La delega al Governo per la riforma della giustizia civile: la Legge n.206/2021

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Avv. Sarah Viscardi

L'efficientamento del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: semplificazione, speditezza e razionalizzazione.

A cura del Mediatore Avv. Sarah Viscardi da Palermo.
Letto 2549 dal 31/12/2021

  Il Parlamento ha approvato la Legge n.206/2021 e ha quindi delegato il Governo ad attuare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, provvedimenti che siano volti all'efficientamento del processo civile. La legge di delega manifesta l'assoluta necessità di realizzare, in tempi celeri, un vero e proprio restyling della giustizia civile italiana (tanto del processo di cognizione di primo grado che delle impugnazioni, oltre che del ricorso in Cassazione) al fine di dare vita un sistema equo e sostenibile in chiave smart, veloce e soddisfacente attraverso il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversie, alla garanzia della ragionevole durata dei processi che,  indefettibilmente, si realizza attraverso un alleggerimento del contenzioso attraverso l'utilizzo, sempre più crescente, di sistemi alternativi, ad una responsabilizzazione delle parti e degli addetti ai lavori.
La Legge n. 206/2021 è il frutto di un dibattito parlamentare iniziato con la presentazione al Senato del disegno di legge A.S. 1662 e con l'istituzione della Commissione di studio da parte del Ministro della Giustizia Cartabia, con il compito di redigere un documento nel quale venissero delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. 
La legge si compone di un solo articolo e di quarantaquattro emendamenti, alcuni dei quali interamente dedicati alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché di una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata. 
Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la legge interviene sulla valorizzazione degli istituti della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita con il chiaro intento di incentivare il loro utilizzo. 
L'art. 1 comma 4 della legge sancisce che, nell'esercizio della delega, i provvedimenti recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione  e  della  negoziazione  assistita  siano  adottati  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  degli  incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di  risoluzione  delle controversie, attraverso l'incremento  della  misura dell'esenzione dall'imposta di registro, la semplificazione  della  procedura prevista  per  la  determinazione  del  credito  d'imposta  e  il riconoscimento  di  un  credito  d'imposta  commisurato  al  compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti   previsti   dai    parametri    professionali. Si aggiungono l'ulteriore riconoscimento di un  credito  d'imposta  commisurato  al  contributo unificato versato dalle parti nel  giudizio  che  risulti  estinto  a seguito della conclusione dell'accordo  di  mediazione;  l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e  di negoziazione assistita; la previsione  di  un  credito  d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato  all'indennita'  non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per  l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle  spese  di  avvio della procedura di  mediazione  e  delle  indennita'  spettanti  agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del  limite  di spesa destinato alle misure previste che preveda   il corrispondente aumento del contributo unificato, al sopraggiungere di eventuali scostamenti  rispetto  al  limite di spesa.
Viene introdotta l'adozione di un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (TUSC), favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
Esteso il ricorso  obbligatorio  alla  mediazione,  in  via preventiva,   in   materia   di  contratti   di   associazione  in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di  rete,  di somministrazione, di societa' di persone  e  di  subfornitura,  fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione  alternativa  delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che,  quando l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  è condizione   di procedibilita' della  domanda  giudiziale,  le  parti  devono  essere necessariamente  assistite  da  un  difensore  e  la  condizione   si considera avverata se il  primo  incontro  davanti al  mediatore  si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso,  lo  svolgimento  della mediazione non preclude la concessione dei  provvedimenti  urgenti  e cautelari,  né la  trascrizione  della   domanda   giudiziale.
Viene attribuita all'amministratore del condominio la legittimazione  ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta   del    mediatore    siano    sottoposti    all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze  previste dall'articolo 1136  c.c  e  che,  in  caso  di  mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la  proposta del mediatore non approvata.
Valorizzata e incentivata la mediazione demandata  dal  giudice in un regime  di  collaborazione  necessaria  fra  gli  uffici giudiziari,  le  università,  nel  rispetto  della  loro  autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e  l tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che  demandano  le  parti alla mediazione. Agli stessi fini si prevede l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la  valorizzazione  della stessa e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi,  al  fine  della  valutazione della carriera dei magistrati stessi. 
La riforma, inoltre, si prefigge di adottare  misure  di  semplificazione  del  procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa sia effettuata  dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di  strumenti  informatici  e telematici.
Conclusioni: la riforma della giustizia si inserisce e, si aggiunge, deve configurarsi come strumento volto a responsabilizzare le parti e i terzi, ma anche gli avvocati, ai doveri di leale collaborazione, prevedendo all'uopo misure sanzionatorie in tema di abuso dello strumento giudiziale e alla temerarietà delle liti (il comma 21 riconosce l'Amministrazione della giustizia la qualità di soggetto danneggiato nei casi di responsabilita'  aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, specifiche sanzioni  a  favore  della  cassa  delle ammende). Questi principi sono stati già oggetto di ampio dibattito, sia in dottrina che in giurispudenza, da ultimo dalla Corte di Cassazione nella Relazione n. 56/2020 che li identifica come manifestazioni del principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, dei principi fondamentali di matrice europea e internazionale (UNIDROIT) cui il nostro ordinemento deve conformarsi, configurando la buona fede come parametro oggettivo di comportamento delle parti nel rapporto contrattuale, nella sua fisiologia e patologia, con l' obbligo di rinegoziare e la preferenza verso metodi risolutivi stragiudiziali in luogo del contenzioso, in tempi celeri e a vantaggio del sistema giustizia, oltre che della società nel suo complesso.

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Chi è l'autore
Avv. Sarah Viscardi Mediatore Avv. Sarah Viscardi
Avvocato del Foro di Palermo
Ritengo che la mediazione sia uno strumento adeguato e soddisfacente per il superamento di molti conflitti, con implicazioni anche sul fronte sociale. Questo è uno dei tanti motivi che mi spingono a prediligere il confronto tra le parti allo scontro in aula. Raggiungere una soluzione condivisa, in tempi celeri, produce effetti positivi sia tra le persone coinvolte che sull'intera società, in termini di benessere collettivo.
Come stile di vita e come professionista,...
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