Commento:
Le controversie aventi ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati non pare rientrino nell'ambito delle controversie in materia di "contratti finanziari", per le quali il legislatore nell'art.5 citato ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.
Come risulta infatti dall'endiadi usata nell'art.5 "contratti assicurativi, bancari e finanziari" e
dalla Relazione al dlgs, ove si precisa, deve ritenersi che la categoria di controversie in
discussione vada individuata in riferimento alla natura "professionale" di una delle parti
(rispettivamente l'impresa bancaria, l'impresa assicurativa e l'intermediario finanziario) più
che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione
sistematica, posto che il nomen iuris "contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti
bancari", utilizzato nella intestazione del capo capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile)
non è di per sé stesso utilizzato né nel codice civile nè nel TUF (D.Lgs. n.58/1998), ove è data una
definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".
Nella nozione di “contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’art.5 D.Lgs. 28/2010 sono ricomprese le controversie che fanno riferimento alla natura "professionale" di una delle parti, più che a specifiche tipologie contrattuali tra soli privatiInvia ad un amico |
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Tribunale Milano, ordinanza 16.03.2012A cura del Mediatore Avv. Francesco Lucchetti da Bologna.Letto 4476 dal 05/04/2012 |
Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. …
omissis
Il g.i. invita le parti a prendere posizione sulla obbligatorietà o meno della mediazione nella presente controversia ai sensi dell'art.5 dlgs n.28/2010 che menziona tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria quelle relative a "contratti finanziari".
L'avv. A rileva che il contratto di opzione in discussione non va ricondotto alla categoria di
contratto finanziario, trattandosi di contratto tra privati e non concluso con l'intervento di operatore professionale e/o emittente.
L'avv. B concorda con l'opinione testè espressa da controparte.
Il Giudice
si riserva di provvedere sulle istanze e sulla richiesta cautelare.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola
Successivamente,
il g.i.
a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;
OSSERVA
omissis
Rigettata quindi la richiesta cautelare, vanno poi assegnati alle parti i termini ex art.183 cpc sesto comma richiesti, non risultando ad avviso del g.i. necessario procedere ad adempimenti ex art.5 dlgs n.28/2010.
Riguardo a tale ultimo punto va in particolare osservato che la presente controversia ha ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati e dunque non pare rientrare nell'ambito delle controversie in materia di "contratti finanziari", per le quali il legislatore nell'art.5 citato ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.
Come risulta infatti dall'endiadi usata nell'art.5 "contratti assicurativi, bancari e finanziari" e
dalla Relazione al dlgs, ove si precisa che con tale endiadi il legislatore ha inteso riferirsi a
controversie riguardanti "tipologie contrattuali che conoscono una diffusione di massa" "alla base di una parte non irrilevante del contenzioso", deve ritenersi che la categoria di controversie in discussione vada individuata in riferimento alla natura "professionale" di una delle parti (rispettivamente l'impresa bancaria, l'impresa assicurativa e l'intermediario finanziario) più che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione sistematica, posto che il nomen iuris "contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti bancari", utilizzato nella intestazione del capo capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile) non è di per sè stesso utilizzato nè nel codice civile nè nel TUF (dlgs n.58/1998), ove è data una definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".
Tale conclusione interpretativa è del resto avvalorata dalla previsione -contenuta sempre nell'art.5
del dlgs n.28/2010- della alternatività alla mediazione obbligatoria (oltre che del procedimento
istituito in attuazione dell'art.128 del T.U.B. per la risoluzione delle controversie tra le banche e la clientela) anche del procedimento di conciliazione previsto dal dlgs n.179/2007 "per la risoluzione di controversie tra gli investitori" diversi dai clienti professionali e "gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori": previsione questa che pare confermare l'intenzione del
legislatore del dlgs n.28 di assoggettare alla mediazione obbligatoria appunto le controversie tra
imprenditori bancari ovvero intermediari finanziari e i loro "clienti", per le quali già la legislazione
previgente disegnava mezzi di risoluzione alternativa della lite "facoltativi" e giudicati idonei a
sostituire -per tali controversie- il procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di
procedibilità.
P.Q.M.
visto l'art.700 cpc,
rigetta l'istanza cautelare di parte convenuta;
visto l'art.183 cpc,
assegna alle parti i termini di cui al sesto comma di tale norma, fissando per la decisione sulle
eventuali istanze istruttorie l'udienza del 25 giugno 2012 ore 10.
Milano, 16 marzo 2012.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola