Commento:
In un procedimento sommario di intimazione di sfratto per morosità, il conduttore si costituiva eccependo di aver pagato il canone e proponendo domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di locazione nella parte in cui il canone era stato determinato in misura differenziata.
Il G.U., alla luce della opposizione dell'intimato, non ha convalidato lo sfratto ma ha emesso ordinanza di rilascio immediato ex art. 665 c.p.c., ha mutato il rito ex artt. 426 e 667 c.p.c., fissando udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio ed assegnando un termine perentorio all'attrice ed alla convenuta per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi ed un distinto termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che ha avuto luogo, ma senza esito, a causa della mancata presenza della resistente all'incontro tenutosi dinanzi all'organismo di conciliazione.
La domanda di risoluzione viene ritenuta fondata dal Tribunale in quanto l'inadempimento in concreto accertato costituisce valida causa giustificativa per la risoluzione del rapporto. La domanda riconvenzionale proposta dal conduttore nella fase sommaria viene invece ritenuta inammissibile in punto di rito, per non avere instaurato il sub procedimento di mediazione di cui era stata espressamente onerata con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Tale onere sussiste nei confronti di tutti i soggetti che propongono una autonoma domanda giudiziale (Cass. civ. sez. III, 20/12/1991, n. 13766). In caso di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione va accertata in relazione a ciascuna di esse (Cass. civ. sez. III, 12/12/2003, n. 19056).
Inoltre, poiché la convenuta non aveva partecipato al tentativo di mediazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il giudice ha potuto desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28. La mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Nel caso di specie la convenuta non aveva allegato alcuna giustificazione, per cui la medesima viene condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma a cui ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio. La sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non viene ritenuta subordinata alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata anche a carico della parte vincitrice (Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789). °
Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ...
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