Testo integrale:
Tribunale di Pavia
Sezione III Civile
Dott. Marzocchi
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
XX
attori opponenti
contro
YY
convenuta opposta
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 22.01.2015;
Vista l’istanza di autorizzazione a precisare le conclusioni avanzata;
Letti gli atti del giudizio, considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti, consistita anche nel manifestato impegno dei difensori di raggiungere un accordo amichevole;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto che emergono dagli atti;
Ritenuto infine che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all’incontro preliminare, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione,
come istituita dal D.Lgs. 28/2010, ma è necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare i quali dichiarino la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014);
Non autorizza, allo stato, le parti a precisare le conclusioni;
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/ 2013;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare
tra il mediatore e i soli legali delle parti;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc;
Invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Fissa nuova udienza in data 13 maggio 2015, ore 10,00 per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo, per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità ex art. 1, co. 1, D.L. 132/14, convertito in L. 162/14, del trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, co. 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia;
Assegna alle parti il termine di legge di quindici giorni dalla comunicazione dell’ ordinanza per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010.
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 9.3.2015.
Il Giudice
Dott. Giorgio Marzocchi