Testo integrale:
CORTE DI APPELLO DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Salvatore Grillo, Presidente
Dott. Vittorio Gaeta, Consigliere
Dott. Maria Mitola, Consigliere/estensore
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.12.2018, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sull’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, proposta nella causa iscritta al n.---- RG dell’anno 2018, tra le parti:
G.__ Appellante
E
N.___ Appellata
****
La Corte, letti gli atti ed udito il relatore;
rilevato che ….. ha proposto appello avverso la sentenza n. …/2018 de Tribunale di Bari, resa in data 23.04.2018, di cui ha anche preliminarmente richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva;
rilevato che si è costituita ritualmente l’appellata ---- resistendo all’appello ed alla richiesta di sospensiva;
preso atto che, con la sentenza impugnata, il Tribunale aveva
a) Dichiarato inammissibile la domanda di riduzione delle disposizioni effettuate in vita da___ in favore di ____;
b) Disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti dal de cuius, e assegnati gli stessi a…. con condanna della medesima al pagamento in favore della germana ….di una somma in conguaglio, pari a €.24.337,11, oltre rivalutazione ed interessi;
c) Compensato le spese fra le parti ivi comprese quelle per la CTU.
Premesso che, al di fuori delle statuizioni di condanna conseguenziali, le sentenze costitutive non hanno l’idoneità, ai sensi dell’art.282 cod. proc. civ., ad avere efficacia anticipata, occorre precisare che hanno efficacia i soli capi condannatori meramente dipendenti dall’effetto costituivo, con esclusione di quelli legati a tale effetto da un vero e proprio nesso sinallagmatico.
La sentenza di divisione che assegna la proprietà esclusiva dei beni ad uno dei condividenti, previa corresponsione agli altri di una somma a titolo di conguaglio, è costituiva, e pertanto anche la statuizione di condanna al pagamento del conguaglio diviene efficace al momento del passaggio in giudicato, posto che è legata all’effetto costituivo da un nesso sinallagmatico (cfr. Cass., 10.1.2014, n. 406).
L’istanza di sospensione si ritiene inammissibile.
Osserva tuttavia la Corte che, a norma dell’art.5 co. 2, D.Lgs. 20/2010 (come modificato dal DL n.69/2013 conv. in L. n. 98/2013), anche il giudice di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto – come nella specie – diritti disponibili;
ritenuto che tale disposizione trovi applicazione nei procedimenti in corso in base al principio tempus regit actum (Cass. n. 20811/2010);
considerato che, alla luce dei criteri suindicati dei tempi inevitabilmente non ristretti per la pronuncia della sentenza è opportuno disporre l’esperimento del predetto procedimento con
riferimento alla presente controversia al fine di offrire alle parti la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo per ricercare, con l’assistenza di un mediatore qualificato un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei contrapposti interessi;
considerata la ricorrenza delle condizioni necessarie per la procedura conciliativa e rilevato che il procedimento conciliativo potrebbe favorire le operazioni di divisione.
P.Q.M.
Rigetta l’istanza di sospensiva ec art.283 cpc; Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed a cura della parte più diligente, della relativa istanza (corredata da copia della presente ordinanza) presso un organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; Avvisa le parti che l’esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che la condizione potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti muniti dei poteri di conciliare; Dispone che il mediatore, ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: I) della proposta comunque formulata; II) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle parti; III) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8 comma quarto bis del D.Lgs. 28/2010, nonché degli articoli 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo cpc;
Conferma l’udienza del 3.11.2020 per la precisazione delle conclusioni e per la verifica dell’esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura.
Si comunichi.
Coì deciso in Bari, 04.01.2019.
Il Consigliere estensore
Dr. Maria Mitola
Il Presidente
Dr. Salvatore Grillo