Quando scatta l'obbligo di versare le indennità per la partecipazione alla mediazione?

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Prof. Avv. Maurizio Bocchiola

Giudice di Pace di Siracusa, sentenza del 22/06/2018

A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.
Letto 2206 dal 17/10/2018

Commento:
La sottoscrizione del verbale di prosecuzione obbliga la parte a corrispondere le indennità dovute per la partecipazione al procedimento di mediazione. Con la sottoscrizione, infatti, le parti accettano il regolamento della mediazione e, di conseguenza, le tariffe che disciplinano l’istituto.     Con la sottoscrizione, dunque, trova immediata applicazione la previsione contenuta nell’ art 17 del d.lgs. 28/10 secondo il quale le parti, partecipando alla mediazione “si impegnano a versare le indennità dovute”.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p,c., mediante lettura di dispositivo e contestuali motivi ha emesso la seguente

SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI

Nella causa iscritta al n…../18 del r.g., promossa

DA

C. A., rappr. e difeso dall’ Avv. V. P.;

- OPPONENTE

CONTRO

A… C…. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.

e difeso dall’ Avv. M.P.;

- OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.

Dalla produzione documentale è emerso inequivocabilmente dal verbale di prosecuzione del 13/9/2017, della procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 richiesto da C. G. alla A… C….. S.r.l., sottoscritto dall’opponente e dal proprio legale che lo stesso ha inteso di ‘iniziare la procedura, sottoscrivendo l’accettazione del regolamento di A… C… e impegnandosi a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

Pertanto si può ben dire che procedura è cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto tale manifestazione volontà sia dipeso da errore o quanto meno da dolo altrui.

Ciò consegue che parte opponente è obbligata a corrispondere la mediazione come da tabella contenuta nel regolamento che il accettato sottoscrivendo il detto verbale e che ammonta alla somma di 395,00 oltre iva al 22% per un totale di €. 481,90, ritenuto lo scaglione valore indicato nell’istanza di mediazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 88/18 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa.

Condanna parte opponente al pagamento in favore dell’opposta del presente giudizio che liquida nella somma di €. 300,00 per oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Siracusa il 22/6/2018.

aa
Chi è l'autore
Prof. Avv. Maurizio Bocchiola Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola
Avvocato cassazionista, con esperienza ultra trentennale in campo contrattuale e societario. Docente di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'università Milano Bicocca dal novembre 1998. Gli ambiti di ricerca negli ultimi anni hanno riguardato tematiche fallimentari, commercio elettronico, nonché profili della riforma delle società di capitali.
Pubblicazioni, fra le altre:
- Holding persona fisica e responsabilità soggettiva in caso di fallimento, in Diritto e Pratica delle...
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