Quali conseguenze per la parte che non partecipa alla mediazione?

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Avv. Bianca Alagna

Tribunale di Padova, sentenza del 17/07/2018

A cura del Mediatore Avv. Bianca Alagna da Sassari.
Letto 2412 dal 21/09/2018

Commento:
La mancata partecipazione, senza motivo, al procedimento di mediazione, può portare all'irrogazione nei confronti della parte che si rende protagonista di detto comportamento scorretto, di due diverse tipologie di sanzioni: da un lato, si tratta di una circostanza valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Dall'altro, invece, ex art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, la parte può essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
 
SEZIONE PRIMA CIVILE
 
Il Tribunale Ordinario di Padova, sezione prima civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv. Emanuela Marti ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
 
SENTENZA
 
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7120/2014 promossa da:
 
M.M.A. (C.F.(...)) con il patrocinio dell'Avv. Michele Benetazzo jr. del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Devis Guidolin del Foro di Padova, con studio in Cittadella (PD), Via Alighieri n.46/1
 
ATTRICE
 
CONTRO
 
C.P. (C.F.(...)) con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Fabris del Foro di Vicenza e Claudio Michelon del Foro di Padova, domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Piazzale Stazione n.6a
 
CONVENUTO
 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE
 
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione del 03.07.2014, ritualmente notificato, M.M.A. adisce codesto Tribunale affermando di aver contratto matrimonio in data 22.05.1971 con C.P., in regime di separazione dei beni dal 16.04.1992, dall'unione sono nate due figlie, nel (...) e nel (...). Nel 2011 veniva richiesta dal coniuge C. la separazione e con Provv. del 12 luglio 2012, ad oggi ancora in corso, il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo a carico di C.P. il contributo al mantenimento della moglie per una somma pari ad Euro1.300,00. Con atto notarile del 28.12.1978 veniva costituita dai coniugi l'impresa familiare DEST di C.P. alla quale M.M. afferma aver sempre svolto attività lavorativa fino ai 2004, senza aver percepito alcuna retribuzione né avendo mai partecipato agli utili.
 
Si riferisce che dal patrimonio immobiliare dei coniugi risultano in comunione, con proprietà al 50% tra i coniugi, i seguenti immobili: COMUNE DI G. N.C.E.U. - Fg.(...) (ex Sez.A - Fg.(...)) m.n. (...) sub (...), Via G. N., P.1., Cat (...), cl.(...), vani 4,5 RC EURO 511,29 (ex prot. (...) del 1982) m.n. (...) sub(...), Via G. N., P.ST., Cat.(...), cl.(...), mq.12 RC EURO 15,49 (ex prot.(...) del 1982) (abitazione villeggiatura);
 
COMUNE DI S. P. IN G. - N.C.E.U. - Fg.(...) m.n.(...) sub(...), Via D. L. S. n. 2/AB, P.T., Cat. (...), cl.(...), mq.96 RC EURO 1.586,56 (Bar Grifone); che quest'ultima è una unità commerciale adibita ad esercizio pubblico e locata dal momento dell'acquisto, 16.04.1992, e i cui canoni locativi risultato pagati, fino al 2012, su un conto corrente intestato esclusivamente a C.P. e non condiviso con la coniuge.
 
Viene altresì precisato che anche i canoni locativi relativi all'immobile di proprietà esclusiva di M.M., acquistato in data 16.04.1992, e relativi al periodo dal giugno 1994 al settembre 2000, sono stati versati nel conto corrente esclusivo C. e non resi alla M., alla quale spettavano in via esclusiva.
 
Di talchè le rassegnate conclusioni volte ad ottenere le somme relative all'attività lavorativa prestata dalla M. nell'impresa familiare, i canoni di locazione, considerati illegittimamente ritenuti, relativi a beni della stessa nonché la liquidazione del 50% degli strumenti finanziari di proprietà comune ed incassati esclusivamente dal C. e lo scioglimento della comunione sugli immobili comuni.
 
Con comparsa del 14.11.2014 si costituiva C.P., non opponendosi allo scioglimento della divisione dei due immobili in comunione e rigettando tutte le domande avanzate. Viene negata qualsiasi attività lavorativa asserita e prestata dalla M. nell'impresa familiare, affermando che la stessa si sarebbe occupata del menage familiare e delle figlie, ottenendo ugualmente il versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici. Si ritiene che i canoni locativi degli immobili rilevati da parte attrice siano confluiti in un conto corrente formalmente ad intestazione esclusiva di C.P. in base ad un accordo familiare, da tale conto venivano prelevate somme sia per interesse personale che familiare ed allo stesso la sig.ra M. aveva libero accesso e poteva sempre prelevare.
 
In data 12.03.2014 è stata esperita mediazione con esito negativo per mancata ed ingiustificata partecipazione della parte C.P..
 
Dopo la prima udienza, stante la richiesta attorea, con Ordinanza del 08.01.2015, il G.I. disponeva la separazione della domanda relativa alla distribuzione degli utili dell'impresa familiare e la prosecuzione della causa per le restanti domande.
 
La causa è stata istruita mediante disposizione di una C.T.U. sul seguente quesito:" Il CTU esaminati gli atti ed i documenti disponibili, ispezionati i beni immobili in comunione, effettuate le visure presso il Catasto e la Conservatoria dei R.R.I.I. assunta ogni necessaria informazione anche presso i pubblici uffici: descriva i beni; accerti la sussistenza di eventuali diritti reali di terzi esistenti sugli stessi; accerti le regolarità urbanistica ed edilizia e la sussistenza delle condizioni di libera commerciabilità; stimi il valore commerciale e locativo; valuti la divisibiltà dei beni secondo le quote dei comproprietari; rediga il corrispondente progetto di riparto anche articolato in diverse ipotesi, tenendo conto sia della sussistenza di fatto che delle preferenze eventualmente espresse, quantificando eventuali conguagli; tenti la conciliazione delle parti." CTU nominata Geom. Fabiola Zerbetto, elaborato depositato in data 15.12.2016. Nell'ambito della C.T.U. le parti concordavano per un progetto divisionale proposto.
 
Ritenuta la causa istruita è stata trattenuta a sentenza in data 17.07.2018.
 
In accoglimento della domanda divisionale la C.T.U. svolta, che si intende qui riportata e di cui si accolgono le risultanze, ha in primis evidenziato i beni oggetto della comunione esistente tra le parti. Questi sono stati individuati in: COMUNE DI G. (V.) catasto fabbricati Foglio (...) art.289 sub (...) cat.(...), classe (...), cons. vani 4,5 mq. Sup. Catastale 64, rendita Euro511,29 - Via G. N. - P.1.S1 -(appartamento al primo piano e ripostiglio al piano interrato), part.(...) sub(...) cat.(...), classe (...), cons.12, sub catastale mq.12, rendita Euro15,49 Via G. N. piano S1 (posto auto). Il valore commerciale di tale bene è indicato in Euro95.200,00, il valore locativo di Euro5.000,00 annui;
 
COMUNE DI S. P. IN G. (P.) Catasto fabbricati foglio (...) part.(...) sub (...), cat. (...), classe (...), consistenza 96 mq. Sup. catastale mq107, rendita Euro1.586,56 - Via D. L. S. n. 2/AB, P.T., (locale commerciale). Il valore commerciale è di Euro132.250,00 ed il valore locativo di Euro12.960,00 annui.
 
Ne è stata confermata l'intestazione, le quote di proprietà ed accertata la non divisibilità. In accoglimento della proposta divisionale, le parti concordano per l'attribuzione alla attrice del bene di San Pietro in Gù, per Euro132.250,00 ed alla parte convenuta del bene di Gallio, per Euro95.200,00. E' previsto un conguaglio a favore di C.P. di Euro18.525,00.
 
Risulta documentalmente accertato che tali beni siano stati locati e che i canoni relativi alla locazione dei bene Gallio, dal giugno 1994 al settembre 2000, ed i canoni dei locale commerciale ("Bar Grifone"), fino al luglio 2012, siano stati versati su di un conto corrente il cui esclusivo intestatario risulta C.P. (Doc.13 parte attrice). Tale rilievo appare non contestato dal convenuto e confermato dallo stesso: "I denari presenti sul conto del convenuto, provenienti dalle locazioni di entrambi i coniugi e dall'attività imprenditoriale..." (pag.5 comparsa di costituzione convenuto);"...I denari presenti nel conto del convenuto, provenienti dalle locazioni di entrambi i coniugi...."(pag.6 memoria n.1 ex art.183 VI co. c.p.c. parte convenuta) ed ancora: "...sul conto corrente (di C.P.) era pacificamente unica fonte di liquidità per entrambi i coniugi e i canoni di affitto percepiti da entrambi costituivano una parte del cash flow necessario per un nucleo di quattro persone...". Documentalmente appare accertato che i coniugi M./C., coniugati dal 1971, abbiano acquistato con atto del 29.05.1982 l'immobile sito in G., con intestazione ad entrambi e del quale risultano proprietari al 50%, risultino poi proprietari al 50% dell'immobile in San Pietro in Gù dal 16.04.1992, data in cui hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni. A seguito della separazione tra i coniugi e la pronuncia del Provv. del 12 luglio 2012, risultano esistere beni in comproprietà, come rilevato, dei quali ciascun coniuge è proprietario esclusivo al 50% e sugli utili dei quali ha un diritto pari al 50%, risultano poi beni di esclusiva proprietà della coniuge M., i cui utili debbono ritenersi di sua esclusiva spettanza. Risultano dei conti correnti dei quali se l'intestatario è uno solo dei coniugi, tale conto spetterà a lui in modo esclusivo. Se la coppia è in separazione dei beni il conto intestato ad uno solo dei coniugi rimane di proprietà di questi e non andrà diviso. Andrà diviso soltanto il conto cointestato. Tuttavia se viene dimostrato che in tale conto corrente siano stati versati utili derivanti da beni di proprietà esclusiva e non vi sia prova di contestazione o di volontà alla cointestazione di tali somme, queste dovranno essere restituite. (Cass.Civ.11.10.2016 n.20457). Nella fattispecie de qua risulta incontestato che esista un conto corrente il cui esclusivo intestatario è C.P. e nel quale sono confluite le somme relative alle locazioni degli immobili in comproprietà con M.M. ed in proprietà esclusiva della stessa. Non risulta provata l'esistenza di alcun accordo intercorso tra i coniugi con cui veniva stabilita una gestione comune delle entrate familiari ed una condivisione delle spese senza che ciò non potesse prevedere una cointestazione del conto corrente, né appare provata l'utilizzazione continuativa di somme da parte dell'attrice per esigenze proprie e/o familiari per importi corrispondenti alle somme trattenute o una implicita volontaria accondiscendenza della coniuge a che tutte le entrate della famiglia fossero di esclusiva spettanza del marito con rinuncia a qualsivoglia pretesa. Risulta, invece, l'esistenza di beni di proprietà di M.M., locati e l'esistenza di utili incontestabilmente confluiti in un conto corrente esclusivo di parte convenuta e non restituiti. Gli elementi probatori, precisi e concordanti, comportano conseguentemente che parte convenuta sia tenuto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto.(ex multis: Cass.Civ.41829/2014, Cass. Civ.38045/2014, Cass.Civ.16655/2010). Tale rilievo appare assorbente.
 
Da quanto documentato i canoni di locazione relativi all'immobile commerciale trattenuti sono relativi al periodo che va dal novembre 1993 al luglio 2012 e corrispondono ad Euro191.668,64, e spettano a M.M. per il 50%, pari ad Euro95.834,32; gli utili relativi all'immobile di San Pietro in Gù, di proprietà esclusiva di M.M., documentalmente provati e trattenuti, risultano dal giugno 1994 al settembre 2000, corrispondenti ad Euro49.897,60.
 
Dagli atti e dall'istruttoria svolta non risulta contestato anche il credito vantato dall'attrice relativo alle somme trattenute dal convenuto e relative alla liquidazione di fondi di investimento PD (...) e PD (...) su C.R. cointestati con la moglie (Doc.37 attrice), e che residua, dopo i prelievi posti in essere dalla M. stessa e provati in corso di causa, in una somma pari ad Euro13.929,02.
 
Per quanto evidenziato, considerata la non contestata domanda di scioglimento della comunione e considerate le situazioni creditorie di parte attrice nei confronti del convenuto, si accolgono le conclusioni attoree.
 
E' stato addotto che il convenuto abbia omesso di partecipare al procedimento di mediazione senza motivo, tale circostanza, oltre ad essere, come è noto, valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comporta la sanzione comminabile ex officio prevista dall'art.8, co5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art.2, comma 35 sexies D.L. 13 agosto 2011, ovvero la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio nei confronti della parte costituita che, nei casi previsti dall'art.5 dello stesso decreto legislativo, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo.
 
Le spese seguono soccombenza e vengono liquidate come al dispositivo nel rispetto del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 del 8 marzo 2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate, del valore della controversia e dell'attività di mediazione.
 
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla C.T.U.
 
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone:
 
1) dichiara sciolta la comunione relativa ai beni: - COMUNE DI S. P. IN G. - N.C.E.U. - Fg.(...) m.n.(...) sub(...), Via D. L. S. n. 2/AB, P.T., Cat. (...), cl.(...), mq.96 RC EURO 1.586,56 (Bar Grifone) - COMUNE DI G. N.C.E.U. - Fg.(...) (ex Sez.A - Fg.(...)) m.n. (...) sub (...), Via G. N., P.1., Cat (...), cl.(...), vani 4,5 RC EURO 511,29 (ex prot. (...) del 1982) m.n. (...) sub(...), Via G. N., P.ST., Cat.(...), cl.(...), mq.12 RC EURO 15,49 (ex prot.(...) del 1982) (abitazione villeggiatura);
 
2) accertato che gli immobili non sono divisibili, assegna a M.M.A. la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita nel : COMUNE DI S. P. IN G. (P.)-N.C.E.U. - Fg.(...) m.n.(...) sub(...), Via D. L. S. n. 2/AB, P.T., Cat. (...), cl.(...), mq.96 RC EURO 1.586,56; assegna a C.P. la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare sita nel: COMUNE DI G. (V.) N.C.E.U. - Fg.(...) (ex Sez.A - Fg.(...)) m.n. (...) sub (...), Via G. N., P.1., Cat (...), cl.(...), vani 4,5 RC EURO 511,29 (ex prot. (...) del 1982) m.n. (...) sub(...), Via G. N., P.ST., Cat.(...), cl.(...), mq.12 RC EURO 15,49 (ex prot.(...) del 1982) e dispone che M.M.A. versi a C.P., a titolo di conguaglio la somma pari ad Euro18.525,00;
 
3) condanna C.P. al versamento a favore di M.M.A. della somma di Euro145.731,92 corrispondente ai canoni locativi relativi agli immobili siti nel Comune di Gallio e nel Comune di San Pietro in Gù indebitamente trattenuti con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
 
4) condanna C.P. al pagamento a favore di M.M.A. della somma di Euro13.929,02 quale residuo della liquidazione di strumenti finanziari comuni alle parti con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
 
5) condanna C.P. alla rifusione a favore di M.M.A. delle spese di lite che vengono liquidate in Euro 20.639,15 oltre IVA, CPA rimborso spese forfettarie;
 
6) pone definitivamente a carico di C.P. le spese della C.T.U. ;
 
7) ordina la trascrizione della presente sentenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
 
Così deciso in Padova, il 17 luglio 2018.
 
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2018.

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Chi è l'autore
Avv. Bianca Alagna Mediatore Avv. Bianca Alagna
Sono laureata in giurisprudenza ed ho da sempre studiato per diventare avvocato. L'avvocatura non è, quindi, un ripiego, ma una attività da me svolta con grande passione ed interesse.
Essere avvocati per me significa aiutare il cliente a risolvere un problema. Sempre più spesso mi accade che tale risoluzione, piuttosto che nelle aule di un Tribunale, avvenga attraverso delle trattative con i colleghi o le controparti e ciò proprio perchè a volte, per risolvere un problema, non è necessaria la s...
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