In caso di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il giudice d’appello deve dichiarare la nullità della sentenza e rimettere le parti in termini per svolgere la mediazione

Avv. Miriam  De Caro

Corte d’appello di Lecce, Sez. I, 03.12.2025, sentenza non definitiva n. 913

A cura del Mediatore Avv. Miriam De Caro da Palermo.
Letto 16 dal 24/08/2026

Commento:

Con atto di citazione Tizio conveniva in giudizio la società Alfa avanti al Tribunale di Lecce, per sentire accertare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione. Si costituiva la convenuta eccependo in via preliminare l’improcedibilità della domanda ex art. 5, co. I-bis del D.lgs. 28/10 e, nel merito, contestando la domanda dell’attore. La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e CTU contabile e il tribunale accoglieva la domanda accertando la nullità della clausola relativa agli interessi con condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 6.347,18 oltre interessi e spese legali. Il tribunale rigettava l’eccezione di improcedibilità in quanto  alla prima udienza la convenuta nulla aveva rilevato.

Avverso la predetta sentenza la società Alfa proponeva appello sulla base di due motivi e Tizio si costituiva chiedendone il rigetto. L’appellante si duoleva che il giudice di prime cure avesse disatteso l’eccezione di improcedibilità che era stata sollevata sin nella comparsa di costituzione.

Il motivo viene ritenuto fondato. La corte d’appello, sulla base dell’art. art. 5 co. I-Bis D.lvo n. 28/10, rileva che l’improcedibilità può essere rilevata anche prima di tale udienza, vale a dire anche con la comparsa di costituzione e risposta. Ed è quello che è avvenuto nella fattispecie: la convenuta all’udienza di prima comparizione si è riportata alla comparsa insistendo nelle istanze ivi formulate e con ciò quindi richiamando anche l’eccezione preliminare. Pertanto, il giudice, a fronte della tempestiva eccezione sollevata dalla convenuta e rilevato il mancato esperimento della mediazione da parte dell’attore, avrebbe dovuto assegnare alle parti termine per la mediazione nei termini di cui agli artt. 5 e 6 D.lvo n. 28/10. Ciò non è avvenuto, motivo per il quale il giudice è incorso in un errore in procedendo.

L’errore, tuttavia, non consente una declaratoria di improcedibilità della domanda da parte della corte.

Richiamando il precedente Cassazione n. 28695/2023 (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-ottenimento-di-un-provvedimento-di-sequestro-giudiziario-in-una-delle-materie-in-cui-e-obbligatorio-esperire-il-tentativo-di-mediazione-non-esonera-1334.aspx ) la corte ne applica il principio di diritto “[…] il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale”.

La sentenza impugnata viene dunque dichiarata nulla con remissione in termini  e con  separata ordinanza dispone il proseguo del giudizio di appello.°

 

 

 

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Chi è l'autore
Avv. Miriam  De Caro Mediatore Avv. Miriam De Caro
Mi occupo delle tematiche di diritto civile con particolare riguardo alla responsabilità in ambito medico (cd. medical malpractice). La naturale inclinazione all ascolto ed ai bisogni della persona ed il desiderio di ampliare le mie competenze mi hanno indotta ad approfondire il diritto di famiglia e la tutela delle persone con difficoltà. Sono fermamente convinta che un approccio empatico ed accogliente possa davvero fare la differenza consentendo alle persone di appagare il naturale bisogno d...
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