É necessario che la parte partecipi con effettivi poteri decisionali: l’assenza di una procura specifica con riferimento alla mediazione e senza obbligo di rendiconto ovvero con clausola di dare per rato e fermo l'operato del delegato, dell’espresso potere di sub-delega e della menzione delle ragioni ostative all'inizio della procedura rendono improcedibile la domanda

Avv. Olimpia De Carlo

Corte d’appello di Napoli, Sez. III, 20.04.2026, sentenza n. 2674

A cura del Mediatore Avv. Olimpia De Carlo da Lecce.
Letto 16 dal 24/08/2026

Commento:

In una controversia bancaria, il tribunale di Napoli Nord, con decreto ingiuntivo, intimava alla società Alfa e ai fideiussori in solido di pagare la somma di Euro 192.670,23 oltre interessi alla Banca.

Avverso tale decreto ingiuntivo veniva proposta una prima opposizione dalla società Alfa con cui, fra le altre doglianze, veniva eccepito il difetto di poteri del procuratore speciale Tizio e una seconda opposizione dai fideiussori. Tutti gli opponenti chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposto istituto di credito alla restituzione/rimborso/ripetizione delle somme.

Si costituiva la Banca contestando le doglianze e confermando l'esistenza e la validità della procura conferita.

Disposta la riunione dei tre procedimenti, il giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività, evidenziando che la Banca aveva omesso di dimostrare la titolarità del diritto di credito e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dettava prescrizioni precise per l'attivazione, ad opera di parte opposta. Successivamente si costituiva la mandataria in quanto nel frattempo la propria mandante si era resa cessionaria del credito.

Il Tribunale dichiarava l’improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10 rilevando che se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo vi possono essere in via alternativa, tre diverse situazioni:

a) la partecipazione delle parti e l'inizio della discussione della controversia;

b) la partecipazione delle parti e l'esistenza di ragioni impeditive alla discussione;

c) la partecipazione della sola parte onerata all'attivazione della procedura di mediazione in caso di assenza della controparte.

 

Il giudice specifica che nel caso di banche, per la procedibilità, è richiesta la necessaria partecipazione del r.l. o di soggetti che, inseriti nell'organizzazione dell'impresa, abbiano contezza del programma commerciale (come l'erogazione di finanziamenti e la conseguente riscossione dei crediti e i limiti di solvibilità dei clienti) dell'ente e dell'incidenza sullo stesso e sui relativi utili della singola transazione.

Affinché la parte possa delegare altro soggetto per partecipare alla procedura di mediazione è necessaria una procura specifica con riferimento alla mediazione e senza obbligo di rendiconto ovvero con clausola di dare per rato e fermo l'operato del delegato.

Il tribunale osserva inoltre che le ragioni ostative all'inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. Se si seguisse una differente interpretazione della normativa il legislatore avrebbe previsto non un onere della parte attrice di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore con l'istituto della mediazione.

 

Nel caso di specie, la Banca non aveva partecipato direttamente o tramite procuratore speciale munito di pieni poteri per transigere la lite alla stessa procedura, giacchè all'incontro davanti al mediatore aveva partecipato l'Avv. ### come delegato dell'Avv. ### e, quindi, non il soggetto titolare del credito senza tuttavia che fosse stata dimostrata l'esistenza della procura speciale conferita dal titolare del credito all'Avv. ### nonché la facoltà concessa dal soggetto titolare del credito all'Avv. ### di sub delegare altre persone alla partecipazione alla procedura di mediazione. Inoltre, le parti non avevano indicato le ragioni ostative all'inizio della procedura.

Quanto alle domande formulate in via riconvenzionale dalle parti, il Tribunale le ha ritenute improcedibili perché le stesse non avevano attivato un'autonoma procedura di mediazione e, comunque, essendo state formulate in subordine rispetto al riconoscimento del credito di parte opponente, dovevano ritenersi assorbite stante la dichiarazione di improcedibilità dell'azione della Banca.

 

La sentenza viene appellata dalla Banca censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda ma la corte dichiara inammissibile l'appello con condanna alle spese e versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello.°

 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Olimpia De Carlo Mediatore Avv. Olimpia De Carlo
Dopo oltre vent'anni di professione forense e di passione per il diritto credo nelle nuove sfide ed ancora più fortemente in tutti gli strumenti oggi forniti per risolvere le controversie.
Sono naturalmente portata al sorriso ed al dialogo che ritengo prioritari e necessari in ogni relazione.
L'esperienza maturata nelle aule di giustizia mi fa credere, con la convinzione che cerco sempre di trasmettere, che la mediazione sia la modalità più efficace e soddisfacente ma soprattutto capace di da...
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