Nullità della mediazione per omessa comunicazione dell'incontro.

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Avv. Giovanni Antonio Manca

Tribunale di Messina, ordinanza 10.5.2017

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Antonio Manca da Sassari.
Letto 5405 dal 26/05/2017

Commento:

Il differimento dell’incontro di mediazione deve essere comunicato correttamente al convenuto per consentirne la sua partecipazione. L’omessa comunicazione costituisce una violazione del principio del contraddittorio che rende nulla la procedura di mediazione                                                            .
 

Testo integrale:

TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Letti gli atti del giudizio;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.5.2017;
vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della mediazione;
rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del contraddittorio;
rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la C.C., il S. e la C. A. , è stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò non risulta dal verbale di mediazione);
rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 29.9.2015;
rilevato, peraltro, che la C.C.  ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun avviso;
ritenuto che la mancata partecipazione della C.C.  e delle altre parti non possa considerarsi ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del presente provvedimento da parte della Cancelleria;
P.T.M.
 Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;
Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.
Rinvia la causa all’udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l’esito della mediazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite.
 Messina, 10 maggio 2017
Il Giudice
dott.ssa Milena Aucelluzzo

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Chi è l'autore
Avv. Giovanni Antonio Manca Mediatore Avv. Giovanni Antonio Manca
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari, con Studio in Sassari.
Consegue, nel settembre 2005, presso l'Università degli Studi di Sassari il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali, indirizzo Giuridico-Forense.
Esercita la professione di avvocato operando prevalentemente nel settore del diritto civile e penale.
Iscritto dal 2011 nell'elenco dei Mediatori presso l'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.





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