Per effettiva partecipazione alla mediazione si intende che le parti devono procedere oltre il primo incontro informativo.

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Avv. Daniela Pagliarosi

Tribunale di Roma, ordinanza 19.02.2015

A cura del Mediatore Avv. Daniela Pagliarosi da Frosinone.
Letto 3025 dal 15/03/2015

Commento:
Ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente. La mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Testo integrale:

Roma 19.2.2015
RG.48207-11
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, osserva:
Va riservato all'esito di quanto segue la decisione sulla ammissione di ulteriori mezzi istruttori.
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Roma Capitale, per quella che è la assoluta esperienza di chi scrive, è usa NON partecipare, pur quando ritualmente convocata, in mediazione.
Quanto meno per questo genere di cause (insidie stradali).
Si potrebbe ipotizzare che tale scelta derivi dalla convinzione che in molti casi le domande
che sono sottese a richieste di risarcimento di danni in subiecta materia incontrino difficoltà probatorie nonché di altro genere e che pertanto sia inutile, ove convocati, aderire all'invito di partecipare all'esperimento di mediazione.
Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario, occorre richiamare l'attenzione dell'Ente Territoriale sulla circostanza che quand'anche una ridotta percentuale di cause meritasse positiva considerazione da parte del soggetto proprietario delle strade urbane (Roma Capitale), proprio in considerazione di ciò NON sarebbe giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
Tale segnalazione assume vieppiù un pregnante ed elevato significato nonché una severa efficacia in presenza di un invio in mediazione demandata dal Giudice, che presuppone il previo effettuato vaglio, l' esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti.
Trattandosi, quanto alla convenuta (Roma Capitale) di amministrazione pubblica, si rammenta che, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo.
Ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in
materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633, 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo sulla proposta del giudice e/o dell'invio in mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della sentenza.
Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo
amichevole.
Va fissato il termine di gg. 15, decorrente dal 15.3.2015, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decr.legisl. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 (2) e 96 III° cpc (3)
.
P.Q.M.
- DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl. 28/2010, della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (4), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento mediazione; riservandosi in caso contrario di convocare le parti;
- INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta conseguenze previste dalla norma stessa;
- VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2015, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs.28/10;
- RINVIA all’udienza del 3.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 19.2.2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
 
 
(1) Viene dedotta la presenza di una buca posta fra due tombini all'interno della quale l'attore sarebbe sprofondato rimanendovi incastrato con tutto l'arto destro sino alla sommità della coscia.
E' stata altresì espletata una consulenza medica dalla quale le parti potrebbero trarre utili elementi conoscitivi e facilitativi al fine del perseguimento di un accordo.
Nel caso di specie: a) è intervenuta la Polizia Municipale che ha riscontrato l'esistenza di una pericolosa buca; b) solo a seguito dell'intervento è stato provveduto a metterla in sicurezza; c) sono state prodotte significative fotografie della dedotta "insidia".
E' nota la rigorosa giurisprudenza che fa onere al committente (proprietario del sedime) di dimostrare l'esistenza di specifici requisiti (vale a dire la solidità e adeguatezza dell'impresa incaricata e la mancanza di inframmettenze) affinché la responsabilità per danni sia addebitabile al solo appaltatore.
Sul primo requisito Roma Capitale nulla ha dedotto e provato.
(2) Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa,
condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92
(3) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
(4) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto – incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia ai fini che qui interessato di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli.

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Chi è l'autore
Avv. Daniela Pagliarosi Mediatore Avv. Daniela Pagliarosi
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Frosinone dal 1998, svolgo la mia attività professionale nell'ambito del diritto civile, occupandomi di tutela risarcitoria, contratti e obbligazioni, diritto di famiglia, fallimentare, locazioni abitative e commerciali. Ho seguito numerosi corsi di aggiornamento su tali aspetti del diritto.
Sono mediatore professionista, con esperienze positive sia come mediatore che come consulente delle parti. Credo in tale nuovo strumento in quanto abbatte i tempi ed i co...
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