- TRANSAZIONE, MEDIAZIONE VOLONTARIA O NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
Se la strada transattiva è quella più ovvia quando la materia del contendere ha degli elementi che indicano la possibilità di una chiusura definitiva del rapporto fra i contendenti, più delicata è la scelta quando invece ci sono i presupposti per una continuazione dello stesso.
Una transazione novativa o mista ha infatti la pecca di lasciare le parti firmatarie con un accordo in mano che, se non correttamente adempiuto, le espone al giudizio di accertamento con i noti tempi e costi dello stesso.
Mi trovo allora a riflettere oggi su quali situazioni meritino la valutazione se propendere per la mediazione volontariapiuttosto che per la negoziazione assistita, avendo entrambe il vantaggio di terminare potenzialmente con un accordo che ha l’efficacia di titolo esecutivo.
- I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE VOLONTARIA.
Ecco dunque da me evidenziati gli elementi che ritengo a favore della mediazione volontaria di un conflitto:
- Informalità del procedimento di mediazione
Uno dei grandi vantaggi della procedura di mediazione è l’assenza di formalità specifiche pur in presenza di un organismo terzo presso cui svolgere la negoziazione.
L’obiettivo è quello di permettere alle parti protagoniste del conflitto di riunirsi di fronte ad un mediatore che è un professionista imparziale che non le giudica e non cerca di accertare le responsabilità, ma favorisce invece la ricostruzione del dialogo interrotto fra loro.
- Calendarizzazione degli incontri
Rivolgersi ad un organismo di mediazione permette alle parti di addivenire ad una soluzione del conflitto in tempi spesso più rapidi rispetto alla negoziazione fra avvocati in quanto al termine di ogni incontro il mediatore fa il punto della situazione, evidenzia i risultati negoziali raggiunti ed assegna alle parti i compiti da svolgere in vista dell’incontro successivo che viene già fissato. Questo evita il dilungarsi della trattativa che spesso, nella pratica, si protrae nel tempo per inerzia dei diretti interessati o per ritardi nelle risposte fra professionisti.
- Imparzialità del mediatore e riservatezza interna ed esterna delle informazioni emerse in mediazione.
Il fatto di essere guidati nella negoziazione da un professionista a tal fine formato permette agli avvocati di occuparsi degli aspetti squisitamente giuridici e non per forza anche di quelli strategici.
Il lavoro del mediatore viene svolto sia in sessione congiunta, alla presenza di tutte le parti, sia in sessioni separate, nelle quali ogni protagonista del conflitto ha l’opportunità di dialogare privatamente con il mediatore, sempre e comunque assistito dal proprio avvocato.
Proprio in quella sede è libero di far emergere i propri bisogni e le necessità che sottendono al conflitto e che spesso vengono taciuti di fronte all’altra parte.
Tutto ciò che viene manifestato in sessione congiunta è coperto da riservatezza e dunque non potrà mai essere divulgato in giudizio (riservatezza esterna), ma tutto ciò che viene rivelato al mediatore in sessione riservata non potrà dallo stesso essere rivelato nemmeno all’altra parte, salvo che l’interessato ne dia il consenso (riservatezza interna).
E’ dunque evidente che se il mediatore viene messo in condizione di indagare, recepire e comprendere le reali necessità delle parti, avrà la grandissima opportunità di mediare il dialogo e favorire la negoziazione conoscendo i retroscena e facendo dunque in modo che quelle necessità vengano valorizzate e prese in considerazione nell’accordo, anche senza rivelarne le fonti e i dettagli.
- Possibilità di “allargare la torta”
In mediazione si arriva per un motivo, il conflitto, che spesso nasconde tuttavia numerosi altri micro/macro argomentiche hanno favorito, alimentato o causato la diatriba fra le parti.
Il mediatore è formato per far emergere questi aspetti che spesso vengono sottovalutati e che nella maggior parte dei casi sono invece la chiave della soluzione tombale del problema.
Con il consenso delle parti queste argomentazioni possono dunque confluire nell’accordo, con l’innegabile vantaggio di risolvere in un unico atto varie situazioni che in giudizio andrebbero magari affrontate separatamente con costi proibitivi e tempi ben diversi.
- Efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione
Spesso si dice che le parti sono le protagoniste del procedimento in mediazione, questo perché tutto ciò che verrà inserito nell’accordo sarà esclusivamente il frutto del volere delle parti.
Nulla potrà essere verbalizzato in un accordo di mediazione se non espressamente approvato e sottoscritto dalle parti.
A differenza di un atto di transazione, l’accordo di mediazione avrà tuttavia efficacia esecutiva e questo significa che ove una parte non dovesse poi adempiere a quanto previsto, l’altra parte non avrà necessità di introdurre un giudizio di accertamento, ma potrà agire direttamente in esecuzione.
Tutto ciò che sarà necessario è che l’accordo di mediazione venga firmato al termine della procedura anche dagli avvocati che attesteranno in quel modo la conformità dello stesso all’ordine pubblico e alle norme imperative.
Trattandosi di mediazione non obbligatoria sarà anche possibile per le parti partecipare senza l’assistenza di un avvocato. In quel caso, perché l’accordo abbia efficacia esecutiva, andrà fatto omologare dal Presidente del Tribunale competente per l’eventuale causa per poi poter accedere alla procedura esecutiva.
- OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.
Sia che si tratti di un conflitto fra privati o fra persone giuridiche, la scelta fra transazione, negoziazione assistita e mediazione propende a mio avviso a favore della mediazine volontaria in tutti quei casi in cui la presenza di un soggetto terzo imparziale possa fare la differenza nell’individuazione dei bisogni e delle necessità delle parti altrimenti rimaste inespresse e dunque irrisolte.