Commento:
La fattispecie riguarda una controversia inerente ad un contratto bancario, rientrante nella previsione dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni.
A seguito dell’eccezione sollevata dal convenuto, in prima udienza, del mancato esperimento della mediazione, il G.I. invitava la Banca attrice ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria ed assegnava alla stessa il termine di 15 giorni, decorrenti dalla udienza medesima, per la presentazione della relativa domanda. Il convenuto aveva, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la quale non occorreva la mediazione, in quanto derivante dalla richiesta di esecuzione di un lodo di condanna della Banca emesso da ABF.
La Banca attrice, dapprima, adiva un organismo di mediazione fuori circoscrizione del Tribunale adito che si dichiarava territorialmente incompetente; successivamente, l’istituto bancario riproponeva la domanda di mediazione presso altro organismo, sempre territorialmente incompetente, ma non partecipava alla mediazione. Alla riunione fissata dal secondo organismo di mediazione partecipava solo il convenuto, sollevando il tema dell’incompetenza territoriale, ed il mediatore dichiarava conclusa la procedura di mediazione con esito negativo per mancata presenza della parte istante.
A questo punto la Banca, incurante del testo dell’art. 4 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 secondo cui: l’istanza va presentata presso un organismo competente per territorio, chiedeva di essere rimessa in termini in quanto, a suo dire, aveva depositato la prima domanda nei termini assegnati dal G.I.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinnanzi ad organismo territorialmente incompetente deve considerarsi come non espletata, invece che trarne le conseguenze, ha ritenuto di doversi pronunziare anche sulla seconda domanda di mediazione presentata ben oltre il termine di 15 giorni, originariamente assegnato dal giudice, enunziando l’esistenza di un problema in merito alla natura perentoria o meramente ordinatoria del termine di legge; tema che non vede tutta la giurisprudenza concorde.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di risolvere in concreto la questione statuendo che, quand’anche il termine di cui all’art. 5 fosse da considerarsi ordinatorio e non perentorio, sarebbe stata necessaria per una proroga dello stesso una apposita istanza da presentare prima che il termine originario fosse scaduto, come previsto in generale per il mancato rispetto dei termini ordinatori processuali, non prorogati (v. Cass. n. 4448/2013). Di conseguenza, il Giudicante ha dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta dall’attrice, disponendo la prosecuzione del giudizio sulla domanda riconvenzionale.
Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola
Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali.
Pubblicazioni, fra le altre:
- Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle...
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