic).
Fra l’altro laddove venisse, come auspicabile, reintrodotta con legge la mediazione obbligatoria, a fronte di una eventuale eccezione di incostituzionalità, ben potrebbe essere ricordata, per contrastarne il fondamento, anche l’affermazione contenuta in altra precedente decisione della stessa Corte Costituzionale e che la stessa sentenza in commento ricorda.
Affermazione che si attaglia perfettamente all’attuale contesto di ancora scarsa diffusione della cultura della mediazione.
In tale contesto la mediazione obbligatoria si pone come strumento indispensabile per favorire la diffusione, la conoscenza e la utilizzazione di un istituto che incontra ancora specialmente in certi settori professionali, palese ostilità e diffidenza.
Nella sentenza n.276 del 2000 la Corte infatti affermava, a proposito del rito del lavoro nelle controversie del pubblico impiego e delle norme che introducevano ivi la media- zione obbligatoria, che la messa a punto di strumenti idonei ad agevolare la composizione stragiudiziale delle controversie, per limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile sperimentazione del tentativo di conciliazione, appariva un momento essenziale per la riuscita della riforma
Né è secondario ricordare il passaggio della sentenza della Corte Costituzionale nella quale viene riportata l’affermazione (punto 65) della sentenza della Corte di Giustizia europea del 18 marzo 2010, sezione quarta, dove si afferma, con piena logica e veridicità, che non esiste un’alternativa meno vincolante alla predisposizione di una procedura obbligatoria, dato che l’introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituisce uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione di detti obiettivi; dall’altro, non sussiste una sproporzione manifesta tra tali obiettivi e gli eventuali inconvenienti causati dal carattere obbligatorio della procedura di conciliazione extragiudiziale.
In definitiva si ritiene che all’esito della lettura della motivazione della sentenza n.272/2012 le aspettative di chi pensava e sperava in una bocciatura sostanziale e nel merito, ad opera della Corte Costituzionale, dell’istituto della mediazione ed in particolare di quella obbligatoria, rimangono frustrate e che per contro alla introduzione di una rinnovata necessaria forma di obbligatorietà non vi sia alcun ostacolo e che anzi la mediazione, anche quella obbligatoria, esca rafforzata dalla pronuncia in commento.
Dott. Massimo Moriconi
Magistrato dirigente la Sezione di Ostia del Tribunale di Roma