Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
XIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. --/2014 R.G. promossa da: C.. con il patrocinio dell'avv. C.. e dell'avv. -- .; con elezione di domicilio in MILANO presso l'avvocato suddetto - Attore
contro
C. ..., con il patrocinio dell'avv. --. Convenuto
- Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. --/2014, emesso il -- dal Tribunale di Milano e depositato il --.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art.58 co.2 L.69/2009 e art.132 cpc novellato.
Per quanto riguarda domande, ecceioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n. 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento n. 00 del 2014 R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dalla odierna opponente a cui ha fatto seguito il conseguente decreto ingiuntivo telematico n. --/2014, emesso il --- dal Tribunale di Milano e depositato il ---. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice mediante notifica di atto di opposizione. Incardinato ritualmente il giudizio e costituitosi il contraddittorio tra le parti;
in prima udienza rigettata l'istanza di sospensiva dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato alle parti, all'esito, il termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 28/2010 e 71 quater disp. att. c.c.; non incardinato tale procedimento di mediazione nelle more; alla udienza del 9/4/2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 11/9/2015; a tale udienza le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e la causa è stata rinviata alla odierna udienza, al termine della quale, all'esito della discussione orale, è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) - In via preliminare va decisa la eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata da parte odierna opposta, per mancata esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria opposta.
Osserva questo Giudice che la Legge n. 98 del 2013, introducendo il nuovo art. 71 quater disp. att. c.c. nel corpo delle disposizioni che regolano la materia condominiale, ha previsto lo svolgimento della Mediazione obbligatoria in materia condominiale a pena di improcedibilità della controversia, chiamando il D.Lgs.28/2010.
Come è noto tale normativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 28/2010, prevede che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento.
Tanto è avvenuto nel presente giudizio, all'esito della prima udienza, ma le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione. Ne consegue l’improcedibilità dell'opposizione ai sensi del comma I bis dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.
Questo Giudice ritiene condivisibile l'orientamento già espresso in precedenza da altri Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib. Firenze 30/10/2014, Trib. Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 3.12.2015, n.24269) che individua nell'opponente il soggetto su cui grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione e destinato, anche, a subire gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale giudizio, infatti, l'opponente ha la veste processuale di attore e la sua attività, essenzialmente, ha l'onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l'opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt.647 e 650 cpc; sia evitando che il processo si estingua, ai sensi dell'art. 653cpc. Suo è, quindi, l'interesse non solo a proporre e coltivare il giudizio di opposizione ma anche a consentirne la procedibilità.
Ne consegue che, una volta dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come avviene nel caso di estinzione del processo. Ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo comporterebbe, invece, a carico della parte opposta, l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto.
Tanto contraddirebbe, da un lato, la ratio del giudizio di opposizione che, a fronte della emissione di un titolo destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, ha la propria particolarità nel rimettere al debitore ingiunto l'onere di provvedere alla instaurazione di un giudizio rivolto a sottoporre al vaglio del giudice la fondatezza del credito ingiunto; e, dall'altro, il dettato del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, laddove prevede la non applicabilità del comma I bis dello stesso testo normativo al Procedimento di ingiunzione.
Proprio con riferimento al combinato disposto di tale dettato normativo, ritiene questo Giudice che, opinare diversamente determinerebbe una inammissibile disparità tra quei ricorrenti che, esonerati della necessità di far precedere la procedura monitoria, sommaria, dalla istanza di mediazione, non ne sarebbero onerati neppure successivamente per la mancata, tardiva, irrituale o non coltivata opposizione e quelli che, invece, diverrebbero onerati di tale incombenza a seguito di una tempestiva, rituale e proseguita opposizione da parte di chi assume la veste processuale di attore, introducendo un giudizio, solo meramente eventuale, in via ordinaria.
Ritiene questo Giudice, di conseguenza, che, per tutte le considerazioni esposte, l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo telematico n. --/2014, emesso il --- dal Tribunale di Milano e depositato il ---.
2) - Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91cpc e parte attrice va condannata al pagamento a parte convenuta delle stesse che, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 10/03/2014 n.55 e tenuto conto del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da parte opponente;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo telematico n. --/2014, emesso il -- dal Tribunale di Milano e depositato il -- e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.653 e 654 cpc;
- condanna parte attrice-opponente a pagare in favore del convenuto-opposto C., le spese e competenze di lite che liquida in Euro.3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, epa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex articolo 281 sexies cpc e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano il 9 dicembre 2015.