Commento:
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, il giudice invita le parti a esperire il procedimento di mediazione che si conclude negativamente.
La procedura di mediazione viene instaurata dall’opponente e non, come prevede la norma, dall’attore sostanziale, il quale aderisce, ma non compare personalmente.
Il primo incontro si tiene alla presenza del difensore del convenuto opposto, il quale dichiara di partecipare anche in rappresentanza del cliente assente, avendo ricevuto procura sostanziale oralmente impegnandosi, a verbale, alla produzione della procura scritta.
Il Tribunale di Roma, a fronte dell’eccezione dell’opponente, accerta che la procura sostanziale scritta non è mai stata allegata alla procedura di mediazione e che anzi il difensore dell’opposto, nello stesso giorno del primo incontro di mediazione, ha depositato in giudizio la propria rinuncia al mandato.
Il Giudice non può far altro che dichiarare l’inefficacia della procedura di mediazione per irregolarità formale, dichiarando quindi l’improcedibilità della domanda giudiziale e anche la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Roma, in sentenza, riporta correttamente come l’inerzia dell’opposto/attore sostanziale – intesa sia come mancata instaurazione del procedimento di mediazione, ma anche, in questo caso, come mancato deposito della procura sostanziale scritta – ha condotto non solo alla improcedibilità della domanda di opposizione da parte del convenuto sostanziale, ma anche alla revoca del decreto ingiuntivo ottenuto proprio dall’inerte.
Viene infatti ricordato come il giudizio di opposizione non sia un giudizio di impugnazione, bensì un giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, non quindi il semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo.
Vengono quindi ribaditi i concetti più volte esplicitati dalla giurisprudenza e confluiti anche nel D. Lgs. n. 28/2026 come riformato dalla Cartabia:
- Le parti in mediazione devono presenziare personalmente o rappresentati da un soggetto munito di procura sostanziale scritta;
- la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità.^


