Tribunale o mediazione per la lite sulla divisione immobiliare?

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Raffaele Boianelli

Tribunale di Siracusa, ordinanza 11.10.2016

A cura del Mediatore Avv. Raffaele Boianelli da Frosinone.
Letto 6343 dal 11/02/2017

Commento:

Il giudizio sulla divisione di un immobile non comodamente divisibile trova la sua naturale e vantaggiosa conclusione nella mediazione.
Proprio grazie allo strumento conciliativo le parti possono evitare sia il rischio di definire la lite attraverso la vendita dell’immobile all’asta, sopportando maggiori esborsi economici, che il pericolo di non reperire acquirenti interessati alla vendita.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.sa Stefania Muratore,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, rilevato che le parti alle precedenti udienze hanno manifestato l'intenzione di definire bonariamente la controversia;
ritenuto che la definizione transattiva della lite appare particolarmente opportuna, atteso che trattasi di giudizio di divisione relativo ad un unico immobile non comodamente divisibile e che, pertanto, la presente causa non potrà che concludersi con la vendita all'asta del compendio, con conseguenti maggiori esborsi di denaro per le parti, sulle quali graverebbe altresì il rischio del mancato reperimento di acquirenti del bene in questione; letto Part. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;
valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili; considerato it valore della stessa nonché la materia (divisione);
considerata l’ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi del comma II Dlgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale le parti non sono ancora state autorizzate a precisare le conclusioni; evidenziato che l'esperimento del procedimento di mediaconciliazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta. (ex art. 6 decreto cit.), non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;
considerato altresì che lo svolgimento della procedura di mediazione appare ulteriormente opportuno, alla lite della CTU in atti;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all'eventuale fase di impugnazione;  
P.Q.M.
1) Fissa l'udienza del 06.07.2017 ore 9 per la precisazione delle conclusioni;
2) vista Part. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13, 
Dispone che le parti sostanziali, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; 
3) Evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
4) Invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti (art 11, co. 1 D. Lgs. cit.);
 5) Fa presente che il mancato esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
 6) Invita le parti ad informare il Giudice, con nota da depositare in via telematica almeno 30 giorni prima della prossima udienza dell'esito della mediazione, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8 IV comma bis e 13 (D. lgs. citato), rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore. 
Si comunichi. 
Siracusa, 11 ottobre 2016 
Il Giudice
dott.sa Stefania Muratore

aa
Chi è l'autore
Avv. Raffaele Boianelli Mediatore Avv. Raffaele Boianelli
Avvocato del foro di Frosinone dal 2002 e mediatore professionista dal 2011, fermamente convinto che la mediazione rappresenti uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
Svolgo il mio lavoro in assoluta serenità, con professionalità e serietà, cercando di offrire alle parti un ascolto attivo e un'attenzione particolare alla risoluzione delle loro problematiche.
Sono solito gestire il conflitto con calma e doverosa pazienza, con la convinzione che, alla fine, sono sempre l...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok