Commento:
Il Tribunale di Macerata aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo in una controversia in materia di prestazioni d’opera intellettuale.
L’opponente proponeva appello lamentando che il giudice a quo non avesse dichiarato l’improcedibilità della domanda avendo l’opposto omesso di ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dall’art. 12 del contratto di conferimento dell’incarico che prevedeva: “Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo previsto dal Codice Deontologico e di Condotta […] Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale”.
Il motivo viene ritenuto fondato.
Richiamando l’art. 5 sexies del D.lgs. n. 28/2010 riformato e i precedenti Tribunale Ancona sez. II, 14/01/2025 n. 33, Trib. Milano n. 1008/2022 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-clausola-contrattuale-di-mediazione-ha-valore-cogente-per-le-parti-e-se-non-viene-espletata-prima-del-giudizio-soggetto-a-mediazione-obbligatoria-1092.aspx) e Trib. Roma n. 20690/2017 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/clausola-di-mediazione-contrattuale-la-domanda-e-improcedibile-se-non-si-e-esperito-il-procedimento-688.aspx), la Corte rileva che “l'art. 5 sexies, in tema di mediazione statutaria/contrattuale non richiama la specifica norma di cui all'art. 5 bis, regolatrice del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma unicamente i commi 2, 5, e 6 dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, di conseguenza non vi è quella possibilità di pronunciare sull'efficacia provvisoria del decreto ingiuntivo ottenuto attraverso la violazione contrattuale e di posticipare l'esame del merito al previo esperimento del tentativo di mediazione, poiché tale soluzione [soM.L.one] è inosservante degli effetti voluti dal contratto, vincolante ex art. 1372 c.c., attraverso cui le parti si sono imposte di esercitare il loro diritto di agire in giudizio, anche in via monitoria, solo dopo l'esperimento infruttuoso del tentativo di mediazione.” Pertanto, la precisazione della necessità del ricorso alla procedura di conciliazione “prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale” rende evidente la cogenza della previsione e la preclusione temporanea per l’iniziativa giudiziale. La corte accoglie l’appello, dichiara l’improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo con spese compensate in ragione della particolarità della vicenda e la novità.°


