Commento:
In una causa di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale, il giudice rigettava la domanda ritenendo non soddisfatta la condizione di procedibilità per diverse irregolarità formali riscontrate nella procedura di mediazione quali la mancanza di procura sostanziale notarile, l’insufficienza della procura alle liti e la assenza della sottoscrizione del mediatore per autentica delle firme dei presenti.
In appello, una parte chiedeva la riforma della sentenza, lamentando che l’eventuale irregolarità formale del procedimento di mediazione avrebbe potuto, se non dovuto, essere sanata mediante rimessione in termini per il deposito di una nuova mediazione.
La Corte d’Appello, appurato che l’irregolarità formale della mediazione era stata eccepita in termini e che il giudice di prime cure aveva omesso di attivare il meccanismo correttivo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2020, si trovava a dover decidere se rimettere la causa al giudice di primo grado oppure trattenere la causa e rimettere le parti in termini, dichiarando quindi la nullità della sentenza di primo grado.
Nella sentenza in commento, la Corte d’Appello di Napoli motiva le ragioni che la portano a decidere per la seconda ipotesi:
- le conseguenze per la mancata rimessione in termini per la presentazione di una nuova domanda di mediazione non sono previste dal legislatore;
- le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall’art. 353 c.p.c. sono tassative e non includono il caso di specie;
- il giudice d’appello deve dunque dichiarare la nullità degli atti compiuti in primo grado e della sentenza per poi assegnare alle parti nuovo termine per l’instaurazione di nuova procedura di mediazione, all’esito della quale, se la condizione di procedibilità risulta soddisfatta, trattare la causa nel merito, in caso contrario invece dichiarare l’improcedibilità della domanda.
La Corte napoletana dichiara quindi la nullità della sentenza, dispone con separata ordinanza il proseguo del giudizio, assegnando nuovo termine alle parti per la presentazione della nuova mediazione e rimette la regolamentazione delle spese nella sentenza definitiva.
Il merito di questa sentenza sta nell’aver confermato che la forma della mediazione non deve per forza precluderne la funzione: il legislatore ha previsto la possibilità della rimessione in termini in caso di riscontrate irregolarità formali proprio per non impedire alle parti la possibilità di sedersi al tavolo della mediazione e tentare di evitare un giudizio. Se il giudice di secondo grado riscontra che il meccanismo correttivo della rimessione in termini non è stato adottato dal giudice di prime cure, trattiene la causa e assegna alle parti nuovo termine per rinnovare la procedura di mediazione.^


