Commento:
Il tribunale di Milano ingiungeva al fideiussore Tizio della società Alfa il pagamento € 224.095,372, oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore della Banca. Il fideiussore Tizio proponeva opposizione deducendo la violazione, nell’ambito del rapporto pre-contrattuale e contrattuale, degli obblighi di correttezza e buona fede, la nullità totale della fideiussione omnibus e la violazione del principio di trasparenza. Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto e nel merito, il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano respingeva l’istanza ex art. 649 cpc e rilevava la necessità di attivare il procedimento di mediazione obbligatoria. All’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, l’opponente (il fideiussore) eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancata presenza personale della parte opposta alla procedura di mediazione, essendo comparso un “mero difensore”.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa A, dichiarava l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
La mandataria, costituitasi nel giudizio di primo grado con atto di intervento ex art. 111 cpc, quale cessionaria del credito, interponeva appello contestando la statuizione di improcedibilità basato su due motivi:
· la questione riguardante l’invalidità della procura speciale non era stata sottoposta al dibattito tra le parti, con violazione degli artt. 83, 101 cpc e artt. 24 e 111 Cost.;
· richiedere la procura autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale viola gli artt. 83 e 1392 cod. civ. in relazione agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010.
La Corte disattende le istanze istruttorie e ritiene l’appello meritevole di accoglimento in quanto la procura speciale era idonea a conferire ai professionisti i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione.
I principi enucleati da Cass. 18106/2024 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/improcedibile-la-domanda-se-in-mediazione-partecipa-solo-l-avvocato-sprovvisto-di-procura-sostanziale-1564.aspx e Cass. 8473 (erroneamente indicata come 8437/2019 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx) e la giurisprudenza di merito maggioritaria (suffragate dalla riforma dell’art. 8 D. Lgs n.28/2010 ad opera del D.lgs n. 149/2022), non hanno mai affermato che la procura sostanziale conferita per la partecipazione alla mediazione debba rivestire la forma di atto pubblico o essere autenticata da un pubblico ufficiale né nella normativa di riferimento è rinvenibile una tale previsione. È sufficiente, sulla base degli artt. 1392 cod. civ. e 3, comma 3, del D.lgs n. 28/2010, una libera procura sostanziale, che attribuisca al rappresentante poteri decisionali tali da consentirgli di disporre dei diritti oggetto della mediazione e di percorrere soluzioni conciliative.
La procura sostanziale rilasciata dalla banca cedente all’avvocato è stata considerata valida e correttamente espletata la procedura di mediazione. La sentenza impugnata viene riformata e il fideiussore condannato a pagare somma complessiva di € 224.095,37 oltre spese legali di entrambi i giudizi.°


