Commento:
Il tribunale di Milano torna sul tema della partecipazione personale delle parti e, conformandosi al principio dettato da Cassazione n. 8473/2019, riafferma nel caso di specie la necessità di una procura speciale sostanziale conferita al difensore con lo “specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Mediatore Dott.ssa Marina Gracola
Ho intrapreso gli studi giuridici per un innato senso della giustizia che pensavo trovasse il suo sbocco naturale nell'applicazione in senso stretto della regola, del diritto.
Negli anni di praticantato in uno studio che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e di problematiche legate alla locazione, mi sono scontrata con la realtà delle situazioni, con i problemi e i bisogni concreti delle persone vere ed ho “scoperto” che la stretta applicazione della norma e della procedura da ...
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