Nessuna disposizione normativa prevede la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale

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Avv. Simona  Guido

Tribunale di Velletri, 21.12.2024, sentenza n. 2626, giudice Sonia Piccinni

A cura del Mediatore Avv. Simona Guido da Lecce.
Letto 188 dal 10/09/2025

Commento:

La controversia ha ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 c.c. per consentire l’accesso ad un fondo intercluso a causa di uno smottamento del terreno. Il giudizio era stato preceduto da un infruttuoso tentativo di conciliazione svoltosi sei (6) anni prima. Le signore convenute lamentavano che tale mediazione avesse perso la sua efficacia ai fini della proposizione della domanda giudiziale. Tale eccezione viene ritenuta priva di pregio.
È documentalmente provata la preventiva instaurazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con verbale del 26.11.2013, attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti. Il tribunale ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, risultando del tutto irrilevante che il relativo procedimento si sia svolto diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata e meritevole di accoglimento pertanto il tribunale, previo pagamento da parte dell'attore in favore delle convenute della somma di Euro 5.462,55 a titolo di indennità, dichiara costituita la servitù di passaggio (il ctu ha accertato che il fondo di proprietà di parte attrice è intercluso in senso assoluto e che l'unica soluzione possibile, che rispetti il criterio del c.d. "minimo mezzo" è quella di accedere attraverso la proprietà delle convenute).°

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7297 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, pendente
tra
(...), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti (...), giusta procura in atti
ATTORE e
(...), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti (...), giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.05.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
  1. Con atto di citazione ritualmente notificato (...) ha agito in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale deducendo:
  • di essere proprietario di un fondo sito nel Comune di Segni, località "(...)", posto tra la via (...), identificato al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio (...), partile (...) e (...), giusto atto di compravendita del 9.08.1977 a rogito del Notaio (...) (rep. n. 484347; racc. n. 12570);
  • che al terreno si accedeva in origine tramite la strada vicinale "(...)", concepita prevalentemente per il transito di animali e utilizzata, successivamente, anche per il transito di uomini e mezzi;
  • che il terreno di proprietà dell'attore è circondato da altri fondi, tutti di proprietà di soggetti diversi;
  • che nell'anno 2005 una porzione di terreno a monte della predetta strada vicinale ha subito un forte smottamento, che ha determinato un riversamento del terreno a valle e la conseguente ostruzione della strada;
  • che, in seguito a detto fenomeno, il Comune di Segni ha posto in essere esclusivamente opere urgenti di contenimento;
  • che, pertanto, dal 2005 la strada vicinale è divenuta impraticabile proprio per la presenza del terreno derivante dallo smottamento;
  • che il fondo di proprietà dell'attore risulta, pertanto, allo stato, intercluso;
  • che per procedere al ripristino dell'originario stato della strada vicinale sarebbe necessario un ingente investimento di denaro, non adeguato al valore dei terreni interclusi;
  • che l'unica possibilità di accedere al terreno dell'attore è costituita dalla previsione di una servitù di passaggio coattiva a carico di uno dei due fondi confinanti a valle, di proprietà, rispettivamente, di (...) e della famiglia (...)
  • che tra le due opzioni, la soluzione preferibile è quella di consentire il passaggio sul fondo di proprietà (...) in quanto non solo più conveniente da un punto di vista economico ma anche più vantaggioso sotto il profilo del minor disagio da arrecare ai proprietari dei fondi serventi;
  • che con nota prot. n. 9721 del 19.07.2012, in riscontro ad una precedente richiesta avanzata dall'attore, il Comune di Segni definiva la strada denominata "(...)" una "mulattiera" e attestava che la stessa "non è carrabile con mezzi meccanici per la coltivazione del fondo";
  • che in assenza di provvedimenti da parte del (...) finalizzati a rendere percorribile la strada, l'attore ha tentato di addivenire ad una soluzione conciliativa con gli odierni convenuti;
  • che le richieste sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro.
Sulla base di dette allegazioni l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:
"- costituire a carico del fondo insistente sul territorio del Comune di Segni, in via (...), foglio (...), particelle nn. (...), di proprietà delle Sigg.re CP_1 (...) una servitù di passaggio coattivo in favore del fondo sito nel territorio del medesimo Località "(...)", posto tra la via (...), distinto in catast al foglio (...), particelle (...), di proprietà di (...) per l'effetto, previa espletando. CTU;
  • ordinare alle Sigg.re (...) in solido e ciascuna secondo il rispettivo titolo, di consentire l'accesso pedonale e carrabile verso il fondo di proprietà del signor (...) attraverso il vialetto carrabile già esistente chiuso da un cancello posizionato a circa 10 metri dalla via (...);
  • ordinare l'arretramento di detto cancello dalla posizione attuale sino ad una posizione più
interna di ulteriori 30 metri, e quindi a circa 40 metri dallo sbocco sulla predetta strada provinciale Carpinetana, dando atto della disponibilità del sig. (...) a farsi carico dei relativi oneri;
  • autorizzare il sig. (...) ad installare un secondo cancello attraverso cui poter accedere al proprio fondo di proprietà esclusiva;
  • determinare e porre a carico del fondo dominante di proprietà del Sig. (...) ed in favore del fondo servente di proprietà Sigg.re (...) in solido e ciascuna secondo il rispettivo titolo, l'indennità proporzionata al danno cagionato dall' attribuita servitù di passaggio coattivo, nella misura non superiore ad Euro 3.500,00, dando altresì atto della disponibilità del sig. (...) a partecipare alle spese di gestione futura del tratto comune;
  • ordinare al competente Conservatore dei RR.II. la trascrizione della presente domanda e della emananda sentenza, con suo esonero di responsabilità.".
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.09.2020, si sono costituite in giudizio (...), le quali hanno dedotto:
  • che il fondo di proprietà dell'attore non può ritenersi intercluso, né in via assoluta né in via relativa, avendo accesso diretto alla strada vicinale "(...)", con sbocco sia sulla via (...) (ex Strada Statale, ora Regionale) sia sulla via provinciale (...);
  • che, nel caso di specie, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1051 c.c., che contempla la possibilità di imporre la servitù coattiva di passaggio soltanto in presenza di un fondo oggettivamente intercluso;
  • che divenuta la strada di accesso al fondo impraticabile a causa di un evento franoso, il rimedio a tale situazione di fatto non può essere individuato nell'imporre una servitù coattiva di passaggio, in pregiudizio delle odierne convenute, ma nell'esigere che la P.A. a ciò tenuta (ovvero il (...) ripristini l'utilizzo della strada vicinale;
  • che con nota del 23.01.2014 il (...) evidenziava la propria disponibilità ad eseguire le opere di ripristino della Strada "(...)";
  • che, in via subordinata, l'odierno attore si sarebbe dovuto adoperare per la costituzione di un Consorzio tra i proprietari dei fondi ai quali si accede tramite detta strada vicinale, sempre ai fini del ripristino della stessa;
  • che il comportamento inerte dell'attore non può rivolgersi in pregiudizio delle odierne convenute;
  • che, in ogni caso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento, stante l'operatività, nel caso di specie, dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c.;
  • che, difatti, l'area di proprietà delle convenute e sulla quale l'odierno attore pretende di far imporre la servitù di passaggio è potenzialmente destinabile ad aia e/o giardino;
  • che l'avversa domanda deve ritenersi, comunque, improcedibile, atteso che il tentativo di mediazione, esperito sei anni prima dell'instaurazione del giudizio, ha perso la sua efficacia ai fini della proposizione della domanda giudiziale;
  • che, inoltre, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva nei confronti della convenuta (...), non essendo quest'ultima proprietaria del fondo preteso servente, avendo alienato nel 2017 la sua quota di proprietà su detto bene alle sorelle (...);
  • che, in ogni caso, il contraddittorio non può ritenersi correttamente instraurato, non essendo stata convenuta in giudizio (...) proprietaria di altro terreno confinante con quello dell'odierno attore.
Sulla base di dette allegazioni le convenute hanno formulato le seguenti conclusioni:
"in via preliminare, dichiarare la necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra (...) (nata a Montelanico il (...)), perché - come emergerà in sede di CTU che verrà redatta in corso di causa- il "Fondo Campagna" rappresenta- ai fini della servitù di passaggio oggetto di causa- una soluzione altrettanto praticabile e d' impegno economico pressoché simile, rispetto a quella rappresentata dal "Fondo Vari" (che è l'unica soluzione invece presa in considerazione dall'attore);
ancora in via preliminare, dichiarare il difetto della condizione di procedibilità dell'azione attorea, posto che - trattandosi di materia relativa a diritti reali, sottoposta alla mediazione obbligatoria - il tentativo di mediazione instaurato da controparte nel 2014, ha ormai perso al sua efficacia per la proposizione dell'azione giudiziale;
-nel merito, in via principale, rigettare ogni deduzione, eccezione e domanda proposta dall' attore, siccome tutte infondate in fatto e diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si riscontrasse la fondatezza- anche parziale-del diritto dell'attore ad imporre una servitù di passaggio coattiva per interclusione del proprio fondo:
accertare, ai sensi dell'Art. 1051 CC, che la soluzione più idonea - in quanto rappresenta l'accesso alla via pubblica più breve e comunque con minore danno al fondo sul quale è consentito- è quella sul fondo della sig.ra (...) ovvero la porzione immobiliare sita nel Comune di Segni, in via (...), foglio (...), particella n. (...) e comunque indicata nella Perizia di parte allegata in atti, quindi;
comunque rigettare le domande proposte contro le odierne comparenti;
in ogni caso, nei confronti della convenuta (...) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa, per non esser più proprietaria- dal 2017- del fondo preteso servente, alla luce del contratto di compravendita allegato sub doc. n. 6, con cui (...) ha ceduto la sua quota di proprietà di detto immobile, alle sorelle (...).".
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Conclusa la fase istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 13.05.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
  1. In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta (...).
È consolidato l'orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro-indiviso a più soggetti, ritenendosi cioè che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i comproprietari nella veste appunto di litisconsorti necessari (cfr., ex multis, Cass. civi. 10 gennaio 1968, n. 54; Cass. civ. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. civ. 11 ottobre 1969, n. 3287; Cass. civ. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. civ. 10 settembre 1980, n. 5222; Cass. civ. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. civ. 24 febbraio 1995, n. 2124).
Nel caso di specie, tuttavia, risulta documentalmente provato che la convenuta (...) non è più comproprietaria del fondo preteso servente già dal 29.12.2017, allorquando con atto a rogito del Notaio (...) (rep. n. 10447; racc. n. 7388) ha alienato alle sorelle (...) e (...) la sua quota parte di
proprietà dell'immobile (cfr. doc. n. 6 all. fasc. parte convenuta).
  1. Sempre in via preliminare, deve essere respinta, invece, l'eccezione con la quale le odierne convenute hanno dedotto il difetto di integrità del contraddittorio per non essere stata convenuta in giudizio (...) proprietaria di altro terreno confinante con il fondo di proprietà dell'odierno attore.
Sul punto, è sufficiente il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante" (cfr. Cass. civ., sez. II, 23/08/2023, n. 25130).
Ne consegue, pertanto, che laddove il giudice non ritenga sussistenti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo di proprietà del soggetto convenuto, dovrà limitarsi a rigettare la domanda proposta nei suoi confronti, senza alcuna necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dei fondi limitrofi.
  1. Priva di pregio deve ritenersi, infine, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per difetto di mediazione obbligatoria.
Risulta, infatti, documentalmente provata la preventiva instaurazione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, conclusosi con verbale del 26.11.2013, attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le parti.
Tanto deve ritenersi sufficiente al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità espressamente prevista dalla legge, risultando del tutto irrilevante che il relativo procedimento si sia svolto diversi anni prima dell'instaurazione del giudizio, non sussistendo alcuna disposizione normativa che prescriva la caducazione o l'inefficacia degli effetti della mediazione per mero decorso temporale.
  1. Quanto al merito della res controversa, si osserva quanto segue.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. prevede al comma 1 che "Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica nè può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha il diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo".
Come si evince dalla formulazione letterale della norma, il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio di un fondo che abbisogna imprescindibilmente, per poter essere coltivato e convenientemente utilizzato, di un'uscita sulla via pubblica della quale risulta privo, o perché l'accesso alla via pubblica è reso del tutto impossibile dalla circostanza che esso è
interamente circondato da fondi altrui (c.d. interclusione assoluta) o perché l'accesso alla via pubblica, che pure sarebbe teoricamente possibile procurargli, comporterebbe un dispendio o un disagio eccessivo (c.d. interclusione relativa).
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti cui la legge subordina il diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, occorre, poi, fare riferimento, in linea di principio, al fondo considerato unitariamente nella sua interezza (e quindi all'insieme dei terreni appartenenti ad un unico proprietario) e non invece alle singole parti o porzioni nelle quali il fondo si presta ad essere suddiviso (ancorché le destinazioni economiche cui il proprietario ha assoggettato ciascuna di essere siano diverse (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 1258 del 02/02/1995; Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 18372 del 13/09/2004; Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 24367 del 04/10/2018), potendo una servitù di passaggio coattivo essere costituita soltanto a vantaggio del fondo nel suo complesso e non a favore di singole parti di esso (cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 22834 del 28/10/2009; Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 55 del 04/01/2018).
Sotto il profilo probatorio, il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda "servitus viae", attesi i criteri (di cui all'art. 1051 c.c.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minore lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo "status" giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del "minimo mezzo", inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. n. 10045 del 16/04/2008; Cass. civ., sez. 2, ord. n. 29579 del 22/10/2021).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, deve ritenersi che la domanda sia fondata e meritevole di accoglimento.
A seguito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio è risultato, infatti, che il fondo di proprietà di parte attrice è intercluso in senso assoluto.
In particolare, dall'esame dell'elaborato peritale risulta che:
  • la strada vicinale "(...)", che per diverso tempo ha costituito l'unica via di accesso al fondo dell'attore, non è più percorribile, sia per frane e smottamenti, sia perché invasa dalla vegetazione;
  • ad oggi tale situazione determina il fatto che i terreni sono senza dubbio interclusi perché non c'è altro acceso diretto da altre strade e quindi tali fondi non dispongono di un'uscita sulla pubblica via idonea ad assicurare alcun tipo di transito, neppure pedonale.
Accertata l'interclusione assoluta del fondo, non può ritenersi idonea a paralizzare la domanda proposta dall'attore l'eccezione secondo cui, divenuta la strada di accesso al fondo impraticabile a causa di un evento franoso, il rimedio a tale situazione di fatto non può essere individuato nell'imporre una servitù coattiva di passaggio ma nell'esigere che la P.A. a ciò tenuta ripristini l'utilizzo della strada vicinale.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che "La mancanza di accesso alla via pubblica, sia essa determinata da ostacoli fisici o giuridici, può giustificare l'istituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprietario intercluso. Secondo l'art. 1051, comma 1, cod. civ., il proprietario del fondo circondato da fondi altrui, privo di accesso alla via pubblica, ha diritto di ottenere un passaggio sul fondo vicino per garantire la coltivazione e l'uso del proprio fondo. L'interclusione non deve intendersi solo come un ostacolo fisico, ma anche come una situazione di impossibilità pratica di accesso determinata dalla legge o dalle decisioni della pubblica amministrazione. In presenza di un accesso esistente verso la via pubblica, ma impraticabile per mancanza di manutenzione o per le decisioni della P.A., il diritto alla servitù di passaggio coattivo può sussistere. La prova dell'interclusione, sia essa fisica o giuridica, deve essere fornita da chi richiede l'istituzione della servitù coattiva di passaggio. L'impedimento deve essere dimostrato in modo chiaro e inconfutabile, anche se il proprietario del fondo intercluso non abbia necessariamente avanzato richieste formali di accesso o di autorizzazione." (cfr. Cass. civ., sez. II, 18/09/2024, n. 25088).
Quanto al profilo relativo all'individuazione del percorso più breve a raggiungere la pubblica via, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato come l'unica soluzione possibile, che rispetti il criterio del c.d. "minimo mezzo", sia quella di accedere attraverso la proprietà delle odierne convenute, già dotata di un cancello di accesso arretrato rispetto alla strada pubblica di circa 10,70 ml e di un viale in cemento battuto di larghezza variabile tra 2,70 e 2,90 ml.
Secondo l'ipotesi ricostruttiva fornita dal C.T.U. si tratterebbe, dunque, "di concedere il passaggio sul viale per una distanza dalla strada al cancello esistente di circa 10,70 ml, e da tal punto percorrere circa 28,00 ml, con l'aggiunta di ulteriori 8,00 ml per consentire la manovra, su tale viale privato fino a raggiungere la particella 37 da cui appunto l'accesso ai terreni (...). Nel caso di definizione di servitù di passaggio a favore dell'attore, apparrebbe opportuno provvedere all'introduzione di un nuovo cancello, alla distanza ipotizzata di 8,00 ml prevista per consentire all'attore l'accesso al proprio fondo, impedendo tuttavia di poter andare oltre a tutela della sicurezza e privacy della proprietà (...) Di conseguenza occorrerebbe realizzare anche le recinzioni sulla p.lla (...), tra il viale ed il terreno residuo della stessa particella fino al nuovo cancello (...)".
L'ausiliario ha altresì escluso la possibilità di aprire un nuovo accesso carrabile da via (...) sulla p.lla n. (...) di proprietà (...) nei pressi della zona a confine con la p.lla n. (...) di proprietà della (...).
Al riguardo, nella consulenza tecnica d'ufficio si legge, infatti, che "Le verifiche hanno portato ad escludere la soluzione di un possibile nuovo tracciato per raggiungere i terreni (...) tramite nuovo accesso a sinistra della cabina (...) in quanto i tecnici (...) hanno escluso di poter concedere l'apertura di un nuovo accesso per via dei limiti imposti dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di Attuazione, in quanto all'art.22 e nel regolamento all'art. 45, comma 3, viene stabilito il divieto di nuovi accessi su strade extraurbane se non distanti almeno 100 ml dal preesistente, in deroga alla distanza prevista e pari a 300 ml. ".
Non praticabile è risultata anche l'alternativa consistente nella possibilità di passaggio attraverso la particella di proprietà di (...) atteso che - come rilevato dal C.T.U. -"ospitando (detta particella) una cabina di trasformazione, è anche interessata da vincoli legati alla sicurezza sia per la presenza della maglia di terra come sistema di dispersione (struttura a maglia dell'impianto di terra che ricopre l'area in cui sono installate le masse e la cabina), sia per eventuali cavi interrati che potrebbero necessitare di manutenzione da parte dei tecnici che accedono alla cabina.".
Né alcuna rilevanza può assumere, al fine di paralizzare la domanda attorea, la circostanza che il fondo di proprietà delle convenute sia per conformazione e posizione potenzialmente idoneo a costituire un'area destinata a giardino.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti - che opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia
costituito da case o pertinenze delle stesse - non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili; in tal caso, il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo
asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito." (cfr. Cass. civ., sez. II, 23/04/2024, n. 10944).
Orbene, nel caso di specie, la C.T.U. è chiara nel ritenere che non sia possibile per il proprietario del fondo intercluso scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, costituendo il terreno di proprietà (...) l'unico idoneo a consentire l'accesso all'immobile di proprietà dell'attore nel rispetto del principio del c.c. "minimo mezzo", fondo che, altrimenti, rimarrebbe privo di qualsivoglia accesso alla via pubblica.
Ne consegue, pertanto, che - dimostrata l'interclusione del fondo, individuato il percorso più idoneo, nel rispetto del "minimo mezzo", ad assicurare il passaggio ed esclusa l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.p.c. - deve essere costituita a carico del fondo di proprietà di (...) e (...) (fondo servente), identificato al Catasto Terreni del Comune di Segni al foglio (...), part. n. (...), e a favore del fondo di proprietà (...) (fondo dominante), identificato al Catasto Terreni del Comune di Segni al foglio (...), part.lle nn. (...), una servitù di passaggio, da esercitarsi a piedi e con ogni mezzo meccanico, al fine di consentire all'attore l'accesso al terreno di sua proprietà.
Ai sensi dell'art. 1053 c.c. è dovuta, poi, alle convenute, in quanto titolari del diritto di proprietà sul fondo di cui al foglio 11, part. n. 30 (fondo servente), una indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
Occorre, dunque, al fine di individuare il quantum dovuto a titolo di indennità, analizzare le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
Sul punto, il nominato ausiliario ha evidenziato quanto segue:
"L'importo dell'indennità dovuta per la servitù di passaggio permanente si determina con la seguente formula:
Ind = V + Fp + Vs +Imp/r + D.
con
V: valore dell'area occupata dal passaggio
Fp: valore dei frutti pendenti distrutti
Vs: valore del soprassuolo
Imp/r: la capitalizzazione delle imposte al tasso di interesse legale D: eventuali danni recati al fondo.
Per il calcolo del valore del suolo, poiché la destinazione urbanistica dei fondi interessati risulta relativa a terreno agricolo, come da Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Segni e allegato alla presente, si prende in considerazione il valore agricolo medio (VAM) relativo alla destinazione d'uso attuale e alla regione agraria n.2 in cui ricade il comune di Segni.
Le imposte possono essere desunte dai redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali rivalutati, rispettivamente, dell'80% e del 70% che attualmente vanno ulteriormente rivalutati del 30%, come da indicazioni dell'ultima manovra finanziaria.
La misura del saggio di interessi legali a partire dal 1° gennaio 2023 è stata fissata all'5% annuo, come da Decreto del Mef del 13.12.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.292 del 15.12.2022.
Per lo stato attuale della particella interessata alla realizzazione del passaggio si ha inoltre che: Fp= 0 perché non ci sono frutti pendenti,
Vs= 0 perché non ci sono piante arboree distrutte o danneggiate per la realizzazione del passaggio,
D= danni arrecati ai fondi delle varie particelle, da valutare nel caso specifico e sostanzialmente riferibili alle nuove recinzioni da installare, ulteriore nuovo cancello da introdurre nella proprietà CP_1 in posizione arretrata rispetto alla posizione attuale al fine di garantire la giusta privacy e sicurezza, opere di completamento e migliorie."
Orbene, nessuna contestazione è stata avanzata dalle parti in ordine alla formula indicata dal C.T.U. per la determinazione dell'indennità di passaggio.
La parte attrice ha evidenziato, tuttavia, come nella valutazione del valore "D" il consulente abbia erroneamente inserito una serie di spese (rifacimento recinzioni, introduzione di nuovo cancello, realizzazione passaggio sulla cunetta di scolo acque, lavori già effettuati di realizzazione della strada rivisitati ad oggi e ripartiti al 50%) che non possono essere considerate come "danni", costituendo, piuttosto, opere necessarie per l'utilizzo in comune del tratto di strada preesistente e per l'accesso di entrambi i proprietari sui rispettivi fondi.
La doglianza deve ritenersi fondata.
Considerato che, nel caso di specie, la costituenda servitù deve essere istituita su un percorso preesistente, non abbisognante di alcuna modifica, devono essere certamente esclusi dal calcolo dell'indennità i costi a suo tempo sostenuti dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse. Porre, sia pure in parte, detti costi a carico della parte in favore della quale risulta ora essere stata costituita la servitù coattiva non corrisponde, infatti, al criterio di legge, il quale intende ristorare il titolare del fondo gravato solo dal "danno cagionato dal passaggio".
Allo stesso modo, non possono ricomprendersi nel calcolo dell'indennità le spese necessarie per l'utilizzo in comune del tratto di strada (quali quelle relative alla realizzazione di una recinzione, di un nuovo cancello e delle opere finalizzate alla scolo delle acque), trattandosi di spese che, lungi dal costituire un "danno" per il fondo servente, rappresentano, piuttosto, costi -da porsi ad esclusivo carico del proprietario del fondo dominante - necessari per consentire una migliore fruibilità della servitù con il minor pregiudizio del fondo servente.
Ne consegue che, riconsiderato il valore "D" nei termini che precedono, l'indennità dovuta a titolo di danno cagionato per la costituzione della servitù di passaggio deve essere rideterminata nella minor somma di Euro 5.462,55.
  1. Nei rapporti tra l'attore e la convenuta (...), le spese di lite devono essere poste - in applicazione del principio della soccombenza - a carico di (...) e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile - complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Nei rapporti tra l'attore e le convenute (...) e (...), invece, le spese di lite devono essere poste a carico di queste ultime, risultate soccombenti, e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile -complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a definitivo carico delle convenute (...) e (...), così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7297/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
  1. rigetta la domanda proposta da (...) nei confronti di (...);
  2. accoglie la domanda proposta da (...) nei confronti di (...) e (...) e, per l'effetto, previo pagamento da parte dell'attore in favore delle convenute della somma pari a Euro 5.462,55 a titolo di indennità, oltre interessi dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di passaggio, da esercitarsi a piedi o con ogni mezzo meccanico, a carico del fondo di proprietà di (...) e (...), identificato al Catasto Terreni del Comune di Segni al foglio (...), part. n. (...), e a favore del fondo di proprietà di (...), identificato al Catasto Terreni del Comune di Segni al foglio (...), partile nn. (...), secondo quanto meglio descritto e raffigurato nella relazione tecnica a firma dell'Ing. (...) che costituisce parte integrante della presente sentenza;
  3. ordina all'Agenzia del Territorio territorialmente competente di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
  4. condanna (...) a rifondere, in favore di (...), le spese di lite, che si liquidano nella somma di Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
  5. condanna (...) a rifondere, in solido tra loro, in favore di (...), le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 4.377,65, di cui Euro 568,65 per esborsi ed Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
  6. pone le spese di C.T.U. a definitivo carico delle convenute (...) e (...), così come liquidate con separato decreto.
Velletri, lì 21 dicembre 2024.
 

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Chi è l'autore
Avv. Simona  Guido Mediatore Avv. Simona Guido
Mi sono laureata presso l’Università di Bologna nel 1993; sono avvocato dal 1996, abilitata al patrocinio presso Cassazione e Corti Superiori; sono Mediatore Familiare dal 2011. Mi sono sempre occupata della formazione degli avvocati mediante l’organizzazione di corsi per la Formazione continua fin dal 2019 per conto di AFL (Associazione Forense Lecce), della quale mi sono pregiata di esserne Segretario generale dal 2015 al 2019 e di seguito in qualità di Consigliere dell'Ordine Avvocati Lecce,...
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