Commento:
Il giudice, per mezzo di un provvedimento adeguatamente motivato e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può decidere, ex art. 13 dlgs 28/2010, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore. Ciò a patto che il contenuto del provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta. Detti "gravi ed eccezionali motivi", però, non sussistono quando la decisione del giudice è caratterizzata da una riduzione, seppur forte, del petitum. La diminuzione del petitum, infatti, è un evento frequente nella vita di un procedimento e, giammai, può ricoprire lo status di "grave ed eccezionale motivo".
Mediatore Avv. Monica Allulli
Quando ho esercitato l'attività di avvocato a Genova mi sono "meritata" la definizione di "avvocato di pace" nel senso che pur essendo iscritta all'albo dal 1996 seguo i miei clienti indirizzandoli a perseguire la via stragiudiziale. Questo mi ha portato a specializzarmi nel settore della mediazione civile e familiare perchè credo fermamente nella capacità delle persone, adeguatamente sostenute, di risolvere i conflitti, raggiungendo al meglio la propria soddisfazione .
Qualcuno prima di me h...
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