Commento:
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in favore dell’Istituto di Credito.
Il Giudice di prime cure si era pronunciato sulla provvisoria esecuzione e successivamente aveva concesso il termine per l’attivazione della procedura di mediazione.
Nessuna delle due parti provvedeva ad avviare la mediazione e, pertanto, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione, sottolineando che tale onera incombeva sugli ingiunti opponenti e che costoro non lo avevano assolto.
Questi ultimi proponevano appello, rilevando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado confermava la decisione del primo giudice, ribadendo che l'onere incombeva proprio agli opponenti.
Questi ultimi sono, pertanto, ricorsi in Cassazione, rilevando che, ai sensi della L. 28/2010, l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione e, pertanto, è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
In merito, la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue:
Il Giudice di prime cure si era pronunciato sulla provvisoria esecuzione e successivamente aveva concesso il termine per l’attivazione della procedura di mediazione.
Nessuna delle due parti provvedeva ad avviare la mediazione e, pertanto, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione, sottolineando che tale onera incombeva sugli ingiunti opponenti e che costoro non lo avevano assolto.
Questi ultimi proponevano appello, rilevando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado confermava la decisione del primo giudice, ribadendo che l'onere incombeva proprio agli opponenti.
Questi ultimi sono, pertanto, ricorsi in Cassazione, rilevando che, ai sensi della L. 28/2010, l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione e, pertanto, è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
In merito, la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue:
- nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione e, pertanto, è stata correttamente pronunciata l'improcedibilità;
- dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata il provvedimento n. 19596 del 2020 a Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo la quale è onere dell’opposto attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo è revocato (al contrario, se l’onere fosse gravato sull’opponente, l'ingiunzione sarebbe divenuta irrevocabile);
- la pronuncia di improcedibilità conseguente al mancato avvio della procedura di mediazione non rende la decisione della corte difforme dal diritto e dunque non rileva ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Atteso quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo conforme a diritto la decisione di dichiarare improcedibile, non potendo decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione.
Infine, la Corte di Cassazione ha, però, disposto la correzione della motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. *
Infine, la Corte di Cassazione ha, però, disposto la correzione della motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. *