Commento:
In questa interessante vicenda processuale il Giudice di prime cure, stante la natura negoziale della causa, invita le parti ad esperire il tentativo di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda.
Parte onerata dell’attivazione della procedura di conciliazione era la parte attrice, la quale depositava istanza presso un competente organismo di mediazione.
Al primo incontro, tuttavia, la parte invitata si presentava assistita dal proprio avvocato, mentre l’istante non si presentava di persona, ma veniva rappresentato dal sostituto del proprio legale (evidentemente non munito di procura sostanziale).
Il mediatore, chiarito ai presenti l’importanza della partecipazione personale delle parti sostanziali, disponeva un rinvio del primo incontro per permettere all’istante di presenziare di persona.
Al secondo primo incontro si presentava solo la parte invitata, sempre assistita dal proprio difensore, nessuno invece compariva per la parte istante.
Il mediatore chiudeva quindi la procedura con verbale di mancato accordo che veniva depositato presso il Tribunale a riprova del fallito tentativo di mediazione demandata.
Il Giudice Stefano Guglielmi, in sentenza, dichiarava la domanda attorea improcedibile per mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, data dalla irritualità del tentativo di mediazione.
Il Tribunale di Firenze, nella motivazione, illustrava esaurientemente come:
Parte onerata dell’attivazione della procedura di conciliazione era la parte attrice, la quale depositava istanza presso un competente organismo di mediazione.
Al primo incontro, tuttavia, la parte invitata si presentava assistita dal proprio avvocato, mentre l’istante non si presentava di persona, ma veniva rappresentato dal sostituto del proprio legale (evidentemente non munito di procura sostanziale).
Il mediatore, chiarito ai presenti l’importanza della partecipazione personale delle parti sostanziali, disponeva un rinvio del primo incontro per permettere all’istante di presenziare di persona.
Al secondo primo incontro si presentava solo la parte invitata, sempre assistita dal proprio difensore, nessuno invece compariva per la parte istante.
Il mediatore chiudeva quindi la procedura con verbale di mancato accordo che veniva depositato presso il Tribunale a riprova del fallito tentativo di mediazione demandata.
Il Giudice Stefano Guglielmi, in sentenza, dichiarava la domanda attorea improcedibile per mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, data dalla irritualità del tentativo di mediazione.
Il Tribunale di Firenze, nella motivazione, illustrava esaurientemente come:
- In caso di mediazione demandata non fosse sufficiente la mera attivazione della procedura da parte del soggetto onerato, ma fosse altresì richiesta la sua effettiva partecipazione al primo incontro: “esperire una procedura” non equivale solo ad attivarla, bensì a compiere tutto quanto necessario perché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico.
- Nessuna giustificazione risultasse fornita dall’attore per la mancata partecipazione.
- La condizione di procedibilità sarebbe stata raggiunta ove la parte invitata non si fosse presentata al primo incontro, non certo invece dove l’assente fosse proprio la parte onerata dell’attivazione.
L’organo giudicante precisa, inoltre, come la dichiarazione di improcedibilità della domanda, a seguito della irritualità del tentativo di mediazione, comporti l’effettiva soccombenza dell’attore e dunque l’addebito allo stesso delle intere spese processuali: quelle giudiziali e quelle di mediazione.
È bene dunque tenere a mente come, in caso di mediazione demandata, la condizione di procedibilità possa essere soddisfatta non solo con la mera attivazione della procedura di mediazione, ma anche con la necessaria partecipazione al primo incontro della parte istante che potrà pur sempre decidere di non proseguire la conciliazione, ma deve quantomeno presenziare.^