Commento:
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la banca X assumeva di essere creditrice di Y, in qualità di debitore principale, e di Z, quale coobbligato in solido, per l'inadempimento di un contratto di finanziamento stipulato con xxx, credito acquistato all'interno di un'operazione di cessione di crediti in blocco. Il Tribunale accoglieva la domanda monitoria. Avverso il decreto ingiuntivo il debitore ingiunto proponeva formale opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., fondata in via preliminare sul mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Chiedeva quindi di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare la società finanziaria alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la banca X con deposito di comparsa di risposta, nella quale preliminarmente chiedeva la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la concessione dei termini per l'instaurazione della mediazione obbligatoria. Nel merito respingeva le avverse deduzioni in quanto infondate e si riportava alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria. Chiedeva quindi la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice Istruttore negava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevava d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, onerando parte opposta di avviare il procedimento nel termine di legge assegnato.
All'esito, la parte onerata ometteva di produrre il verbale di mediazione, per cui la causa veniva rinviata per consentire la prova del perfezionamento della condizione di procedibilità. Successivamente, prodotto il verbale di mediazione con esito negativo, il Giudice sollevava il contraddittorio processuale sulla procedibilità della domanda alla luce della effettiva partecipazione personale delle parti o dei rispettivi difensori muniti di idonea procura speciale, quindi la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle memorie conclusionali, parte opponente ribadiva l'eccezione di improcedibilità e la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo. Dall'altra parte, la società opposta insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, specificando che il tentativo di mediazione era stato promosso nei confronti del solo Y per mero errore, mentre dalla istanza inoltrata all' organismo di mediazione si poteva chiaramente evincere l'intenzione di instaurare il subprocedimento nei confronti di entrambe le parti.
Il tribunale ritiene assorbente la questione della procedibilità della domanda. Il tentativo di mediazione infatti è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti.
La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite, richiamando l’art. 8 d.lgs. 28/2010 e Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473. Tale obbligo non comporta che la partecipazione sia attività non delegabile, ma che il delegato sia munito di apposita procura speciale sostanziale che lo abiliti a disporre dei diritti del soggetto (cfr. ex multis Corte appello Napoli, 29/09/2020, n.3227; Tribunale Milano, 02/07/2019, n.6458).
Ne discende che la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri. Nel caso di specie, dal verbale di mediazione risulta che davanti al mediatore sia comparso esclusivamente l' avv. A., qualificato come difensore della parte. In realtà, non risulta essere stata rilasciata all' avv. A. né una procura speciale, né una mera procura alle liti, dal momento che le uniche procure agli atti sono quella conferita all' avv. B (procura generale per atto notarile del 6/7/2018) e la procura alle liti da questi rilasciata in favore dell' avv. C. I poteri dell'avv. A. non possono essere desunti in maniera implicita nemmeno dalla facoltà, genericamente conferita all'avv. C., di "nominare avvocati con gli stessi o più limitati poteri", perché priva di ogni riferimento al procedimento di mediazione. Tra l' altro, anche se l'avv. A. fosse stato in possesso di procura conferita dai difensori della società, tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante, dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare.
L' assenza della parte istante - o di un suo rappresentante munito di validi poteri sostanziali - ha reso del tutto inefficace il tentativo di mediazione, per cui la condizione di procedibilità non può dirsi avverata. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l'invito alla mediazione sia stato rivolto ad uno solo degli opponenti, il sig. Y. (cfr. istanza di mediazione depositata il 15/09/2021). Anche sotto questo profilo, la condizione di procedibilità non potrebbe comunque dirsi soddisfatta nei confronti di tutte le parti interessate, quanto meno nei confronti della opponente Z. Pur essendo stati sottoposti al contraddittorio delle parti, questi rilievi non sono stati oggetto di alcuna integrazione documentale da parte della società opposta, che si è limitata a specificare che la procedura era stata instaurata nei confronti del solo Y. per mero errore, ma non ha fornito alcuna indicazione sui poteri conferiti all' avv. A. per rappresentare la società davanti al mediatore.
L’ eccezione di improcedibilità della domanda è ritenuta fondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto viene revocato (Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n.19596). °