Spese legali di mediazione? Hanno natura di danno emergente e vengono addebitate alla parte che ha determinato la lite.

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Avv. Maria Giuseppina Salaris

Tribunale di Bergamo, sentenza del 14.10.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Silvia Romano

A cura del Mediatore Avv. Maria Giuseppina Salaris da Sassari.
Letto 3741 dal 12/01/2021

Commento:

Il caso de quo riguarda alcuni condomini che hanno convenuto in giudizio il Condominio al fine di ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'esperimento di tre procedimenti di mediazione instaurati sul presupposto della nullità di una serie di delibere dell'assemblea condominiale.
In merito, il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente (ovvero di una perdita economica subita) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie regole processuali (Cass. S. n. 16990/20172017).
Il Giudice ha, quindi, ritenuto necessario verificare in concreto, de facto e in diritto, se gli addebiti prospettati dagli attori a titolo di danno emergente derivino dalla responsabilità del Condominio.
In particolare, il Condominio ha riconosciuto il diritto degli attori a non partecipare alla spesa di rifacimento del lastrico solare di proprietà di altri condomini e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso in favore dei medesimi. Inoltre, il Condominio ha dato incarico all’amministratore di fare rielaborare i piani di riparto pregressi, ma non ha adottato una delibera modificativa del predetto criterio di ripartizione delle spese.
Per tali ragioni, oltre che in virtù della documentazione riversata in giudizio e della giurisprudenza, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato nulle le delibere condominiali impugnate ed ha accolto la domanda attorea di rifusione dei costi sostenuti per l'esperimento dei procedimenti di mediazione.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11370/2018 R.G. promossa da: G.XXXXXX G.XXX M.XXX R.XX G.XXXXXX M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX TJ C. M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX S.R.L. TUTTI con il patrocinio dell'avv. A.XXXXX B.XXXXX 
contro Q W. CONDOMINIO M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo, in persona dell' amministratore pro tempore, con il patrocinio dell' avv. T.XXXXXX D W. G.XXXX 
e risposta; CONVENUTO 
CONCLUSIONI
All' udienza dell' Il febbraio 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito riportati. "E Parte attrice o "Vorrà l' Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via
preliminare di Rito: dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale pro - in subordine, dichiarare nulla, per assoluta incertezza dell' oggetto, la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio M.XXXX D.XXXXXXX.
In via preliminare di merito: accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto della domanda riconvenzionale proposta dal Condominio M.XXXX D.XXXXXXX e , per l' effetto, rigettarla.
In via principale: - condannare il Condominio M.XXXX D.XXXXXXX, in persona dell' amministratore pro tempore, al pagamento della somma di 1.778, 79 a favore solidale dei sig. ri G.XXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX e M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX, nonché della somma di 442, 36 a favore di B.XXXX S.r.l., o comunque di quelle diverse, maggiori o minori, somme che risulteranno dovute e/o di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo; - dichiarare nulla e/o annullare la delibera dell' assemblea del Condominio M.XXXX D.XXXXXXX assunta in data 18.7.2018, relativamente al punto 1 dell' ordine del giorno, nella parte in cui pone a carico anche dei condomini G.XXXXXX ed A.XXXXX "la ripartizione pro quota della somma di 4.926, 24", che per quanto appurato poi in corso di causa essere pari ad 2.949, 45, è indicata come sopra nella delibera impugnata, nonché relativamente al punto 2, in quanto avente ad oggetto un' opera abusiva; - rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale proposta dal Condominio M.XXXX D.XXXXXXX.
In via Istruttoria: si chiede che l' Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell' art. 210 c.p.c., Voglia ordinare al Comune di Bergamo, Area P.XXXXXXX del Territorio, Servizio E.XXXXXX P.XXXXX, l' esibizione in giudizio degli atti e documenti relativi al procedimento di verifica della legittimità edilizia dei lastrici solari del Condominio di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. 40-42 B/Via XXXXXX n. 2, avviato a seguito della segnalazione n. 306/2017, prot. gen. n. E.XXXXXX del 10.7.2017, ed in particolare la concessione edilizia/permesso di costruire, gli elaborati tecnici di progetto, le varianti in corso d' opera, la dichiarazione di fine lavori relativi alla realizzazione del predetto Condominio.
In subordine, si chiede che l' Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell' art. 213 c.p.c., Voglia richiedere al Comune di Bergamo, Area Politiche del Territorio, Servizio E.XXXXXX P.XXXXX, informazioni scritte circa lo stato del predetto procedimento amministrativo. In ogni caso: con rifusione integrale delle spese e  competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione n. 147/2018".Parte convenuta "Voglia l' Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: respingere le domande avversarie, relative: - alla somma di 1.778, 79; - alla somma di 442, 36; - alla somma di 4.926, 24; - alla nullità della deliberazione impugnata per preteso abusivismo; in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in atti.
Condannare gli attori, in via tra loro solidale e/o pro-quota, alla rifusione, in favore del Condominio convenuto, delle spese del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 cpc e , ove occorrendo, anche ex art. 96 cpc, in ragione del loro contegno processuale. 
IN VIA RICONVENZIONALE: condannare gli attori alla rifusione (anche per compensazione ) , in favore del Condominio, delle somme di cui gli stessi si sono (ciascuno per quanto di propria ragione) indebitamente arricchiti, per come risultanti dalla detrazione delle somme effettivamente versate da essi attori per il rifacimento dei lastrici solari del Condominio dalle somme che avrebbero dovuto realmente versare secondo i criteri di legge (recepiti nelle tabelle millesimali infra prodotte) e , segnatamente: - quanto ai sig. ri G.XXXXXX e alla sig. ra A.XXXXX, al pagamento della somma di 891, 52, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (docc. nn. da 14 a 17); - quanto alla B.XXXX srl, al pagamento della somma di 2.173, 05, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo (docc. nn. da 14 a 17).
IN OGNI CASO: anticipazioni, spese, compenso professionale e rimborso forfettario integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiama la documentazione dimessa in atti". S.XXXXXXXXX del processo.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, G.XXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX e la società B.XXXX S.r.l. - in qualità, rispettivamente, i primi due di  usufruttuari, la terza, il quarto e il quinto di nudi proprietari e l' ultima di piena proprietaria di alcune unità immobiliari poste all' interno del Condominio M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo - hanno adito il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere: - la condanna del Condominio alla rifusione delle spese sostenute nei tre procedimenti di mediazione instaurati (due dai condomini XXXXXXXX e A.XXXXX e uno dalla condomina B.XXXX S.r.l.) per far valere la nullità delle delibere assembleari approvate in data 15 ottobre 2015, 20 aprile 2016, 7 giugno 2017, 15 novembre 2017, 22 gennaio 2018 e 14 aprile 2018, in tema di riparto delle spese di rifacimento di uno dei lastrici solari del complesso condominiale;  la dichiarazione di nullità della delibera approvato nl luglio 2018, sia nella parte relativa alla ripartizione della somma di euro 4.926, 24 anche a carico d.XXXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX e M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX (punto 1 ), sia nella parte relativa alla modificazione dei criteri di riparto delle spese di rifacimento dei lastrici e di contestuale affidamento dell' incarico a un ingegnere per il rifacimento dei piani di riparto  precedentemente approvati (punto 2). Il Condominio convenuto si è costituito depositando in data 27 marzo 2019 la propria comparsa di risposta, con la quale ha evidenziato che con la delibera del 18 luglio 2018 è stato modificato il criterio di riparto dei costi di rifacimento dei lastrici secondo le indicazioni degli attori ed è stato conferito l' incarico per il rifacimento dei piani di riparto relativi ai lavori pregressi, per garantire a tutti i condomini il medesimo trattamento economico. 
Il Condominio inoltre, con domanda riconvenzionale condizionata all' accoglimento della domanda di nullità formulata dagli attori, ha chiesto di condannare gli stessi alla rifusione delle somme corrispondenti all' arricchimento del quale si sono giovati per effetto dell' applicazione del criterio errato di riparto dei costi di rifacimento dei lastrici solari.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all' udienza dell' Il febbraio 2020, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all' art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In primo luogo, gli attori hanno convenuto in giudizio il Condominio M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo allo scopo di ottenere la rifusione delle spese sostenute per l' esperimento di tre procedimenti di mediazione instaurati sul presupposto della nullità di una serie di delibere dell' assemblea condominiale, con cui le spese di rifacimento del lastrico solare inglobato nella proprietà dei condomini C.XXXXX e L.XXXXXXX erano state erroneamente suddivise fra tutti i condomini anziché fra i soli condomini proprietari di unità immobiliari per le quali il suddetto lastrico funge materialmente da copertura.
In merito a tale pretesa, si fa rilevare che "le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali" (Cass. S. n. 16990/20172017).
Nel caso di specie, è dunque necessario verificare se gli addebiti prospettati dagli attori che hanno chiesto la rifusione siano ascrivibili alla responsabilità del Condominio e possano essere addebitati allo stesso a titolo di danno emergente.
In questa prospettiva, assume rilievo la circostanza che il Condominio, a seguito delle contestazioni all' origine dei citati procedimenti di mediazione, ha riconosciuto il diritto degli attori di non partecipare alla spesa di rifacimento del lastrico solare di proprietà C.XXXXX e L.XXXXXXX(delibera del 14 aprile 2018 per i condomini XXXXXXXX e A.XXXXX e delibera del 18 luglio 2018 per la condomina B.XXXX S.r.l.) e ha provveduto a modificare i criteri di riparto delle spese dei lastrici solari nel senso richiesto dagli attori. Inoltre, è utile rammentare: - che ai sensi dell' art. 1123 comma 3 c.c., "qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell' intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità"; - che " in tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall' art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e , come tali, impugnabili nel termine di cui all' art. 1137, ultimo comma, cod. civ., le delibere con cui l' assemblea, nell' esercizio delle attribuzioni previste dall' art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all' art. 1123 cod. civ." (Cass.n. 6714/2010).Tale essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si deve affermare la fondatezza della pretesa fatta valere dagli attori in sede di mediazione, in particolare con riferimento alla eccezione di nullità della delibera del 15 ottobre 2015, con la quale è stato stabilito, in violazione dell' art. 1123 comma 3 c.c., che i costi di rifacimento del lastrico di proprietà C.XXXXX e L.XXXXXXX fossero addebitati per un terzo ai condomini proprietari del lastrico e per due terzi a tutti i restanti condomini secondo i millesimi di proprietà, anziché ai soli condomini proprietari di unità immobiliari per le quali il lastrico interessato dai lavori costituisce copertura.
Conseguentemente, è meritevole di accoglimento la domanda avanzata dagli attori in ordine alla rifusione dei costi sostenuti per l' esperimento dei procedimenti di mediazione introdotti presso il Servizio di Conciliazione della C.XXX di Bergamo come da documenti nn. ri 7, 17 e 20 del fascicolo di parte attrice, comprensivi anche del compenso del difensore.
Gli attori hanno infatti documentato gli esborsi sostenuti in mediazione e di onorario dell' avv. B.XXXXX (docc. da 24 a 30 del fascicolo attoreo). Le somme richieste e incassate da quest' ultimo,
pari a euro 1575, 85 per i condomini G.XXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX e a euro 393, 96 per la condomina B.XXXX S.r.l., corrispondono ai compensi medi previsti dal DM 55/2014. I.XXXXXXXXXXX M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo va quindi condannato a versare in favore d.XXXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX la somma di euro 1778, 79 e in favore della società B.XXXX S.r.l. la somma di euro 442, 36, a titolo di rimborso delle spese complessivamente sostenute per l' esperimento dei tre procedimenti di mediazione in discussione. In secondo luogo, gli attori hanno impugnato le delibere con le quali l' assemblea dei condomini, in data 18 luglio 2018: 1 ) ha dato atto della fondatezza della pretesa di B.XXXX S.r.l. avente ad oggetto il diritto al rimborso di quanto versato per il rifacimento del lastrico solare di proprietà C.XXXXXXXXXXXXXXX e ha stabilito la ripartizione del rimborso stesso fra tutti i restanti condomini secondo i millesimi di proprietà;
2) ha approvato la modificazione dei criteri di riparto delle spese di rifacimento dei lastrici solari, dando incarico all' amministratore di far rielaborare i piani di riparto pregressi.
In proposito, gli attori hanno evidenziato: - In merito al punto 1 ), che l' assemblea, nel riconoscere a B.XXXX S.r.l. il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di spese di rifacimento del lastrico di proprietà C.XXXXXXXXXXXXXXX, ha erroneamente posto il relativo pagamento a carico di tutti i condomini, ivi compresi G.XXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX, nudi proprietari e usufruttuari di immobili per i quali il lastrico in non funge da copertura; - In merito al punto 2 ), che l' approvazione dei nuovi criteri di riparto e il conferimento all' amministratore dell' incarico per la predisposizione di un nuovo piano di riparto sono deliberazioni nulle per illiceità dell' oggetto, atteso che nel progetto approvato dal Comune all' epoca di costruzione dell' edificio condominiale e richiamato dalla Concessione E.XXXXXX era previsto un tetto a falde in luogo del lastrico solare in concreto realizzato.
sulla prima questione, va precisato che l' impugnazione della delibera è stata proposta dai soli condomini G.XXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX. 
Il Condominio ha riconosciuto nel corso del giudizio che 0/2020 luglio 2018 per il rimborso a B.XXXX S.r.l. delle somme versate erroneamente per il rifacimento del lastrico di proprietà C.XXXXX e L.XXXXXXX (i.e. addebito a tutti i condomini, anziché ai soli condomini proprietari di immobili sottostanti al lastrico stesso) è contrario alle disposizioni di legge.
Tuttavia, in mancanza della adozione di una delibera modificativa del suddetto criterio la materia del contendere non può ritenersi cessata.
Pertanto, la delibera di cui al punto 1 ) del verbale di assemblea del Condominio M.XXXX D.XXXXXXX del 18 luglio 2018 deve essere dichiarata nulla, in ossequio al principio sopra trascritto (Cass. n. 6714/2010 )
, nella parte in cui pone a carico anche dei condomini G.XXXXXX ed A.XXXXX "la ripartizione pro quota della somma di 4.926, 24". Sono invece estranee al presente giudizio le deduzioni del Condominio inerenti alla concreta insussistenza del diritto di B.XXXX S.r.l. al rimborso, non essendo tale questione stata ritualmente dedotta in causa.
sulla impugnazione della delibera approvata in merito al punto 2) dell' ordine del giorno, si formulano le seguenti considerazioni.
Dai documenti depositati dagli attori emerge che i lastrici solari di cui alle scale A, D, E ed F del complesso condominiale non sono contemplati nella Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Bergamo per l'edificazione del complesso condominiale (la quale prevedeva un tetto a falde ) , né nelle successive Concessioni Edilizie in variante.
Nondimeno, va osservato che l' oggetto della delibera impugnata non è l' edificio condominiale, ma sono i criteri di riparto delle spese inerenti alla ristrutturazione di una parte di tale edificio e la rielaborazione dei piani di riparto precedentemente approvati. Pertanto, la difformità (pregressa e originaria) dell' edificio condominiale rispetto al titolo abilitativo non viene in considerazione, neppure in via mediata, ai fini della validità della delibera condominiale impugnata.
Sotto altro profilo, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella (diversa) materia del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di beni immobili senza rispettare la concessione edilizia. La Corte di Cassazione ha ravvisato la necessità di distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. "Nel primo caso, che si verifica ove l' edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l' opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell' oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto,
tale nullità non sussiste" (Cass. n.30703/2018).
Nella fattispecie di causa, alla quale il principio sopra trascr configurabile una ipotesi di difformità parziale dell' edificio realizzato rispetto ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune, con conseguente irrilevanza della questione sollevata dagli attori nell' ottica della validità della delibera approvata dall' assemblea condominiale sul punto 2) dell' ordine del giorno del 18 luglio 2020, anche ove non si ritenessero condivisibili le argomentazioni svolte in relazione alla nozione di oggetto. Dalle considerazioni che precedono, deriva il rigetto della impugnazione proposta dagli attori. 3. Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dal Condominio ai sensi dell' art. 2041 c.c., al fine di ottenere dagli attori il versamento delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto avrebbero dovuto versare per la ristrutturazione dei lastrici solari diversi da quello di proprietà C.XXXXXXXXXXXXXXX secondo il criterio di legge e quanto effettivamente versato. In proposito, si fa rilevare: - per un verso, che il rigetto della domanda di nullità della delibera avente ad oggetto la rielaborazione dei pregressi piani di riparto delle spese di rifacimento dei lastrici solari vale ad escludere la ricorrenza del carattere di residualità dell' azione di arricchimento indebito (che infatti era stata originariamente condizionata all' accoglimento dell' impugnazione attorea); - per altro verso, che il Condominio è privo di legittimazione attiva, poiché l' arricchimento degli attori non si è realizzato in danno di esso, ma dei singoli condomini di volta in volta non tenuti alla partecipazione alle spese secondo i criteri di legge.
Conseguentemente, la domanda del Condominio va rigettata.
Le spese di lite sono compensate per e poste a carico del Condominio, in quanto maggiormente soccombente, per la restante quota, nella misura liquidata direttamente in dispositivo, tenendo conto dell'
attività svolta dal difensore e della assunzione della difesa di più soggetti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1 ) Condanna il Condominio M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo a corrispondere in favore d.XXXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXXXXXX A.XX A.XXXXX, M.XXX R.XX G.XXXXXX, M.XXXXX S.XXXXXXXX G.XXXXXX, M.XXX L.XXX M.XXXXXX G.XXXXXX la somma complessiva di euro 1778, 89 e in favore di B.XXXX S.r.l. la somma di euro 442, 36, oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo;
2) Accerta e dichiara la nullità della delibera della assemblea del Condominio M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo approvata in data 18 luglio 2018 in merito al punto 1 ) dell' ordine del giorno ..... della somma di 4.926, 24";
3 ) Rigetta l' impugnazione avverso la delibera della assemblea del Condominio M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo approvata in data 18 luglio 2018 in merito al punto 2) dell' ordine del giorno;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Condomini M.XXXX D.XXXXXXX di Bergamo; 5) Compensa per fra le parti le spese di lite e pone a carico del Condominio convenuto la restante
parte, liquidata, per la quota di in euro 2.304, 25 per compensi e in euro 132, 00 per esborsi, oltre I. V. A,
c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Cosi' deciso in Bergamo il 14 ottobre 2020
il Giudice dott. Silvia Russo
 

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Chi è l'autore
Avv. Maria Giuseppina Salaris Mediatore Avv. Maria Giuseppina Salaris
Avvocato dal 1994,con patrocinio in Cassazione ,esercito nell'ambito del diritto civile con particolare interesse per il diritto di famiglia. Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore dei conflitti 1998-1999, riconosciuta dal Forum europeo per la Mediazione (dir. scient. Prof. Avv. G.Gullotta). Abilitazione alla formazione dei mediatori rilasciata nel 2000 dal Haynes Mediation Training Institute (dir.scient. John Haynes).
Abilitazione all'esercizio della professione di Concilia...
continua





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