Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione se la mediazione è avviata dall’opponente e l’opposto non si presenta all’incontro di mediazione non consegue l'improcedibilità dell'azione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto

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Avv. Laura Poccioni

Corte di Appello di Roma, Sez. VIII, 21.07.2023, sentenza n. 5309

A cura del Mediatore Avv. Laura Poccioni da Grosseto.
Letto 2051 dal 30/11/2023

Commento:
Con ricorso ex artt. 447 bis e 433 c.p.c., il conduttore impugnava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo relativo ad una somma dovuta al locatore a titolo di indennità di occupazione di un appartamento sito in Roma.
Con l’opposizione l’appellante aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione. La parte opposta, costituita in giudizio, aveva resistito all'opposizione.
All'esito del giudizio, il Tribunale, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto impugnato, aveva respinto l’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la condanna della parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte opposta.
Con ricorso in appello, l’opponente conduttore impugnava la sentenza del Tribunale di
Roma chiedendone la riforma.
Con il primo motivo, censurava la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi in ordine ad un punto decisivo della controversia relativo all'eccezione di improcedibilità in relazione all'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5.1 n. 20/2010.
Il primo motivo di appello viene respinto in quanto fondato su un’errata interpretazione della posizione della giurisprudenza di legittimità, espressa dalla Cass., S.U., 18.9.2020 n. 19596, secondo la quale 'nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma I-bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma I-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Tale interpretazione, infatti, ormai consacrata dall'art. 5bis novellato del d.lgs n. 20/2010, stabilisce un onere di attivazione della procedura di mediazione, che né esclude l'adempimento della condizione di procedibilità allorché la mediazione sia stata introdotta dall'opponente né, tantomeno, estende la sanzione di improcedibilità e di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nel caso in cui la parte opposta non si presenti all'incontro di mediazione. Tale ultima condotta infatti è sanzionata da una norma diversa (art. 8, comma 4bis dlgs n. 28/2010) che non prevede l'improcedibilità dell'azione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anche nel merito l’appello viene respinto e la sentenza integralmente confermata in tutti i suoi capi. L’appellante viene condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquelo dovuto per l'appello ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. ,1 comma 17, L. n. 228/12.°
 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Laura Poccioni Mediatore Avv. Laura Poccioni
Laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Siena.
Iscritta all'Albo degli Avvocati di Grosseto dall'anno 2008.
Mi sono formata nell'ambito del diritto civile, occupandomi prevalentemente di problematiche attinenti ai diritti reali, condominio, contrattualistica, responsabilità civile, locazione, recupero crediti.
Dall'anno 2006 all'anno 2012 ho ricoperto il ruolo di Difensore Civico Comprensoriale per i Comuni di Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Montieri e Roccastrada, servizio che ...
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