Testo integrale:
Tribunale di Roma
Sentenza n. 20267 22 ottobre 2019
Omissis La causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo avendo il difensore inviato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 20 giugno 2018, come da ricezione telematica da parte della Cancelleria del Tribunale.
È a questo punto da rilevare che l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5 comma 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione obbligatoria, si verifica per effetto non già della mera presentazione dell'istanza di mediazione, ma solo nel momento in cui essa è comunicata alle altre parti, adempimento a cui può provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, la stessa parte istante.
Nel caso in esame è pacifica la circostanza, evidenziata anche in citazione, che l'attore aveva ricevuto il verbale dell'assemblea in data 2 novembre 2017 ed aveva comunicato l'avvio della procedura di mediazione con raccomandata del 7 dicembre 2017 ricevuto dal Condominio il successivo 13 dicembre 2017.
Ne deriva che l'impugnazione della delibera assembleare è stata proposta al di là del termine di 30 giorni stabilito in materia dall'art. 1137 c.c.
Tale disposizione poi non incorre in sospetto vizio di incostituzionalità nella parte in cui impedisce la decadenza della domanda giudiziale solo dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non quindi dal solo deposito dell'istanza di mediazione;
e ciò proprio in ragione della funzione acceleratoria del termine in discussione che - imponendo la comunicazione della istanza di mediazione unitamente alla fissazione della data del primo incontro dinanzi al mediatore - risponde all'esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione ed evitare nel contempo che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge e non risultando essere stato prospettato alcun vizio suscettibile di valutazione sotto il profilo della nullità. È del resto da considerare che il condominio, nel valutare il terzo punto all'ordine del giorno, aveva approvato il preventivo dei lavori presentato dalla società --- S.R.L. sulla base della ripartizione prevista dall'articolo 1126 del codice civile. È pertanto da ricordare che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni. È altresì escluso che possa ravvisarsi un vizio di nullità con riguardo alle determinazioni assunte a seguito dell'esame del IV punto all'ordine del giorno concernente le iniziative finalizzate al recupero di ammanchi di cassa, che sarebbero stati determinati da condotte dell'ex amministratore ---, non avendo la parte che ne aveva interesse dimostrato che l'assemblea - nel decidere “di chiudere la questione con la precedente amministratrice” autorizzando l'amministratore “a conguagliare l'importo di circa euro 7.000,00 con il fondo cassa affitti” - abbia in sostanza approvato una transazione, nulla essendo dato sapere con specifico riguardo a tali ammanchi e sul loro ammontare.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede, dichiara inammissibili le domande proposte da --- e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del Condominio --- che si liquidano in complessivi ---, oltre accessori come per legge.
Roma, 22/10/2019