Commento:
In una controversia in materia di locazione, l’intimante chiedeva la convalida dello sfratto. All'udienza di convalida, compariva personalmente l'intimato eccependo che, nelle more, aveva provveduto al pagamento della morosità intimata, chiedendo la concessione di termine di grazia per sanare gli interessi maturati e le spese di lite.
Con ordinanza veniva disposto il mutamento del rito ed assegnati alle parti i termini per il deposito di memorie integrative e documenti. Parte convenuta chiedeva preliminarmente il rigetto della domanda proposta perché improcedibile, stante il mancato tentativo della mediazione obbligatoria da parte del ricorrente/intimante. Il tribunale si pronuncia preliminarmente sull’eccezione di improcedibilità.
La presentazione dell'istanza di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente comporta l'improcedibilità delle domande in giudizio, ma la parte convenuta avrebbe dovuto eccepire l'eventuale irregolarità e conseguente improcedibilità entro la prima udienza di discussione.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta per ritardata mediazione non viene accolta. Intanto la giudice rileva che il nuovo art. 5 D.Lgs. 28/2010 a seguito della Riforma Cartabia non prevede più il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione e che il termine per la mediazione (di tre mesi) non è perentorio perché l’istanza è stata presentata prima dell’udienza di verifica (citando Trib. Roma sez.VI giudice dott. Imposimato sent. n.10740/15; Trib. Roma sez.VI giudice dott. Nardone ord. del 6.7.2016 nel proc. RG.15781/2015).
Riguardo all’irregolarità della procedura per pretesa mancata convocazione della parte chiamata, la giudice rileva che l’Organismo di mediazione aveva inviato la convocazione a mezzo raccomandata a/r presso l’immobile locato che era tornata al mittente per compiuta giacenza. Il primo incontro di mediazione veniva differito per mancata ricezione dell’avviso di ricevimento e il Mediatore, dato atto dell’invio via pec al procuratore della parte chiamata e della regolare ricezione delle convocazioni di tutte le parti (nella fattispecie l’Organismo aveva ricevuto una comunicazione di mancata adesione alla mediazione da parte del difensore di parte convenuta) redigeva verbale negativo. All’udienza, presenti entrambi i difensori delle parti veniva dato atto della pendenza della mediazione.
Il Tribunale ritiene valido l’invito alla mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28 del 2010 notificato al difensore costituito in giudizio, pertanto la procedura media conciliativa viene considerata regolarmente espletata stante il dettato dell’art. 8 del D.lgs. 28 del 2010 (“la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”). La suddetta disposizione “mira a garantire l’instaurazione del contraddittorio prescindendo dall’applicazione di rigidi formalismi: Secondo l’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 28 del 2010: ‘Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”. In sostanza, “risulta evidente l’idoneità dell’invito dell’attore a entrare nella sfera conoscitiva del convenuto e a consentire a quest’ultimo di partecipare al procedimento di mediazione”.°