Commento:
Formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bis c.p.c è facoltà del giudice ricollegare alla mancata accettazione della stessa lo svolgimento della mediazione. In materia di responsabilità medica, infatti, prima di adire l'autorità giudiziaria è obbligatorio l'esperimento di un tentativo di mediazione o, in alternativa, lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva. Qualora si opti per la procedura di mediazione la mancata partecipazione di una delle parti, se non giustificata dalla presenza di validi motivi, autorizza il giudice ad escludere la ripetizione delle spese alla parte vincitrice in presenza della voliazione dei principi di lealtà e probità.
Mediatore Dott.ssa Cristina Scatto
Laureata in Scienze della Comunicazione con un ventennio di esperienza in qualità di manager nell'ambito delle vendita e della negoziazione per un azienda leader del trasporto aereo, mediatrice familiare e counselor professionale, ferrata nella gestione dei conflitti e nelle tecniche di comunicazione interpersonale, frutto dell'esperienza acquisita.
In base alla mia esperienza, la mediazione consente in genere di preservare il rapporto tra le parti: spesso lo rinnova e lo rafforza su basi nuov...
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