Commento:
La sottoscrizione del verbale di prosecuzione obbliga la parte a corrispondere le indennità dovute per la partecipazione al procedimento di mediazione. Con la sottoscrizione, infatti, le parti accettano il regolamento della mediazione e, di conseguenza, le tariffe che disciplinano l’istituto. Con la sottoscrizione, dunque, trova immediata applicazione la previsione contenuta nell’ art 17 del d.lgs. 28/10 secondo il quale le parti, partecipando alla mediazione “si impegnano a versare le indennità dovute”.
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Giudice di Pace di Siracusa, sentenza del 22/06/2018A cura del Mediatore Prof. Avv. Maurizio Bocchiola da Milano.Letto 2206 dal 17/10/2018 |
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Siracusa Avv. Fabio Nuzzaci, all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies c.p,c., mediante lettura di dispositivo e contestuali motivi ha emesso la seguente
SENTENZA CON CONTESTUALI MOTIVI
Nella causa iscritta al n…../18 del r.g., promossa
DA
C. A., rappr. e difeso dall’ Avv. V. P.;
- OPPONENTE
CONTRO
A… C…. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.
e difeso dall’ Avv. M.P.;
- OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
Dalla produzione documentale è emerso inequivocabilmente dal verbale di prosecuzione del 13/9/2017, della procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 richiesto da C. G. alla A… C….. S.r.l., sottoscritto dall’opponente e dal proprio legale che lo stesso ha inteso di ‘iniziare la procedura, sottoscrivendo l’accettazione del regolamento di A… C… e impegnandosi a versare le indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.
Pertanto si può ben dire che procedura è cominciata in quanto continuata dopo il primo incontro e senza che lo stesso si fosse chiuso per mancata volontà di accordo e senza che può essere ritenuto tale manifestazione volontà sia dipeso da errore o quanto meno da dolo altrui.
Ciò consegue che parte opponente è obbligata a corrispondere la mediazione come da tabella contenuta nel regolamento che il accettato sottoscrivendo il detto verbale e che ammonta alla somma di 395,00 oltre iva al 22% per un totale di €. 481,90, ritenuto lo scaglione valore indicato nell’istanza di mediazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigetta l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 88/18 emesso dal Giudice di Pace di Siracusa.
Condanna parte opponente al pagamento in favore dell’opposta del presente giudizio che liquida nella somma di €. 300,00 per oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Siracusa il 22/6/2018.