Il ddl sulla diffamazione a mezzo stampa in discussione alla Commissione Giustizia del Senato dovrebbe approdare nei prossimi giorni in aula.
“Dovrebbe”, perchè accesa è la discussione su alcuni punti qualificanti della riforma. Secondo anticipazioni il ddl non riguarderà la responsabilità dei blogger, prevederà un più preciso obbligo di rettifica, e infine toglierà la sanzione detentiva per i giornalisti riconosciuti colpevoli di “diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato” (la riforma è partita dopo le polemiche suscitate dal “caso Sallusti”, il direttore di Libero condannato a pena detentiva per omesso controllo), e prevederà più pesanti sanzioni pecuniarie, addossandone l’onere all’editore.
Bisogna vedere come verrà concepita questa responsabilità: colpa o omesso controllo.
Molto importante sarà verificare il “quantum” del risarcimento economico: non è facile, considerata la varietà dei casi di diffamazione che possono verificarsi, stabilire dei criteri rigidi, e occorrerà in gran parte affidarsi all’apprezzamento del giudice.
Ma la “forbice” di minimo e massimo potrà avere effetti sui comportamenti degli editori che, rischiando del proprio, vorranno intervenire in maniera più incisiva nella produzione delle notizie.
Si discute anche della possibilità di eliminare, dai contratti con giornalisti e free lance, possibili clausole di manleva, cioè di esonero da responsabilitl economica trasferita, contrattualmente, solo in capo all’editore.
Dal punto di vista dell’impresa editoriale è evidente che richieste di risarcimento avranno un effetto diverso a seconda si tratti di un piccolo editore o di un grande gruppo, con effetti diversi sui bilanci di quelle imprese. Le “piccole” potrebbero farsi più prudenti, perdendo una parte della loro forza e libertà, mentre i grandi gruppi potrebbero ancora “contare” quanto vale un falso scoop e quanto un eventuale risarcimento.
Dovrebbe sparire anche la previsione dell’art. 17 della legge sulla stampa (n.47/1948), la “pena privata” unica nell’ordinamento processuale italiano, della sanzione pecuniaria a favore della vittima della diffamazione commessa con la stampa.
Dal punto di vista processuale, perdendo il suo carattere “penalistico”, molte vertenze di diffamazione verrebbero trasferite da subito sul piano civilistico e, prima ancora, in sede di mediazione.
Il mediatore avrà spazi maggiori per cercare, con le parti, un accordo che le soddisfi, a seconda di quali saranno i parametri e i limiti dell’obbligo di rettifica e la “forbice” prevista per i risarcimenti.
In mediazione, infine, approderanno tutti i casi diversi dalla diffamazione a mezzo stampa, e cioè quelli commessi “con altro mezzo di pubblicità”, per cui si farà ricorso in sede civile. Che saranno la maggior parte, visto che in sede penale saranno previste solo sanzioni non detentive (la multa).