Il Parlamento ha approvato la Legge n.206/2021 e ha quindi delegato il Governo ad attuare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, provvedimenti che siano volti all'efficientamento del processo civile. La legge di delega manifesta l'assoluta necessità di realizzare, in tempi celeri, un vero e proprio restyling della giustizia civile italiana (tanto del processo di cognizione di primo grado che delle impugnazioni, oltre che del ricorso in Cassazione) al fine di dare vita un sistema equo e sostenibile in chiave smart, veloce e soddisfacente attraverso il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversie, alla garanzia della ragionevole durata dei processi che, indefettibilmente, si realizza attraverso un alleggerimento del contenzioso attraverso l'utilizzo, sempre più crescente, di sistemi alternativi, ad una responsabilizzazione delle parti e degli addetti ai lavori.
La Legge n. 206/2021 è il frutto di un dibattito parlamentare iniziato con la presentazione al Senato del disegno di legge A.S. 1662 e con l'istituzione della Commissione di studio da parte del Ministro della Giustizia Cartabia, con il compito di redigere un documento nel quale venissero delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
La legge si compone di un solo articolo e di quarantaquattro emendamenti, alcuni dei quali interamente dedicati alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché di una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata.
Quanto ai principi e criteri direttivi della riforma, la legge interviene sulla valorizzazione degli istituti della mediazione delle controversie civili e commerciali e della negoziazione assistita con il chiaro intento di incentivare il loro utilizzo.
L'art. 1 comma 4 della legge sancisce che, nell'esercizio della delega, i provvedimenti recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita siano adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, attraverso l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro, la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali. Si aggiungono l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che preveda il corrispondente aumento del contributo unificato, al sopraggiungere di eventuali scostamenti rispetto al limite di spesa.
Viene introdotta l'adozione di un testo unico in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (TUSC), favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale, potenziando la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
Esteso il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Viene attribuita all'amministratore del condominio la legittimazione ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 c.c e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata.
Valorizzata e incentivata la mediazione demandata dal giudice in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e l tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini si prevede l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione della stessa e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi.
La riforma, inoltre, si prefigge di adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.
Conclusioni: la riforma della giustizia si inserisce e, si aggiunge, deve configurarsi come strumento volto a responsabilizzare le parti e i terzi, ma anche gli avvocati, ai doveri di leale collaborazione, prevedendo all'uopo misure sanzionatorie in tema di abuso dello strumento giudiziale e alla temerarietà delle liti (il comma 21 riconosce l'Amministrazione della giustizia la qualità di soggetto danneggiato nei casi di responsabilita' aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende). Questi principi sono stati già oggetto di ampio dibattito, sia in dottrina che in giurispudenza, da ultimo dalla Corte di Cassazione nella Relazione n. 56/2020 che li identifica come manifestazioni del principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, dei principi fondamentali di matrice europea e internazionale (UNIDROIT) cui il nostro ordinemento deve conformarsi, configurando la buona fede come parametro oggettivo di comportamento delle parti nel rapporto contrattuale, nella sua fisiologia e patologia, con l' obbligo di rinegoziare e la preferenza verso metodi risolutivi stragiudiziali in luogo del contenzioso, in tempi celeri e a vantaggio del sistema giustizia, oltre che della società nel suo complesso.
Mediatore Avv. Sarah Viscardi
Avvocato del Foro di Palermo
Ritengo che la mediazione sia uno strumento adeguato e soddisfacente per il superamento di molti conflitti, con implicazioni anche sul fronte sociale. Questo è uno dei tanti motivi che mi spingono a prediligere il confronto tra le parti allo scontro in aula. Raggiungere una soluzione condivisa, in tempi celeri, produce effetti positivi sia tra le persone coinvolte che sull'intera società, in termini di benessere collettivo.
Come stile di vita e come professionista,...
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