Commento:
"Con la sentenza n. 10/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del DPR n.115/ 2002 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività̀ difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo DPR., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.
La Corte ha rilevato, quanto al canone della ragionevolezza, la palese irrazionalità dell'esclusione del patrocinio proprio quando il procedimento ha «raggiunto lo scopo deflativo prefissato dal legislatore» con il rischio, tra l'altro, che «i non abbienti e i loro difensori potrebbero essere indotti a non raggiungere l'accordo e ad adire quindi comunque il giudice, all'unico scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, le relative spese difensive». Questo «determinerebbe ulteriori irragionevoli ricadute di sistema per il sicuro aumento degli oneri a carico dello Stato, chiamato a sostenere anche i costi dello svolgimento del giudizio».
Ha ritenuto, inoltre, fondate le questioni sollevate anche in riferimento agli artt. 3, comma 2, e 24, comma 3 Cost. Quest'ultimo, infatti, prevedendo che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione», mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo «l'effettività̀ del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile». La Repubblica, d'altronde, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli, che di fatto, per motivi economici, impediscono di compensare il difensore e quindi incidono sul diritto di difesa. La Corte affronta anche il nodo problematico del punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. Nel caso in cui una determinata scelta legislativa giunge sino a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza «l'effettività̀ dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale» (sentenza n. 157 del 2021), sono in gioco il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, comma 2, Cost.) e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost.
È quindi naturalmente ridotto il margine di discrezionalità del legislatore, di per sé, particolarmente ampio nella conformazione degli istituti processuali.
Trattandosi di «spese costituzionalmente necessarie», inerenti, in senso lato, «all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili», l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede di fronte alla possibilità, per il legislatore, di intervenire, se del caso, a ridurre quelle spese che non rivestono il medesimo carattere di priorità: è anche in tal senso, che la Corte ha affermato nuovamente che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»".