Commento:
Il Tribunale di Termini Imerese affronta la tematica relativa a chi tra opponente e convenuto opposto spetti dar corso alla procedura di mediazione in caso di oppossiizone a decreto ingiuntivo.
Il Giudice accoglie l'interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è "l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile".
Il Giudice accoglie l'interpretazione data da Cass. Civ., Sez. III, 3.12.2015, n. 24629 secondo cui: è "l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente - convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile".